Va corrisposta l'indennità sostitutiva
per le ferie non godute!

Nel caso del mancato godimento delle ferie, per colpa non attribuibile alla volontà del lavoratore, occorre corrispondergli l'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 52 CCNL 90792 e successivi.
La Suprema Corte di Cassazione nel ribadire che: - il diritto alle ferie è irrinunciabile e non transigibile; - ne deve essere assicurato il godimento; - non è ammessa sostituzione delle stesse con compenso alcuno ha nuovamente affermato che il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto, al periodo completo annuale di ferie, semprechè le stesse possano essere godute prima della risoluzione stessa.
L'organo giudicante ha inoltre sentenziato che il mancato godimento delle ferie, integrando un illecito, non può avere un corrispettivo contrattualmente previsto ed ha il suo risarcimento nel valore della prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie.
La stessa indennità ha natura retributiva, ed è soggetta alla prescrizione decennale dal momento che si tratta di una misura di risarcimento e non compensa la lesione del bene costituito dalle ferie. Va ricordato che il diritto alle ferie ha inoltre una finalità consistente nel reintegrare, seppure parzialmente, il lavoratore nel bene che il lavoro ha sottratto e cioè il riposo, le relazioni umane, il tempo libero etc...
Costituisce un adempimento contrattuale ed è pertanto il datore di lavoro a dover dimostrare l'offerta di fruizione del periodo di ferie nonché la rinuncia del lavoratore all'offerta.
Di pari passo, il godimento costituisce un diritto contrattuale del lavoratore.
Appare pertanto logico che l'indennità sostitutiva per ferie non godute perde la sua valenza qualora il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo di godimento, che il lavoratore non abbia poi osservato.
Il diritto all'indennità può inoltre assumere l'entità di una somma corrispondente all'intero periodo delle ferie annuali, anche se è per un lavoro prestato per un tempo inferiore ad un anno. L'atteggiamento societario di quantificare in dodicesimi il periodo di ferie dovuto nell'anno di collocamento a riposo è pertanto ritenuto ingiustificabile e soggetto a sanzioni. Il migliore auspicio è che finalmente le FS rientrino nella logica contrattuale, decidendo per la rinuncia agli atti giudiziali ed evitando ulteriori perdite di tempo e di denaro, troppo allegramente elargito a numerosi studi legali privati.


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