Imposta Comunale sugli Immobili

I.C.I. 2000 fai da te

TERMINI DI VERSAMENTO:
I termini sono fissati direttamente dal dlgs 504/92 (istitutivo dell'imposta) che all'art. 10 ricorda che i contribuenti "devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dall'1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso".

CHI PAGA L'IMPOSTA
   Sono soggetti passivi d'imposta:
- I proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello stato;
- Gli usufruttuari; (diritto di godere di un bene altrui e dei relativi redditi, senza poter apportare modifiche all'uso e alla destinazione del bene stesso);
- I titolari di diritto d'uso;
- I titolari di diritto di abitazione; (Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite e al coniuge separato convenzio-nalmente o per sentenza, nonchè quello del socio della cooperativa edilizia sull'alloggio assegnatogli e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto);
- Gli enfiteuti; (rapporto in forza del quale il proprietario concede il diritto, perpetuo o di lunga durata, di utilizzazione di un fondo agricolo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico);
- I titolari di diritto di superficie.

COME SI VERSA
   L'imposta deve essere versata annualmente, in proporzione ai mesi di possesso maturati durante l'anno. E' sufficiente che il possesso si protragga per almeno 15 giorni affinché il mese venga computato per intero. Le regole generali prevedono che i versamenti siano effettuati in due rate al concessionario della riscossione, cioè con versamento diretto presso gli sportelli del concessionario oppure, presso gli uffici postali attraverso bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario. I comuni possono però decidere che per gli immobili ubicati sui loro territori, l'imposta debba essere versata dai contribuenti non più con gli abituali bollettini di colore rosso su fondo bianco tramite il concessionario della riscossione, bensì esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli delle tesorerie comunali.
    Alcuni comuni si sono già attivati e la conseguenza potrebbe essere quella di una infinità di diversi bollettini da utilizzare.
Si ricorda che l'ICI, contrariamente alla dichiarazione viene pagata nello stesso anno cui si riferisce; pertanto nell'anno 2000 verrà pagata l'ICI relativa a tale anno e si presenterà la dichiarazione relativa ai cambiamenti avvenuti nel corso del 1999 (o del 1998 per i costi incrementativi contabilizzati per gli immobili di categoria D).

SU QUANTO SI PAGA
La base imponibile è costituita:
- Dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli;
- Il valore del fabbricato o dei terreni, si trova partendo dalla rendita catastale che deve essere moltiplicata sulla base di coefficienti stabiliti dalla legge;
- Le rendite catastali desumibili dai certificati catastali degli immobili, devono essere rivalutati del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni.

Al fine di individuare e/o determinare il valore degli immobili agli effetti dell'ICI si ritiene utile porre in rilievo che:
- per i fabbricati, il valore è costituito dall'intera rendita catastale (aumentata del 5%) moltiplicata:
X 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B, C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
X 50 se il fabbricato è accatastato nel gruppo D/1 al D/12 e nella categoria  A/10;
X 34 se il fabbricato è accatastato nella categoria C/1;
- per le aree fabbricabili, il valore di riferimento è costituito da quello venale di mercato;
- per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito domenicale (aumentato del 25%) x 75.

SCADENZE E MISURA DEL VERSAMENTO L'ICI
L'I.C.I. deve essere versata in due rate, a giugno ed entro il 20 dicembre:
- per il primo semestre:
-  Il versamento deve essere eseguito nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno con il pagamento del 90% di quanto dovuto per il periodo di possesso dei primi sei mesi;
- per il secondo semestre:
- Il versamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° e il 20 dicembre con il versamento del saldo.

   
Tuttavia, è ammesso il versamento in un'unica soluzione dell'imposta nell'anno da effettuare entro la scadenza prevista per la prima rata.
    L'imposta non è dovuta se inferiore a lire 4.000; se l'acconto è inferiore a lire 4.000, si deve versare solo il saldo. Le persone fisiche non residenti possono versare l'imposta in un'unica soluzione entro il termine del 20 dicembre prossimo. In questo caso ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis della legge 75/1993 sono dovuti gli interessi moratori nella misura del 3%.


LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
    L'abitazione principale, è quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui però lo stesso e suoi familiari dimorano abitualmente. Da questa definizione possiamo dunque proporre alcune conseguenze.
    In primo luogo è evidente che l'abitazione principale può non essere coincidente al luogo in cui si ha la residenza anagrafica. Dimora abituale e residenza anagrafica anche se coincidono nella stragrande maggioranza dei casi non devono intendersi per forza identiche.
    Ecco dunque che, il contribuente che dimora in una abitazione di sua proprietà nel comune (A) godrà in questo comune dello sconto ICI anche se ha mantenuto la residenza nel comune (B) ove possiede una seconda abitazione. Inoltre non si potrà godere dello sconto ICI per quell'abitazione abitata abitualmente solo dai familiari e non anche dal proprietario dell'immobile.
    Per esempio, l'abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio non potrà essere considerata ai fini ICI abitazione principale e dovrà dunque scontare l'imposta in misura piena (i comuni hanno la facoltà di considerare quali abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale - è lasciata al comune la scelta in tema di grado di parentela - Di considerare parte integrante dell'abitazione anche le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto). In forza dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 nel caso in cui il proprietario di un immobile risulti ricoverato in un istituto di ricovero, il fabbricato se non locato a terzi può essere considerato abitazione principale (e godere quindi degli sconti).
    I comuni possono deliberare un'aliquota ridotta rispetto a quell'ordinaria per le abitazioni principali. Inoltre possono, deliberare un'aliquota ridotta, ai sensi della legge 662/96, a favore dei proprietari di immobili dati in affitto, con contratto registrato, a persone che l'hanno adibita a loro abitazione principale. L'aliquota in questione, ridotta rispetto a quella ordinaria, può essere differente da quella adottata per la prima casa in senso stretto.
    La regola principale è quella che stabilisce una detrazione di £. 200.000 per l'abitazione principale. Seguendo la regola generale dell'imposta la detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. Attenzione, che in caso di più contribuenti dimoranti nell'immobile la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra gli stessi senza che a nulla influisca la quota di proprietà di ognuno dei dimoranti. Il testo originario del dlgs 504/92 ha subito anche con riguardo alla detrazione per l'abitazione principale, una serie di rilevanti modifiche.

GLI ERRORI COME SI RIMEDIANO
    E'
applicabile anche in tema d'ICI il cosiddetto ravvedimento operoso, in altre parole la possibilità di sanare con un importo minore a quello normalmente dovuto le irregolarità senza aspettare di essere scoperti dal fisco. Gli esempi seguenti tengono conto delle ultime modifiche introdotte lo scorso marzo sul tema (D.L. 99 del 30/03/2000).
   - Ravvedimento ex art.13, comma 1, lettera a):
pagamento dell'imposta liquidabile sulla base della dichiarazione o denuncia di variazione nei 30 giorni decorrenti da quello di scadenza, stabilito dalla legge. Per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare entro 30 giorni:
1. l'imposta;
2. gli interessi moratori sull'imposta calcolata al tasso del 2,5%;
3. il 3,75%, a titolo di sanzione, sull'ammontare dell'imposta tardivamen-
te corrisposta (la sanzione viene ridotta a un ottavo del minimo. La sanzione dovrebbe infatti essere pari al 30%);
4. il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l'ICI in autotassazione.
Nelle caselline delle voci "terreni agricoli"; "aree fabbricabili"; "abitazione principale"; "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma da versare deve invece comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.

   - Ravvedimento ex art.13, comma 1, lettera b):
pagamento dell'imposta entro l'anno successivo. Bisogna assumere il termine di presentazione della dichiarazione e non l'altro di "un anno dall'omissione o dall'errore" in quanto il procedimento dichiarativo, di liquidazione e accertamento, nonché il regime dell'autotassazione in materia di ICI sono disciplinati in modo analogo a quello previsto per le imposte erariali sui redditi. Per perfezionare il ravvedimento bisogna, entro il predetto termine di presentazione pagare:
1. l'imposta dovuta per l'intero anno precedente;
2. gli interessi moratori sull'imposta al tasso del 2,5% con maturazione giorno per giorno;
3. il 6%, a titolo di sanzione, calcolato sull'ammontare dell'imposta tardivamente versato. Il 6% è pari ad un quinto della sanzione ordinaria che è del 30%.


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