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Imposta
Comunale sugli Immobili
I.C.I. 2000 fai da te
TERMINI
DI VERSAMENTO:
I termini sono fissati direttamente dal dlgs 504/92 (istitutivo dell'imposta)
che all'art. 10 ricorda che i contribuenti "devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno
in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari
al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre
e la seconda, dall'1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica
soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta
dovuta per l'anno in corso".
CHI
PAGA L'IMPOSTA
Sono soggetti passivi d'imposta:
- I proprietari di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello stato;
- Gli usufruttuari;
(diritto di godere di un bene altrui e dei relativi redditi, senza poter
apportare modifiche all'uso e alla destinazione del bene stesso);
- I titolari di diritto
d'uso;
- I titolari di diritto
di abitazione; (Si ricorda che è un diritto reale di abitazione
quello spettante al coniuge superstite e al coniuge separato convenzio-nalmente
o per sentenza, nonchè quello del socio della cooperativa edilizia
sull'alloggio assegnatogli e quello dell'assegnatario dell'alloggio
di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto
di futura vendita e riscatto);
- Gli enfiteuti;
(rapporto in forza del quale il proprietario concede il diritto, perpetuo
o di lunga durata, di utilizzazione di un fondo agricolo con l'obbligo
di migliorarlo e di pagare un canone periodico);
- I titolari di diritto
di superficie.
COME
SI VERSA
L'imposta deve essere versata annualmente, in proporzione
ai mesi di possesso maturati durante l'anno. E' sufficiente che il possesso
si protragga per almeno 15 giorni affinché il mese venga computato per
intero. Le regole generali prevedono che i versamenti siano effettuati
in due rate al concessionario della riscossione, cioè con versamento
diretto presso gli sportelli del concessionario oppure, presso gli uffici
postali attraverso bollettino di conto corrente postale intestato al
concessionario. I comuni possono però decidere che per gli immobili
ubicati sui loro territori, l'imposta debba essere versata dai contribuenti
non più con gli abituali bollettini di colore rosso su fondo
bianco tramite il concessionario della riscossione, bensì esclusivamente
sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli delle tesorerie
comunali.
Alcuni comuni si sono già attivati e la conseguenza
potrebbe essere quella di una infinità di diversi bollettini da utilizzare.
Si ricorda che l'ICI, contrariamente alla dichiarazione viene pagata
nello stesso anno cui si riferisce; pertanto nell'anno 2000 verrà pagata
l'ICI relativa a tale anno e si presenterà la dichiarazione relativa
ai cambiamenti avvenuti nel corso del 1999 (o del 1998 per i costi incrementativi
contabilizzati per gli immobili di categoria D).
SU
QUANTO SI PAGA
La base imponibile è costituita:
- Dal valore dei fabbricati,
delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli;
- Il valore del fabbricato
o dei terreni, si trova partendo dalla rendita catastale che deve essere
moltiplicata sulla base di coefficienti stabiliti dalla legge;
- Le rendite catastali
desumibili dai certificati catastali degli immobili, devono essere rivalutati
del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni.
Al fine di individuare e/o determinare il valore degli immobili agli
effetti dell'ICI si ritiene utile porre in rilievo che:
-
per i fabbricati, il valore è costituito dall'intera rendita catastale
(aumentata del 5%) moltiplicata:
X 100 se si tratta di fabbricati
classificati nei gruppi catastali A, B, C, con esclusione delle categorie
A/10 e C/1;
X 50 se il fabbricato è accatastato
nel gruppo D/1 al D/12 e nella categoria A/10;
X 34 se il fabbricato è accatastato
nella categoria C/1;
-
per le aree fabbricabili, il valore di riferimento è costituito
da quello venale di mercato;
-
per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito domenicale
(aumentato del 25%) x 75.
SCADENZE
E MISURA DEL VERSAMENTO L'ICI
L'I.C.I. deve essere versata in due rate, a giugno ed entro il 20 dicembre:
- per il primo semestre:
-
Il versamento deve essere eseguito nel periodo compreso tra
il 1° e il 30 giugno con il pagamento del 90% di quanto dovuto per il
periodo di possesso dei primi sei mesi;
- per il secondo semestre:
-
Il
versamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° e il
20 dicembre con il versamento del saldo.
Tuttavia,
è ammesso il versamento in un'unica soluzione dell'imposta nell'anno
da effettuare entro la scadenza prevista per la prima rata.
L'imposta non è dovuta se inferiore a lire 4.000;
se l'acconto è inferiore a lire 4.000, si deve versare solo il saldo.
Le persone fisiche non residenti possono versare l'imposta in un'unica
soluzione entro il termine del 20 dicembre prossimo. In questo caso
ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis della legge 75/1993 sono dovuti
gli interessi moratori nella misura del 3%.
