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L'elenco
degli iscritti ad associazioni non può essere ceduto ad eventuali
candidati o comitati ai fini di propaganda elettorale. Lo ha stabilito
il Garante per la protezione dei dati personali (L. 675/1996) che ha
dichiarato fondato il ricorso presentato da un iscritto ad un'associazione,
il cui presidente aveva fornito il floppy disk, contenente tutti i nominativi
degli iscritti, ad un candidato alle ultime elezioni regionali. A tutti
gli iscritti, il signor candidato fece pervenire la solita letterina:
"...Caro amico...ecc.".
Per poter utilizzare, a scopo di propaganda elettorale, i nomi degli
iscritti, ha stabilito il Garante con delibera del 9 ottobre 2000, è
necessario che tale uso sia previsto espressamente dallo statuto dell'associazione,
o contenuto in una chiara informativa ai soci i quali devono essere
messi in condizione di acconsentire a tale uso. Non basta dunque un'informativa
generica come ad esempio una lettera inviata a tutti i soci nella quale
si accenna (ahi noi questo trucchetto sta diventando ormai di uso comune
anche in altre circostanze) alla possibilità del trattamento dei dati
personali per il raggiungimento di finalità di "valore sociale e collettivo".
Che accade dunque in caso di violazione della legge 675/ 1996? Il Garante
non lo dice, le sanzioni sono previste dalla legge stessa, ma dal sistema
del nostro ordinamento giuridico, si evince inoltre che: chi si ritiene
danneggiato, sia pure solo moralmente, da illegittimo comportamento
altrui, può rivolgersi al giudice e chiedere il risarcimento dei danni.
Siamo in campagna elettorale, le tentazioni sono forti; i signori presidenti
e segretari di associazioni sono avvertiti.
Gaetano
Trigilio
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