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Premio
di fine esercizio
Considerazioni
sul diritto previdenziale
Cosa
era il premio di esercizio prima della Legge 210/85 istitutiva dell'Ente
Ferrovie dello Stato?
Era un premio basato sui risultati, deliberato tenendo conto del rendimento
di ciascun dipendente sulla base delle presenze, delle note di qualificazione,
del servizio prestato, delle funzioni superiori e di tutti i servizi
considerati pregiati.
Subiva detrazioni in considerazioni di assenze per malattia e comunque
per assenze non giustificate.
Con questo emolumento, venivano premiati tutti gli agenti meritevoli,
con l'esclusione di tutti quelli con qualificazione mediocre e di basso
rendimento.
Veniva corrisposto come premio e pertanto non entrava a far parte della
base della retribuzione normale. Escluso dalla indennità di buonuscita
e della quota parte da includere nella base pensionistica.
Con il primo contratto collettivo nazionale di lavoro (1987-1989), il
premio di fine esercizio, così come recita l'articolo 27, diventa un
elemento della retribuzione. Inizia così a definirsi il cambiamento
sostanziale del premio per diventare parte integrale della retribuzione.
Con il successivo contratto 1990/1992, il premio di fine esercizio diventa
a tutti gli effetti elemento base dalla retribuzione normale e convenzionale.
Ma ancora una volta, ai ferrovieri posti in quiescenza viene negato
il diritto della quota parte sia nella pensione che nella indennità
di buonuscita.
Quest'ultimo contratto, mai disdetto, è stato integrato, successivamente
alla vacanza contrattuale del 1993, dall'accordo del 18/11/1994.
Raggiungendo l'intesa sull'articolato, per tutto quello non previsto,
si rimandava al CCNL 90/92. Il premio di esercizio restava ancora un
premio esclusivamente nella sua menzione ma persisteva la sua esclusione
dal calcolo della pensione e della buonuscita.
Un radicale cambiamento avviene con la sottoscrizione del contratto
1996/1999.
Il premio di esercizio resta in vigore fino al 30/05/1997, quindi soppresso
dal 01/06/1997 e sostituito dalla voce "assegno personale". Per l'ennesima
volta escluso dal trattamento di fine rapporto.
In qualche modo inizia a maturare, da quella data, un diritto ignorato
sistematicamente da tutte le parti contraenti fin dal lontano 1987,
ignorando la valenza del codice civile e dello statuto dei lavoratori
all'atto della sottoscrizione di tutti i contratti di lavoro.
Calogero
Sajeva
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