Crediti Lavoro
Cumulabilità di interessi e rivalu
tazione:
differenza fra pubblico e privato

Il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria, previsto dall'articolo 16 comma 6° della Legge 30 di cembre 1991 n° 412, deve escludersi per i dipendenti che hanno ricevuto l'indennità di buonuscita dalla soppressa OPAFS (opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato).
Una diversità di trattamento solleverebbe seri dubbi di costituzionalità, dal momento che il divieto non è applicabile nei confronti dei creditori la cui indennità era posta a carico delle FS dopo l'estinzione della stessa OPAFS, avvenuta dal 1° giugno 1994, in applicazione dell'articolo 1 comma 43 della Legge 24 di cembre 1993 n° 537.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, torna sull'argomento confermando l'esclusione del divieto, dissentendo inoltre da un precedente orientamento, della stessa Corte, sulla rilevanza alla natura ed all'oggetto della prestazione. Con la sentenza dell'ottobre 1997, la Suprema Corte aveva deciso che ai fini del divieto del cumulo degli interessi e della rivalutazione, non entrava nel merito della prestazione (previdenziale o retributiva) ma faceva riferimento al soggetto erogatore; nella fattispecie l'indennità di buona uscita corrisposta dalla soppressa OPAFS che secondo il Collegio apparteneva alla categoria degli enti previdenziali.
La recente decisione afferma invece che va data rilevanza all'oggetto della prestazione, dichiarando che il riferimento contenuto nella legge alle prestazioni dovute deve essere limitato alle sole prestazioni di carattere previdenziali. Affermata la natura retributiva dell'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti della FS, un diverso trattamento quanto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, dovuti per il ritardato pagamento, presenterebbe seri dubbi di costituzionalità, a seconda che la stessa fosse erogata dall'OPAFS o, dopo l'estinzione di questa, dalle Ferrovie dello Stato.
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, l'articolo 22 comma 36 della Legge 23 dicembre 1994 n° 724, nella parte della esclusione di non cumulabilità di rivalutazione ed interessi per i crediti di lavoro, pensionistici ed assistenziali ai dipendenti privati, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994.
La violazione dell'articolo 36 della Costituzione è palese in quanto, il cumulo di interessi e rivalutazione risponderebbe ad una duplice funzione: difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni consentendo di soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia e compensare il lavoratore del ritardo nell'adempimento delle prestazioni, e varrebbe, sotto entrambi i profili, ad attuare lo stesso articolo 36.
L'esclusione del cumulo sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza per l'ingiusti ficata disparità di trattamento che comporterebbe un danno dei dipendenti
privati rispetto ad altri lavoratori, non dipendenti (vedi i soci delle cooperative), ed ai quali continuerebbe ad applicarsi, diversamente dai primi, il più vantaggioso regime regolato dall'articolo 429, 3° comma del Codice di procedura civile.
Questi principi, sentenziati da una pronuncia della Consulta, sollevano a nostro giudizio ulteriori elementi di incostituzionalità, dovuti alla diversità di trattamento creatasi tra i dipendenti pubblici e quelli privati.

I principi riconosciuti ai lavoratori privati sono invece negati ai pubblici dipendenti!!!
Sarebbe interessante sapere quale orientamento adotterebbe la Corte qualora venisse chiamata a decidere sulla legittimità dell'articolo 22 comma 36 in relazione ai crediti dei lavoratori pubblici.
Non vorremmo che per l'ennesima volta, vi fosse un richiamo al risanamento del bilancio pubblico per negare l'eccezione di incostituzionalità.
Non sussiste alcun valido motivo per diversificare gli atteggiamenti dei datori di lavoro pubblici e privati. A meno che il trattamento retributivo dei lavoratori pubblici non tenda a soddisfare esigenze diverse
.

Giuseppe Torrente


Sommario