INDENNITA’ PER I SUPERSTITI

La Legge 8 agosto 1995 n° 335, all’articolo 1 comma 20 terzo periodo, stabilisce che qualora non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 3 comma 6, compete un’indennità una tantum, pari all’ammontare dell’assegno di cui al citato articolo 3 comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.
Per periodi inferiori all’anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
La stessa Legge demandava al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di determinare con decreto, le modalità ed i termini per il conseguimento dell’indennità.
Finalmente con il Decreto Interministeriale del 13 gennaio c.a., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 34 dell’11 febbraio scorso, si è data attuazione a quanto previsto dalla Legge Dini.
Il via libera si è invece concretizzato con l’emanazione delle rispettive circolari da parte dell’INPS e dell’INPDAP.
Sostanzialmente ai superstiti di un lavoratore deceduto senza aver ancora maturato il requisito minimo previsto dalla legge, va concessa un’indennità "una tantum".
Le condizioni per maturare il diritto si possono così sintetizzare:
-     mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi per la pensione diretta;
-        assenza di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
-         condizioni reddituali così come previsto dall’articolo 3 comma 6 della legge 335/95.

La liquidazione della indennità è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli aventi diritto, utilizzando la modulistica specifica messa a disposizione dagli Enti di Previdenza. Pertanto, tutti coloro i quali sono potenzialmente interessati, debbono produrre obbligatoriamente richiesta entro 10 anni dalla data di decesso del dante causa.
Nulla è invece dovuto per quanto concerne i casi di decesso di assicurati il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato con il sistema retributivo o misto.
L’indennità è corrisposta in percentuale per tutti i familiari superstiti.
Le tabelle di seguito riportate illustrano le condizioni reddituali, l’ammontare dell’assegno e la ripartizione fra i beneficiari.

Limiti di reddito

Lire Soggetto non coniugato Soggetto coniugato

Anno

Reddito annuo

Reddito mensile

Reddito annuo

Reddito mensile

1996

6.240.000

520.000

12.480.000

1.040.000

1997

6.483.100

540.258

12.966.200

1.080.517

1998

6.593.600

549.467

13.187.200

1.098.933

1999

8.012.550

667.713

16.025.100

1.335.425

2000

8.374.600

697.883

16.749.200

1.395.767

2001

8.592.350

716.029

17.184.700

1.432.058


Euro

2002

      4.557,41

        379,78

       9.114,82

         759,57

2003

      4.666,87

        388,91

       9.333,74

         777,81

Importo dell’assegno sociale

Anno  Importo mensile

 

Lire

Euro

1996

480.000

247,90

1997

498.700

257,56

1998

507.200

261,95

1999

616.350

318,32

2000

644.200

332,70

2001

660.950

341,35

2002

 

350,57

2003

 

358,99

 

Quote % spettanti ai superstiti

Aventi diritto

Quota per il coniuge

Quota per ciascun
figlio, genitore
fratello o sorella

coniuge solo

100

-

coniuge e 1 figlio

 75

25

coniuge e 2 figli

60

20

coniuge e 3 figli

60

             13,33

un figlio

-

           100

due figli

-

             50

tre figli

-

             33,33

quattro figli

-

25

cinque figli

-

20

un genitore

-

           100

due genitori

-

50

un fratello o una sorella

-

           100

due fratelli o sorelle

-

50

tre fratelli o sorelle

-

     33,33

quattro fratelli o sorelle

-

25

cinque fratelli o sorelle

-

20

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