Semplificazione Amministrativa

L’autocertificazione  ha brillantemente superato il periodo di rodaggio.
Le dichiarazioni hanno consentito di evitare lunghe ed inutili file e sono diventate di pubblico dominio nel rapporto esistente tra Pubblica Amministrazione e cittadini utenti. Sono state recentemente apportate alcune innovazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. ( DPR. 28/12/200 n° 445 ).

-     Nei soggetti tenuti ad accettare l’autocertificazione possono trovarsi, oltre ai gestori pubblici nei rapporti tra loro ed in quelli con l’utenza, anche i privati che vi consentano. A salvaguardia della loro autonomia, per questi ultimi non è previsto l’obbligo bensì la  facoltà di accettare le dichiarazioni sostitutive.
    La possibilità di utilizzare l’autocertificazione anche per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, a condizione di essere in possesso del regolare permesso di soggiorno.
-     Oltre  all’impedimento di chi non sa o non può firmare, viene considerato chi, per motivi di salute, non può essere presente alla sottoscrizione dell’atto.
La sostituzione è prevista con un familiare stretto la cui identità viene accertata dal funzionario che raccoglie la dichiarazione. Oltre al coniuge ed ai figli, la stessa può essere resa da un parente in linea retta (genitore, nonni, bisnonni, nipoti, pronipoti) o da parenti in linea collaterale (fratelli, zii).
-     Il documento di identità, può essere sostituito da documento di riconoscimento equivalente, quale ad esempio il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione purché munito di fotografia, la patente di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, una qualsiasi tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato.

Occorre distinguere fra dichiarazione sostitutiva con finalità di certificato e atto notorio.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui non è dovuta l’imposta di bollo:
-    deve essere sottoscritta dall’interessato,
-     può essere prodotta anche contestualmente all’istanza;
-    può essere inviata via fax o trasmessa per via telematica;
-     ha la validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
Il ricorso all’autocertificazione non è consentito per quanto riguarda infine certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti.


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