|
Imposizione
Fiscale dell'Indennità Integrativa Speciale ritorniamo sull'argomento
Nella scorsa edizione del
Cicerone avevamo affrontato l'argomento relativo alla tassabilità dell'indennità integrativa speciale, limitandoci ad esprimere la nostra valutazione
sulle norme di leggi emanate in tal senso. In questo numero valuteremo
la componente relativa alle pronunzie giurisprudenziali. Nel ribadire
che non ci risulta che alcuna norma di legge abbia nel tempo modificato
l'esenzione dall'imposizione fiscale, abbiamo attentamente valutato,
nel frattempo, alcune decisioni emesse da varie Commissioni Tributarie.
La II° Sezione della Commissione Tributaria
di Primo Grado di Roma, con sentenza del 02/10/1984, ha riconosciuto
il rimborso dell'importo per trattenute dirette sulla indennità integrativa
speciale.
La Sezione conferma che l'I.I.S.
non avendo natura di reddito imponibile, non può rientrare tra gli emolumenti
soggetti ad imposizione. Secondo la Legge 324/1959 l'indennità non può
essere considerata un emolumento corrispettivo del lavoro prestato bensì
un indice correttivo dello stipendio o della pensione, nel senso
di adeguamento del potere di acquisto alle mutabili condizioni di mercato.
Lo spirito della Legge istitutiva è quello
del riconoscimento dell'indennità integrativa speciale quale correttivo
perequativo collegato alle variazioni del costo della vita, in modo
da bilanciare il potere d'acquisto dello stipendio o della pensione.
Lo stesso legislatore, pur intervenendo a modifica di talune norme della
legge istitutiva, non ha mai cambiato la logica del sistema, spingendosi
a prevedere la non computabilità dell'I.I.S. ai fini determinativi del
trattamento di quiescenza. In varie sedi giurisprudenziali, l'indennità
viene definita "un mezzo per assicurare anche ai pubblici dipendenti
un automatico adeguamento delle retribuzioni al variare dei prezzi";
giudizi che si richiamano principalmente alla Relazione Parlamentare
sulla legge istitutiva (L.324/59).
Singolare la sentenza del 18/09/1985 emanata
dalla III° Sezione della stessa Commissione Tributaria di Primo Grado
di Roma, che nel respingere il ricorso promosso da un contribuente,
ha motivato la propria decisione modificando il proprio orientamento
fino ad allora favorevole. La
III° Sezione dichiara di aver modificato il proprio parere (che non
riconosceva l'I.I.S. tra gli emolumenti soggetti ad imposizione, non
avendo natura di reddito imponibile) alla luce della sentenza n° 277/84
della Corte Costituzionale. E' indubbio che la materia versa in uno
stato di grande confusione considerate le opinioni diametralmente opposte
secondo gli Organi giudicanti.
La
Commissione Tributaria Regionale di Ravenna, in data
23/01/1985, in riferimento
all'art. 1 della Legge 324/59 e dell'art. 42 del DPR 601/1973, ha sentenziato
la non assoggettabilità dell'I.I.S. ad imposizione fiscale, avendo,
la stessa, natura giuridica di risarcimento del danno da svalutazione
monetaria e non già di reddito imponibile.
La Commissione Tributaria di I° Grado
di Catania, condividendo le stesse valutazioni si spinge
oltre, arrivando a dichiarare che l'indennità integrativa speciale
è da considerare "sussidio corrisposto dallo Stato a titolo
assistenziale", e che sottraendola ad imposizione fiscale, vengono
salvaguardati gli scopi istituzionali
della Legge istitutiva.
La Commissione Tributaria di II° Grado
di Torino, in data 20/05/1983 ha espresso parere opposto,
decidendo per la tassabilità dell'indennità poiché essa
ha le caratteristiche di reddito valido ai fini dell'imposizione diretta.
Siamo maggiormente convinti che l'argomento continuerà a tormentarci
e ad avere in futuro posizioni discordanti.
Non condividiamo invece quanto sostenuto nella rubrica "Previdenza &
Fisco" del Messaggero di lunedì 13 novembre u.s., nella parte in cui
recita testualmente: "l'esenzione fiscale
era stata introdotta dalla Legge 324 nel 1959, ma fu successivamente
eliminata dalla riforma del 1973, con il pieno accordo della magistratura".
Se le cose stanno esattamente così, ai pensionati dello Stato e degli
Enti pubblici, non resta altro che mettersi l'animo in pace ed evitare
false illusioni.
Eravamo convinti della totale indipendenza della Magistratura dal Potere
Politico, ma se il quotidiano della Capitale è convinto delle proprie
asserzioni, abbiamo il sacrosanto diritto di dubitarne.
Giuseppe Torrente
|