Crediti
Lavoro
Cumulabilità di interessi e rivalutazione:
differenza fra pubblico e privato

Il
divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria,
previsto dall'articolo 16 comma 6° della Legge 30 di cembre
1991 n° 412, deve escludersi per i dipendenti che hanno ricevuto
l'indennità di buonuscita dalla soppressa OPAFS (opera di
previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato).
Una diversità di trattamento solleverebbe seri dubbi di costituzionalità,
dal momento che il divieto non è applicabile nei confronti
dei creditori la cui indennità era posta a carico delle FS dopo
l'estinzione della stessa OPAFS, avvenuta dal 1° giugno 1994,
in applicazione dell'articolo 1 comma 43 della Legge 24 di cembre
1993 n° 537.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, torna sull'argomento
confermando l'esclusione del divieto, dissentendo inoltre da un
precedente orientamento, della stessa Corte, sulla rilevanza alla
natura ed all'oggetto della prestazione. Con la sentenza dell'ottobre
1997, la Suprema Corte aveva deciso che ai fini del divieto del
cumulo degli interessi e della rivalutazione, non entrava nel merito
della prestazione (previdenziale o retributiva) ma faceva riferimento
al soggetto erogatore; nella fattispecie l'indennità di buona uscita
corrisposta dalla soppressa OPAFS che secondo il Collegio apparteneva
alla categoria degli enti previdenziali.
La recente decisione afferma invece che va data rilevanza all'oggetto
della prestazione, dichiarando che il riferimento contenuto nella
legge alle prestazioni dovute deve essere limitato alle sole prestazioni
di carattere previdenziali. Affermata la natura retributiva dell'indennità
di buonuscita dovuta ai dipendenti della FS, un diverso trattamento
quanto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, dovuti per
il ritardato pagamento, presenterebbe seri dubbi di costituzionalità,
a seconda che la stessa fosse erogata dall'OPAFS o, dopo l'estinzione
di questa, dalle Ferrovie dello Stato.
E'
costituzionalmente illegittima, in riferimento all'articolo 36 della
Costituzione, l'articolo 22 comma 36 della Legge 23 dicembre 1994
n° 724, nella parte della esclusione di non cumulabilità
di rivalutazione ed interessi per i crediti di lavoro, pensionistici
ed assistenziali ai dipendenti privati, per i quali non sia maturato
il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994.
La violazione dell'articolo 36 della Costituzione è palese
in quanto, il cumulo di interessi e rivalutazione risponderebbe
ad una duplice funzione: difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni
consentendo di soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della
sua famiglia e compensare il lavoratore del ritardo nell'adempimento
delle prestazioni, e varrebbe, sotto entrambi i profili, ad attuare
lo stesso articolo 36.
L'esclusione del cumulo sarebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza per l'ingiusti ficata disparità di trattamento
che comporterebbe un danno dei dipendenti privati
rispetto ad altri lavoratori, non dipendenti (vedi i soci delle
cooperative), ed ai quali continuerebbe ad applicarsi, diversamente
dai primi, il più vantaggioso regime regolato dall'articolo 429,
3° comma del Codice di procedura civile.
Questi principi, sentenziati da una pronuncia della Consulta, sollevano
a nostro giudizio ulteriori elementi di incostituzionalità,
dovuti alla diversità di trattamento creatasi tra i dipendenti pubblici
e quelli privati.
I principi riconosciuti ai lavoratori privati sono invece negati
ai pubblici dipendenti!!! Sarebbe
interessante sapere quale orientamento adotterebbe la Corte qualora
venisse chiamata a decidere sulla legittimità dell'articolo 22 comma
36 in relazione ai crediti dei lavoratori pubblici.
Non vorremmo che per l'ennesima volta, vi fosse un richiamo al risanamento
del bilancio pubblico per negare l'eccezione di incostituzionalità.
Non sussiste alcun valido motivo per diversificare gli atteggiamenti
dei datori di lavoro pubblici e privati. A meno che il trattamento
retributivo dei lavoratori pubblici non tenda a soddisfare esigenze
diverse.
Giuseppe
Torrente