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Ebbene
sì! Avevamo pienamente ragione!
L’articolo
97 del CCNL 90/92, nel prevedere la realizzazione, nel corso della vigenza
contrattuale, di un meccanismo di pensione complementare
per tutte le qualifiche ferroviarie, intendeva avviare un processo finalizzato
alla pensionabilità delle competenze accessorie.
L’accordo quadro sottoscritto in data 6 novembre 1991 e tutti quelli
successivi riguardanti i vari settori, entrando nella logica delle declaratorie
contrattuali, avevano definito l’ammontare, così detto "zoccolo";
sul quale andava calcolata la pensione complementare.
Il diritto era riconosciuto a tutti coloro che avessero lasciato il
servizio a partire dal 1° giugno 1992 e che l’incidenza nella pensione
era pari al 94,40% delle somme riportate di seguito, semprechè
gli interessati avessero maturato il limite di età pensionabile
previsto per il collocamento in quiescenza (58-60-62 anni) e l’anzianità
massima di servizio utile a pensione (36 anni 6 mesi e 1 giorno).
Per coloro che non si fossero trovati in tali condizioni, la pensione
complementare sarebbe stata ridotta così come avviene per quella ordinaria.
| Gli
importi concordati sono: |
Lire |
| Manutenzione
rotabili e infrastrutture: |
4°
area |
150.000 |
| Personale
viaggiante |
cv/
cpv sup |
180.000 |
| |
capo
tr./capo serv. tr |
170.000 |
| Personale
di stazione |
capo
staz. |
210.000 |
| |
aus.
staz./ guard. |
75.000 |
| Personale
Navigante |
marinaio/ingrass. |
100.000 |
| |
elett.
mot. carp. |
160.000 |
| |
nostr./
c.elett./c. mot. |
180.000 |
| |
uff.
nav. macch. marc. |
200.000 |
Malgrado l’esistenza di accordi specifici e dettagliati, la Società FS ha ritenuto,
come troppo spesso avviene, di non dare seguito.
Questo irresponsabile atteggiamento, ha per forza di cose reso
necessario il ricorso ad azioni giudiziarie finalizzate alla applicabilità
degli accordi sindacali.
Il SAPEF, per primo, riconoscendo nel comportamento delle FS motivi
di inadempienza, ha intrapreso le necessarie contro misure, attivando
ricorsi pilota, nell’intento di condannare la controparte al pagamento
dei ratei di pensione complementare a decorrere dalla data di collocamento
a riposo.
Avevamo ragione !!!
La Corte Suprema di Cassazione, ha recentemente condannato la Società
FS alla integrale applicazione degli accordi sindacali sottoscritti
in materia, decidendo che l’interpretazione del contratto individuale
o collettivo è riservato al giudice di merito.
I Giudici della Sezione Lavoro hanno ritenuto vincolante
e letteralmente univoco il dovere di rispettare scrupolosamente gli
accordi sottoscritti con le O.S..
Forte di questa importante e sacrosanta decisione dei Magistrati della
Suprema Corte, il SAPEF ha già richiesto alla controparte, il riconoscimento
d’ufficio del diritto vantato, in assenza del quale sarà costretto ad
azioni giudiziarie di massa, considerato che la potenzialità del contenzioso
è vasta in quanto riguardante tutti i ferrovieri collocati a riposo
a decorrere dal 01 giugno 1992 e che nel caso specifico, trattandosi
di riflessi pensionistici, la prescrizione ha validità decennale.
Presso tutte le nostre sedi sindacali, sono disponibili gli stampati
relativi alla richiesta di regolarizzazione di quanto maturato.
Giuseppe
Torrente
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