Ebbene sì! Avevamo pienamente ragione!

L’articolo 97 del CCNL 90/92, nel prevedere la realizzazione, nel corso della vigenza contrattuale, di un meccanismo di pensione complementare per tutte le qualifiche ferroviarie, intendeva avviare un processo finalizzato alla pensionabilità delle competenze accessorie.
L’accordo quadro sottoscritto in data 6 novembre 1991 e tutti quelli successivi riguardanti i vari settori, entrando nella logica delle declaratorie contrattuali, avevano definito l’ammontare, così detto "zoccolo"; sul quale andava calcolata la pensione complementare.
Il diritto era riconosciuto a tutti coloro che avessero lasciato il servizio a partire dal 1° giugno 1992 e che l’incidenza nella pensione era pari al 94,40% delle somme riportate di seguito, semprechè gli interessati avessero maturato il limite di età pensionabile previsto per il collocamento in quiescenza (58-60-62 anni) e l’anzianità massima di servizio utile a pensione (36 anni 6 mesi e 1 giorno).
Per coloro che non si fossero trovati in tali condizioni, la pensione complementare sarebbe stata ridotta così come avviene per quella ordinaria.

Gli importi concordati sono:  Lire
Macchina   220.000
Manutenzione rotabili e infrastrutture: 4° area 150.000
  3° area 84.000
  2° area 64.000
  1° area 24.000
Uffici  4° area 60.000
  3° area 45.000
  2° area 32.000
  1° area 23.000
Personale viaggiante cv/ cpv sup 180.000
  capo tr./capo serv. tr 170.000
  cond. 110.000
  aus. viagg. 70.000
Personale di stazione  capo staz. 210.000
  capo gest. 150.000
  1° tecn. staz. 125.000
  1° tecn. manovr. 125.000
  1° tecn. dev. 125.000
  macch. t.m. 125.000
  ass./tecn. staz 105.000
  manovr./ dev. 105.000
  aus. staz./ guard. 75.000
Personale Navigante marinaio/ingrass. 100.000
  op. coperta 120.000
  elett. mot. carp. 160.000
  nostr./ c.elett./c. mot. 180.000
  uff. nav. macch. marc. 200.000

Malgrado l’esistenza di accordi specifici e dettagliati, la Società FS ha ritenuto, come troppo spesso avviene, di non dare seguito.
Questo irresponsabile atteggiamento, ha per forza di cose reso necessario il ricorso ad azioni giudiziarie finalizzate alla applicabilità degli accordi sindacali.
Il SAPEF, per primo, riconoscendo nel comportamento delle FS motivi di inadempienza, ha intrapreso le necessarie contro misure, attivando ricorsi pilota, nell’intento di condannare la controparte al pagamento dei ratei di pensione complementare a decorrere dalla data di collocamento a riposo.
Avevamo ragione !!!

La Corte Suprema di Cassazione, ha recentemente condannato la Società FS alla integrale applicazione degli accordi sindacali sottoscritti in materia, decidendo che l’interpretazione del contratto individuale o collettivo è riservato al giudice di merito.
I Giudici della Sezione Lavoro hanno ritenuto vincolante e letteralmente univoco il dovere di rispettare scrupolosamente gli accordi sottoscritti con le O.S..
Forte di questa importante e sacrosanta decisione dei Magistrati della Suprema Corte, il SAPEF ha già richiesto alla controparte, il riconoscimento d’ufficio del diritto vantato, in assenza del quale sarà costretto ad azioni giudiziarie di massa, considerato che la potenzialità del contenzioso è vasta in quanto riguardante tutti i ferrovieri collocati a riposo a decorrere dal 01 giugno 1992 e che nel caso specifico, trattandosi di riflessi pensionistici, la prescrizione ha validità decennale.
Presso tutte le nostre sedi sindacali, sono disponibili gli stampati relativi alla richiesta di regolarizzazione di quanto maturato.

Giuseppe Torrente


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