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Va
corrisposta l'indennità sostitutiva
per le ferie non godute!
Nel
caso del mancato godimento delle ferie, per colpa non attribuibile alla
volontà del lavoratore, occorre corrispondergli l'indennità
sostitutiva prevista dall'articolo 52 CCNL 90792 e successivi.
La Suprema Corte di Cassazione nel ribadire che: - il diritto alle ferie
è irrinunciabile e non transigibile; - ne deve essere assicurato
il godimento; - non è ammessa sostituzione delle stesse con compenso
alcuno ha nuovamente affermato che il dipendente ha diritto, in caso
di risoluzione del rapporto, al periodo completo annuale di ferie, semprechè
le stesse possano essere godute prima della risoluzione stessa.
L'organo giudicante ha inoltre sentenziato che il mancato godimento
delle ferie, integrando un illecito, non può avere un corrispettivo
contrattualmente previsto ed ha il suo risarcimento nel valore della
prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie.
La stessa indennità ha natura retributiva, ed è soggetta
alla prescrizione decennale dal momento che si tratta di una misura
di risarcimento e non compensa la lesione del bene costituito dalle
ferie. Va ricordato che il diritto alle ferie ha inoltre una finalità
consistente nel reintegrare, seppure parzialmente, il lavoratore nel
bene che il lavoro ha sottratto e cioè il riposo, le relazioni
umane, il tempo libero etc...
Costituisce un adempimento contrattuale ed è pertanto il datore
di lavoro a dover dimostrare l'offerta di fruizione del periodo di ferie
nonché la rinuncia del lavoratore all'offerta.
Di pari passo, il godimento costituisce un diritto contrattuale del
lavoratore.
Appare pertanto logico che l'indennità sostitutiva per ferie
non godute perde la sua valenza qualora il datore di lavoro dimostri
di avere offerto un adeguato tempo di godimento, che il lavoratore non
abbia poi osservato.
Il diritto all'indennità può inoltre assumere l'entità
di una somma corrispondente all'intero periodo delle ferie annuali,
anche se è per un lavoro prestato per un tempo inferiore ad un
anno. L'atteggiamento societario di quantificare in dodicesimi il periodo
di ferie dovuto nell'anno di collocamento a riposo è pertanto
ritenuto ingiustificabile e soggetto a sanzioni. Il migliore auspicio
è che finalmente le FS rientrino nella logica contrattuale, decidendo
per la rinuncia agli atti giudiziali ed evitando ulteriori perdite di
tempo e di denaro, troppo allegramente elargito a numerosi studi legali
privati.
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