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E'
possibile cumulare! In presenza di due o più retribuzioni o di due o più trattamenti di quiescenza ovvero di retribuzione e pensione, è costituzionalmente illegittimo il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali. Una diversa applicazione violerebbe il principio degli articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale. La Corte Costituzionale ribadisce questo principio, dichiarando illegittimo il divieto di cumulo operato con il D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092 nei confronti del personale statale e delle tabelle O lettera b) terzo comma della Legge Regionale Siciliana n° 41 del 29 ottobre 1985 per il personale dell'amministrazione regionale. E' all'uopo superfluo ricordare che, a differenza delle decisioni giudiziarie, le sentenze della Suprema Corte sono estensibili a tutti i cittadini. Il divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) era già stato riconosciuto dalla Consulta con sentenze n° 566/89 e 494/93. Con due recentissime decisioni la Corte riafferma inoltre che "il legislatore non è affatto tenuto, sul piano della costituzionalità, a seguire la via obbligatoria del divieto di cumulo, essendogli consentita una serie di soluzioni diverse" e che "un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore". Spetta allo stesso legislatore "la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purchè sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore - pensionato". Poichè l'indennità integrativa speciale è a tutti gli effetti parte della retribuzione, in assenza di una norma legislativa e fin quando non sarà intervenuta una decisione sull'argomento, sarà costituzionalmente lecita la doppia o più I.I.S., non solo sul cumulo tra pensione e stipendio ma già anche su diverse pensioni. Giuseppe Torrente Giuseppe Torrente |