CREDITI DI LAVORO

Cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria

Importante decisione della Corte Costituzionale che con sentenza n° 459/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n° 724, nella parte in cui non riconosce la cumulabilità nei rapporti di diritto privati. La Corte ritiene che ai crediti di lavoro va riconosciuta "una speciale tutela", spingendosi ad affermare che qualora non venga prevista la cumulabilità "si rende nuovamente conveniente per il debitore dirottare verso investimenti finanziari pur privi di rischi ( esempio titoli di stato )le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti".
La Legge 412/91 aveva previsto la detrazione, dagli importi dovuti per interessi legali, delle somme relative alla rivalutazione monetaria, escludendo pertanto la cumulabilità.
Lo stesso criterio era poi esteso con la Legge 724/94 alle somme derivanti da retribuzione, pensione ed assistenza.
A nostro parere rimane un ulteriore punto sul quale la Corte Costituzionale continua ad attuare una palese discriminazione: per esigenze di bilancio, ai dipendenti pubblici, a differenza dei colleghi privati, continueranno ad applicarsi le norme relative alla mancata cumulabilità.


Da PALERMO


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