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Premio
risultati Quadri - Salario integrativo
Sconfessato l'attegiamento delle FS
L'assenza
in servizio all'atto della sottoscrizione del CCNL non può essere considerata
una giustificazione finalizzata al mancato riconoscimento del salario
integrativo e del premio risultati quadri.
Il diritto al pagamento è fondato in quanto la contrattazione integrativa
aveva l'unico scopo della quantificazione.
Con queste giuste considerazioni, la Sezione Lavoro della Suprema Corte
di Cassazione ha censurato l'atteggiamento delle FS che consiste nel
mancato riconoscimento, a tutti ferrovieri collocati a riposo nel periodo
01 gennaio 1993 - 18 novembre 1994, delle somme dovute a titolo di salario
integrativo o di premio risultati quadri a seconda della qualifica rivestita
al momento della quiescenza.
Meschino l'atteggiamento difensivo dei legali rappresentanti delle ferrovie
nel sostenere che la contrattazione integrativa non aveva avuto luogo
per l'anno 1993 in quanto vi erano esigenze di risanamento.
Onestamente, avremmo gradito una maggiore responsabilità nell'atteggiamento
societario. I pensionati FS collocati, in quiescenza nel periodo interessato,
hanno l'obbligo di avere chiarito il motivo per il quale l'eventuale
risanamento dovesse ricadere esclusivamente sulle loro spalle, dal momento
che al personale in servizio era stato riconosciuto quanto spettante
camuffato sotto la dicitura "una tantum".
Sarebbe legittimo pensare che i dirigenti FS curassero maggiormente
gli interessi dei ferrovieri in pensione e un po' meno quelli degli
studi legali associati.
Giuseppe
Torrente
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