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Semplificazione
Amministrativa
L’autocertificazione
ha brillantemente superato il periodo di rodaggio.
Le dichiarazioni hanno consentito di evitare lunghe ed inutili file
e sono diventate di pubblico dominio nel rapporto esistente tra Pubblica
Amministrazione e cittadini utenti. Sono state recentemente apportate
alcune innovazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa. ( DPR. 28/12/200 n°
445 ).
- Nei
soggetti tenuti ad accettare l’autocertificazione possono trovarsi,
oltre ai gestori pubblici nei rapporti tra loro ed in quelli con l’utenza,
anche i privati che vi consentano. A salvaguardia della loro autonomia,
per questi ultimi non è previsto l’obbligo bensì la
facoltà di accettare le dichiarazioni sostitutive.
- La
possibilità di utilizzare l’autocertificazione anche per i cittadini
extracomunitari non residenti in Italia, a condizione di essere in possesso
del regolare permesso di soggiorno.
- Oltre
all’impedimento di chi non sa o non può firmare, viene considerato
chi, per motivi di salute, non può essere presente alla sottoscrizione
dell’atto.
La sostituzione è prevista con un familiare stretto la cui identità
viene accertata dal funzionario che raccoglie la dichiarazione. Oltre
al coniuge ed ai figli, la stessa può essere resa da un parente
in linea retta (genitore, nonni, bisnonni, nipoti, pronipoti) o da parenti
in linea collaterale (fratelli, zii).
- Il documento di identità, può
essere sostituito da documento di riconoscimento equivalente, quale
ad esempio il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione purché munito di fotografia, la patente di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, una qualsiasi
tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato.
Occorre distinguere fra dichiarazione sostitutiva con finalità
di certificato e atto notorio.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui non è dovuta
l’imposta di bollo:
- deve
essere sottoscritta dall’interessato,
- può
essere prodotta anche contestualmente all’istanza;
- può
essere inviata via fax o trasmessa per via telematica;
- ha
la validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
Il ricorso all’autocertificazione non è consentito per quanto riguarda
infine certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità
CEE, di marchi e brevetti.
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