Imposizione Fiscale dell'Indennità Integrativa Speciale ritorniamo sull'argomento

Nella scorsa edizione del Cicerone avevamo affrontato l'argomento relativo alla tassabilità dell'indennità integrativa speciale, limitandoci ad esprimere la nostra valutazione sulle norme di leggi emanate in tal senso. In questo numero valuteremo la componente relativa alle pronunzie giurisprudenziali. Nel ribadire che non ci risulta che alcuna norma di legge abbia nel tempo modificato l'esenzione dall'imposizione fiscale, abbiamo attentamente valutato, nel frattempo, alcune decisioni emesse da varie Commissioni Tributarie.
La II° Sezione della Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, con sentenza del 02/10/1984, ha riconosciuto il rimborso dell'importo per trattenute dirette sulla indennità integrativa speciale.
 La Sezione conferma che l'I.I.S. non avendo natura di reddito imponibile, non può rientrare tra gli emolumenti soggetti ad imposizione. Secondo la Legge 324/1959 l'indennità non può essere considerata un emolumento corrispettivo del lavoro prestato bensì un indice correttivo dello stipendio o della pensione, nel senso di adeguamento del potere di acquisto alle mutabili condizioni di mercato.
Lo spirito della Legge istitutiva è quello del riconoscimento dell'indennità integrativa speciale quale correttivo perequativo collegato alle variazioni del costo della vita, in modo da bilanciare il potere d'acquisto dello stipendio o della pensione.
Lo stesso legislatore, pur intervenendo a modifica di talune norme della legge istitutiva, non ha mai cambiato la logica del sistema, spingendosi a prevedere la non computabilità dell'I.I.S. ai fini determinativi del trattamento di quiescenza. In varie sedi giurisprudenziali, l'indennità viene definita "un mezzo per assicurare anche ai pubblici dipendenti un automatico adeguamento delle retribuzioni al variare dei prezzi"; giudizi che si richiamano principalmente alla Relazione Parlamentare sulla legge istitutiva (L.324/59).
Singolare la sentenza del 18/09/1985 emanata dalla III° Sezione della stessa Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, che nel respingere il ricorso promosso da un contribuente, ha motivato la propria decisione modificando il proprio orientamento fino ad allora favorevole. La III° Sezione dichiara di aver modificato il proprio parere (che non riconosceva l'I.I.S. tra gli emolumenti soggetti ad imposizione, non avendo natura di reddito imponibile) alla luce della sentenza n° 277/84 della Corte Costituzionale. E' indubbio che la materia versa in uno stato di grande confusione considerate le opinioni diametralmente opposte secondo gli Organi giudicanti.
 La Commissione Tributaria Regionale di Ravenna, in data 23/01/1985, in  riferimento all'art. 1 della Legge 324/59 e dell'art. 42 del DPR 601/1973, ha sentenziato la non assoggettabilità dell'I.I.S. ad imposizione fiscale, avendo, la stessa, natura giuridica di risarcimento del danno da svalutazione monetaria e non già di reddito imponibile.
La Commissione Tributaria di I° Grado di Catania, condividendo le stesse valutazioni si spinge oltre, arrivando a dichiarare che l'indennità integrativa speciale è da considerare "sussidio corrisposto dallo Stato a titolo assistenziale", e che sottraendola ad imposizione fiscale, vengono  salvaguardati gli scopi istituzionali della Legge istitutiva.
La Commissione Tributaria di II° Grado di Torino, in data 20/05/1983 ha espresso parere opposto, decidendo per la tassabilità dell'indennità poiché essa ha le caratteristiche di reddito valido ai fini dell'imposizione diretta.

Siamo maggiormente convinti che l'argomento continuerà a tormentarci e ad avere in futuro posizioni discordanti.
Non condividiamo invece quanto sostenuto nella rubrica "Previdenza & Fisco" del Messaggero di lunedì 13 novembre u.s., nella parte in cui recita testualmente: "l'esenzione fiscale era stata introdotta dalla Legge 324 nel 1959, ma fu successivamente eliminata dalla riforma del 1973, con il pieno accordo della magistratura".
Se le cose stanno esattamente così, ai pensionati dello Stato e degli Enti pubblici, non resta altro che mettersi l'animo in pace ed evitare false illusioni.
Eravamo convinti della totale indipendenza della Magistratura dal Potere Politico, ma se il quotidiano della Capitale è convinto delle proprie asserzioni, abbiamo il sacrosanto diritto di dubitarne.

Giuseppe Torrente


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