Privacy... in compagnia elettorale

Non si possono cedere gli elenchi dei soci
per propaganda elettorale
(Gar. Privacy 9.10.200)

L'elenco degli iscritti ad associazioni non può essere ceduto ad eventuali candidati o comitati ai fini di propaganda elettorale. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali (L. 675/1996) che ha dichiarato fondato il ricorso presentato da un iscritto ad un'associazione, il cui presidente aveva fornito il floppy disk, contenente tutti i nominativi degli iscritti, ad un candidato alle ultime elezioni regionali. A tutti gli iscritti, il signor candidato fece pervenire la solita letterina: "...Caro amico...ecc.".
Per poter utilizzare, a scopo di propaganda elettorale, i nomi degli iscritti, ha stabilito il Garante con delibera del 9 ottobre 2000, è necessario che tale uso sia previsto espressamente dallo statuto dell'associazione, o contenuto in una chiara informativa ai soci i quali devono essere messi in condizione di acconsentire a tale uso. Non basta dunque un'informativa generica come ad esempio una lettera inviata a tutti i soci nella quale si accenna (ahi noi questo trucchetto sta diventando ormai di uso comune anche in altre circostanze) alla possibilità del trattamento dei dati personali per il raggiungimento di finalità di "valore sociale e collettivo".
Che accade dunque in caso di violazione della legge 675/ 1996? Il Garante non lo dice, le sanzioni sono previste dalla legge stessa, ma dal sistema del nostro ordinamento giuridico, si evince inoltre che: chi si ritiene danneggiato, sia pure solo moralmente, da illegittimo comportamento altrui, può rivolgersi al giudice e chiedere il risarcimento dei danni.
Siamo in campagna elettorale, le tentazioni sono forti; i signori presidenti e segretari di associazioni sono avvertiti.

Gaetano Trigilio


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