LA
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
L'abitazione principale, è quella posseduta
dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale
in cui però lo stesso e suoi familiari dimorano abitualmente. Da questa
definizione possiamo dunque proporre alcune conseguenze.
In primo luogo è evidente che l'abitazione principale
può non essere coincidente al luogo in cui si ha la residenza anagrafica.
Dimora abituale e residenza anagrafica anche se coincidono nella stragrande
maggioranza dei casi non devono intendersi per forza identiche.
Ecco dunque che, il contribuente che dimora
in una abitazione di sua proprietà nel comune (A) godrà in questo
comune dello sconto ICI anche se ha mantenuto la residenza nel
comune (B) ove possiede una seconda abitazione. Inoltre non si
potrà godere dello sconto ICI per quell'abitazione abitata abitualmente
solo dai familiari e non anche dal proprietario dell'immobile.
Per esempio, l'abitazione concessa in uso gratuito
dal genitore al figlio non potrà essere considerata ai fini ICI
abitazione principale e dovrà dunque scontare l'imposta in misura piena
(i comuni hanno la facoltà di considerare quali abitazioni principali
quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
- è lasciata al comune la scelta in tema di grado di parentela - Di
considerare parte integrante dell'abitazione anche le sue pertinenze,
ancorché distintamente iscritte in catasto). In forza dell'art. 3, comma
56 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 nel caso in cui il proprietario
di un immobile risulti ricoverato in un istituto di ricovero, il fabbricato
se non locato a terzi può essere considerato abitazione principale (e
godere quindi degli sconti).
I comuni possono deliberare un'aliquota ridotta
rispetto a quell'ordinaria per le abitazioni principali. Inoltre possono,
deliberare un'aliquota ridotta, ai sensi della legge 662/96, a favore
dei proprietari di immobili dati in affitto, con contratto registrato,
a persone che l'hanno adibita a loro abitazione principale. L'aliquota
in questione, ridotta rispetto a quella ordinaria, può essere differente
da quella adottata per la prima casa in senso stretto.
La regola principale è quella che stabilisce
una detrazione di £. 200.000 per l'abitazione principale. Seguendo la
regola generale dell'imposta la detrazione deve essere rapportata al
periodo di possesso in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione
principale. Attenzione, che in caso di più contribuenti dimoranti nell'immobile
la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra gli stessi senza
che a nulla influisca la quota di proprietà di ognuno dei dimoranti.
Il testo originario del dlgs 504/92 ha subito anche con riguardo alla
detrazione per l'abitazione principale, una serie di rilevanti modifiche.
GLI ERRORI
COME SI RIMEDIANO
E'
applicabile anche in tema d'ICI il cosiddetto ravvedimento operoso,
in altre parole la possibilità di sanare con un importo minore a quello
normalmente dovuto le irregolarità senza aspettare di essere scoperti
dal fisco. Gli esempi seguenti tengono conto delle ultime modifiche
introdotte lo scorso marzo sul tema (D.L. 99 del 30/03/2000).
- Ravvedimento
ex art.13, comma 1, lettera a):
pagamento dell'imposta liquidabile sulla base della dichiarazione
o denuncia di variazione nei 30 giorni decorrenti da quello di scadenza,
stabilito dalla legge. Per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare
entro 30 giorni:
1. l'imposta;
2. gli interessi moratori sull'imposta calcolata al tasso del
2,5%;
3. il 3,75%, a titolo di sanzione, sull'ammontare dell'imposta
tardivamen-
te corrisposta (la sanzione viene ridotta a un ottavo del minimo.
La sanzione dovrebbe infatti essere pari al 30%);
4. il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo, con
caratteri in colore rosso, che serve per versare l'ICI in autotassazione.
Nelle caselline delle voci "terreni agricoli"; "aree fabbricabili";
"abitazione principale"; "altri fabbricati" devono essere indicati gli
importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli
della sanzione ridotta e degli interessi. La somma da versare deve invece
comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
- Ravvedimento
ex art.13, comma 1, lettera b):
pagamento dell'imposta entro l'anno successivo. Bisogna assumere
il termine di presentazione della dichiarazione e non l'altro di "un
anno dall'omissione o dall'errore" in quanto il procedimento dichiarativo,
di liquidazione e accertamento, nonché il regime dell'autotassazione
in materia di ICI sono disciplinati in modo analogo a quello previsto
per le imposte erariali sui redditi. Per perfezionare il ravvedimento
bisogna, entro il predetto termine di presentazione pagare:
1. l'imposta dovuta per l'intero anno precedente;
2. gli interessi moratori sull'imposta al tasso del 2,5% con
maturazione giorno per giorno;
3. il 6%, a titolo di sanzione, calcolato sull'ammontare dell'imposta
tardivamente versato. Il 6% è pari ad un quinto della sanzione ordinaria
che è del 30%.
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