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Indebiti
pensionistici
Con
la Legge 448/01 (finanziaria 2002) è stata disposta la sanatoria
a favore di tutti i pensionati che spesso, senza rendersene conto, hanno
percepito somme superiori a quanto a loro dovuto fino al 31 dicembre 2000.
Dallo
scorso mese di maggio gli enti previdenziali hanno iniziato il recupero
delle quote eccedenti al dovuto.
La procedura di recupero dei crediti avviene ripartendo le somme dovute
in 24 rate. La
sanatoria prevede la cancellazione dell’intero debito se il pensionato,
nell’anno 2000, aveva un reddito imponibile non superiore a 16 milioni
di lire (€ 8.263,31).
Va precisato che per reddito imponibile viene inteso quello al netto degli
oneri deducibili senza tener conto dei redditi prodotti dalla prima casa,
dal TFR o di arretrati.
Nel
caso di un reddito superiore ai 16 milioni di lire, la restituzione da
parte dell’interessato è proporzionata al 75% del debito. Tale
recupero avviene con trattenute non superiori ad 1/5 della pensione e
può andare oltre alle 24 rate nel caso in cui la ritenuta mensile
incida in modo superiore al 1/5.
I
recuperi su menzionati sono attuati nel caso in cui il pensionato ha incassato
le somme superflue in "buona fede".
Nel caso in cui invece l’indebito è avvenuto per "dolo"
(false dichiarazioni, dati non veritieri ecc…) la restituzione è
proporzionata alla somma integralmente percepita.-
Una
recente sentenza della Quinta Sezione della Corte di Giustizia Europea
ha stabilito che, fermo restando la buona fede, nell’applicabilità
delle norme del diritto nazionale ad una situazione derivante dal pagamento
indebito a causa del superamento del reddito massimo autorizzato, vanno
considerate le norme nazionali per il recupero di somme corrisposte ma
non dovute nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Nel caso in specie trattandosi di un lavoratore che avendo prestato attività
lavorativa in Italia, in Francia ed in Lussemburgo si era avvalso della
totalizzazione, ottenendo dall’INPS la pensione di vecchiaia (pro-rata)
e l’integrazione al minimo.
L’INPS
aveva riconosciuto successivamente non dovuta l’integrazione al minimo
chiedendo la restituzione della somme percepite.
La
Corte di Giustizia, trattandosi di un ex lavoratore migrante che ha contribuito
a regimi previdenziali di più stati membri, ha sentenziato che l’Istituto
di Previdenza non poteva richiedere oltre l’anno le somme corrisposte
in eccedenza, rilevando che per quanto riguarda le pensioni italiane percepite
in ragione dell’affiliazione a vari regimi di diritto interno, il diritto
italiano impone all’INPS di controllare la liquidazione delle pensioni
e, se del caso, di rettificare l’importo.
L’articolo
13 della legge 412/91 fa obbligo infatti a tale organismo di controllare,
una volta l’anno, i redditi dei pensionati e la loro incidenza sul diritto
alle prestazioni di pensioni o sull’importo di queste ultime.
Segreteria Generale
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