Premio risultati Quadri - Salario integrativo
Sconfessato l'attegiamento delle FS

L'assenza in servizio all'atto della sottoscrizione del CCNL non può essere considerata una giustificazione finalizzata al mancato riconoscimento del salario integrativo e del premio risultati quadri.
Il diritto al pagamento è fondato in quanto la contrattazione integrativa aveva l'unico scopo della quantificazione.
Con queste giuste considerazioni, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha censurato l'atteggiamento delle FS che consiste nel mancato riconoscimento, a tutti ferrovieri collocati a riposo nel periodo 01 gennaio 1993 - 18 novembre 1994, delle somme dovute a titolo di salario integrativo o di premio risultati quadri a seconda della qualifica rivestita al momento della quiescenza.
Meschino l'atteggiamento difensivo dei legali rappresentanti delle ferrovie nel sostenere che la contrattazione integrativa non aveva avuto luogo per l'anno 1993 in quanto vi erano esigenze di risanamento.
Onestamente, avremmo gradito una maggiore responsabilità nell'atteggiamento societario. I pensionati FS collocati, in quiescenza nel periodo interessato, hanno l'obbligo di avere chiarito il motivo per il quale l'eventuale risanamento dovesse ricadere esclusivamente sulle loro spalle, dal momento che al personale in servizio era stato riconosciuto quanto spettante camuffato sotto la dicitura "una tantum".
Sarebbe legittimo pensare che i dirigenti FS curassero maggiormente gli interessi dei ferrovieri in pensione e un po' meno quelli degli studi legali associati.

Giuseppe Torrente


Sommario

Articolo successivo
Articolo precedente