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Il
congedo per handicap ai fini di ferie e grafica
Sono un lavoratore dipendente e fruisco della legge 5 febbraio 1992,
n° 104. Vorrei sapere se il mio datore di lavoro ha ragione nel sostenere
che le assenze sono valide ai fini dellŽanzianità di servizio e del trattamento
di fine rapporto di lavoro, ma non agli effetti relativi alle ferie, ex
festività, tredicesima mensilità e premio annuo.
Lorenzo
Arduino
Da
quanto descritto dal lettore nel quesito, il dipendente fruisce dei permessi
retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104 che consente al
lavoratore di assentarsi per 3 giorni al mese al fine di accudire il figlio
con handicap. Le assenze così previste sono disciplinate non solo
dallŽart. 33 della legge menzionata, cui il lettore fa esplicito riferimento,
ma anche dallŽart. 43 del testo unico sui congedi parentali.
Questo articolo, titolato "trattamento economico e retributivo",
in riferimento al capo dedicato ai riposi e permessi per i figli con handicap
grave (articolo 42), stabilisce che:
1)Per i riposi e i permessi di cui al presente capo è dovuta unŽindennità,
a carico dellŽente assicuratore, pari allŽintero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi e ai permessi medesimi. LŽindennità è anticipata dal
datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi
dovuti allŽente assicuratore.
2 ) Si applicano le disposizioni di cui allŽart. 34, comma 5.
Questa ultima norma prevede espressamente che i periodi di congedo parentale
siano computati nellŽanzianità di servizio, ma che siano esclusi dal computo
delle ferie e della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia.
Pertanto, si deve ritenere che il datore di lavoro abbia correttamente
applicato la norma di legge nel corrispondere il trattamento economico
al lettore.
Doppia
invalidità
A mia madre, di cui sono tutore, lŽInps ha riconosciuto nel 92 lŽassegno
ordinario dŽinvalidità. Considerato che attualmente ha anche una pensione
di invalidità civile al 100% con diritto allŽassegno di accompagnamento
mi rivolgo a voi per sapere se ha diritto ad entrambe le pensioni.
firmato
I
due trattamenti di invalidità non sono incompatibili. Il divieto di cumulo
è stato abrogato dallŽart. 12 della legge 412/91 per gli invalidi civili
totali, i ciechi civili e i sordomuti.
Incentivi
all'esodo pagati in eccesso
Ex lavoratore dipendente ho rassegnato le dimissioni usufruendo dellŽincentivo
allŽesodo volontario offerto dal datore di lavoro. AllŽepoca 30/06/1997,
avevo 58 anni e 8 mesi di età, nonché 40 anni e 5 mesi di
contribuzione.
Ho notato che la somma relativa allŽincentivazione è stata aggiunta
al TFR già maturato e lŽintero importo tassato in base allŽaliquota
prevista per la liquidazione del TFR, senza differenziazione. Vi
prego di precisarmi se tale procedimento è regolare.
Se non è regolare, a chi posso per la esatta riliquidazione
dellŽimposta?
firmato
I dubbi del nostro lettore sono fondati: alle somme straordinarie erogate
in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni
incentivate per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale,
quando il percettore ha superato lŽetà di 50 anni se donna
o di 55 anni se uomo, si applica il regime agevolato di tassazione disposto
dallŽart. 17, comma 4 bis del Tuir, lŽimposta, cioè, va determinata
con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione
del trattamento di fine rapporto.
Per il recupero dellŽimposta versata in più può rivolgersi
presso le sedi S.A. PENS, dove troverà accoglienza disponibilità
e competenza per risolvere il suo problema.
Per
le agevolazioni non conta il domicilio
Il contribuente che acquista unŽimmobile come prima casa, per ottenere
le agevolazioni, oltre al trasferire la residenza nel comune dove
esso si trova, è tenuto anche a trasferirvi il proprio domicilio?
Qual è la differenza tra prima casa e abitazione principale?
firmato
La risposta è negativa. Infatti, come ribadito anche dallŽagenzia
delle entrate nella circolare 19/E del 1° marzo 2001 (paragrafo 2.1.2),
lŽimmobile oggetto del trasferimento agevolato deve essere ubicato, salvi
i casi particolari precisati dallo stesso legislatore, nel territorio
del comune in cui lŽacquirente ha o intende stabilire la residenza.
Al riguardo puntualizza lŽAgenzia la dichiarazione di intento, consistente
nella manifestazione della volontà di stabilire la residenza
nel comune ove è ubicato lŽimmobile acquistato, espressa nellŽatto
di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo dellŽacquirente
sancito con la decadenza dalle agevolazioni; da questa dichiarazione consegue
lŽonere per lŽacquirente stesso di trasferire effettivamente la residenza,
entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui
è situato lŽimmobile acquistato e di darne prova allŽufficio spontaneamente
o a richiesta.
Come il lettore avrà già intuito, la nozione di "domicilio",
definito dal primo comma dellŽart. 43 del Codice Civile, come il luogo
in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi,
non è pertinente agli effetti dellŽoperatività dellŽagevolazione
in esame.
NellŽeconomia del discorso, non possiamo fare a meno di rimarcare altresì
che:
- per quanto concerne il requisito della residenza fa fede la data della
dichiarazione di trasferimento resa dal soggetto interessato al comune
competente, ai sensi dellŽart. 18 del Dpr 223/89 (Nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente), sempre che risulti accolta la richiesta
di iscrizione nellŽanagrafe (si veda: Corte di Cassazione, sezione tributaria,
sentenza 8377 del 20 giugno 2003);
- per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è
richiesta la condizione della residenza nel comune ove si trova lŽunità
abitativa acquistata con le agevolazioni "prima casa"
(art. 66, comma 1, della legge 342/00); ai fini dellŽapplicabilità
della norma agevolativa il soggetto interessato può fruire dei
benefici anche se non residente nel comune in cui è ubicato lŽimmobile
acquistato, purché svolga in quellŽambito territoriale
la propria attività lavorativa ancorché non remunerata
( si veda la circolare ministeriale 1/E del 2 marzo 1994) .
Relativamente allŽultima parte del quesito, giova prendere atto
che lŽabitazione principale è scritto nel dizionario pratico dellŽagenzia
delle entrate è quellŽabitazione che è oggetto di varie
agevolazioni tributarie e che è detta anche "prima casa".
In linea di principio quindi, non sussisterebbe alcuna differenza.
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