Il congedo per handicap ai fini di ferie e grafica
Sono un lavoratore dipendente e fruisco della legge 5 febbraio 1992, n° 104. Vorrei sapere se il mio datore di lavoro ha ragione nel sostenere che le assenze sono valide ai fini dellŽanzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto di lavoro, ma non agli effetti relativi alle ferie, ex festività, tredicesima mensilità e premio annuo.

Lorenzo Arduino

Da quanto descritto dal lettore nel quesito, il dipendente fruisce dei permessi retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104 che consente al lavoratore di assentarsi per 3 giorni al mese al fine di accudire il figlio con handicap. Le assenze così  previste sono disciplinate non solo dallŽart. 33 della legge menzionata, cui il lettore fa esplicito riferimento, ma anche dallŽart. 43 del testo unico sui congedi parentali.
Questo articolo, titolato "trattamento economico e retributivo", in riferimento al capo dedicato ai riposi e permessi per i figli con handicap grave (articolo 42), stabilisce che:
1)Per i riposi e i permessi di cui al presente capo è dovuta unŽindennità, a carico dellŽente assicuratore, pari allŽintero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. LŽindennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti allŽente assicuratore.
2 ) Si applicano le disposizioni di cui allŽart. 34, comma 5.
Questa ultima norma prevede espressamente che i periodi di congedo parentale siano computati nellŽanzianità di servizio, ma che siano esclusi dal computo delle ferie e della tredicesima  mensilità o della gratifica natalizia.
Pertanto, si deve ritenere che il datore di lavoro abbia correttamente applicato la norma di legge nel corrispondere il trattamento economico al lettore.


Doppia invalidità
A mia madre, di cui sono tutore, lŽInps ha riconosciuto nel ‘92 lŽassegno ordinario dŽinvalidità. Considerato che attualmente ha anche una pensione di invalidità civile al 100% con diritto allŽassegno di accompagnamento mi rivolgo a voi per sapere se ha diritto ad entrambe le pensioni.

firmato

I due trattamenti di invalidità non sono incompatibili. Il divieto di cumulo è stato abrogato dallŽart. 12 della legge 412/91 per gli invalidi civili totali, i ciechi civili  e i sordomuti.


Incentivi all'esodo pagati in eccesso
Ex lavoratore dipendente ho rassegnato le dimissioni usufruendo dellŽincentivo allŽesodo volontario offerto dal datore di lavoro. AllŽepoca 30/06/1997, avevo 58 anni e 8 mesi di età, nonché 40 anni e 5 mesi di contribuzione.
Ho notato che la somma relativa allŽincentivazione è stata aggiunta al TFR  già maturato e lŽintero importo tassato in base allŽaliquota prevista  per la liquidazione del TFR, senza differenziazione. Vi prego di precisarmi se tale procedimento è regolare.
Se non è regolare, a chi posso per la esatta riliquidazione  dellŽimposta?

firmato

I dubbi del nostro lettore sono fondati: alle somme straordinarie erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni incentivate per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, quando il percettore ha superato lŽetà di 50 anni se donna  o di 55 anni se uomo, si applica il regime agevolato di tassazione disposto dallŽart. 17, comma 4 bis del Tuir, lŽimposta, cioè, va determinata con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.
Per il recupero dellŽimposta  versata in più può rivolgersi presso le sedi S.A. PENS, dove troverà accoglienza disponibilità e competenza per risolvere il suo problema.


Per le agevolazioni non conta il domicilio
Il contribuente che acquista unŽimmobile come prima casa, per ottenere le agevolazioni, oltre al trasferire la residenza nel comune  dove esso si trova, è tenuto anche a trasferirvi il proprio domicilio? Qual è la differenza tra prima casa e abitazione principale?

firmato

La risposta è negativa. Infatti, come ribadito anche dallŽagenzia delle entrate nella circolare 19/E del 1° marzo 2001 (paragrafo 2.1.2), lŽimmobile oggetto del trasferimento agevolato deve essere ubicato, salvi i casi particolari precisati dallo stesso legislatore, nel territorio del comune in cui lŽacquirente ha o intende stabilire la residenza.
Al riguardo puntualizza lŽAgenzia la dichiarazione di intento, consistente nella manifestazione della volontà di stabilire la residenza  nel comune ove è ubicato lŽimmobile acquistato, espressa nellŽatto di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo  dellŽacquirente  sancito con la decadenza dalle agevolazioni; da questa dichiarazione consegue lŽonere per lŽacquirente stesso di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui è situato lŽimmobile acquistato e di darne prova allŽufficio spontaneamente o a richiesta.
Come il lettore avrà già intuito, la nozione di "domicilio", definito dal primo comma dellŽart. 43 del Codice Civile, come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, non è pertinente agli effetti dellŽoperatività dellŽagevolazione in esame.
NellŽeconomia del discorso, non possiamo fare a meno di rimarcare altresì che:
- per quanto concerne il requisito della residenza fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dal soggetto interessato al comune competente, ai sensi dellŽart. 18 del Dpr 223/89 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nellŽanagrafe (si veda: Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 8377 del 20 giugno 2003);
- per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove si trova lŽunità abitativa acquistata con le  agevolazioni "prima casa" (art. 66, comma 1, della legge 342/00); ai fini dellŽapplicabilità della norma agevolativa il soggetto interessato può fruire dei benefici anche se non residente nel comune in cui è ubicato lŽimmobile acquistato, purché  svolga in quellŽambito territoriale la propria attività lavorativa ancorché  non remunerata ( si veda la circolare ministeriale 1/E del 2 marzo 1994) .
Relativamente allŽultima parte del  quesito, giova prendere atto che lŽabitazione principale è scritto nel dizionario pratico dellŽagenzia delle entrate è quellŽabitazione che è oggetto di varie agevolazioni tributarie e che è detta anche "prima casa". In linea di principio quindi, non sussisterebbe alcuna differenza.



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