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Riscossione
pensioni
Dal
primo gennaio di quest'anno l'INPS consente la riscossione della propria
pensione, sia presso l'ufficio postale o lo sportello bancario, indipendentemente
della propria residenza. Realizzando un archivio unico nazionale, l'Istituto
di Previdenza ha dato facoltà agli uffici pagatori di gestire le variazioni
e le modalità di erogazioni delle pensioni. I pensionati interessati possono
richiedere il pagamento del loro assegno presso un qualsiasi ufficio pagatore
dislocato su tutto il territorio nazionale. La gestione della pensione
rimane comunque presso la sede INPS competente per territorio in cui è
residente il pensionato.
Indennità
di accompagnamento
1) anche agli anziani affetti da patologie riconducibili a deterioramento
delle facoltà psichiche, seppure in condizioni di autosufficienza fisica
ed ancora in grado di camminare, vestirsi e lavarsi autonomamente, hanno
diritto all'indennità di accompagnamento non essendo nelle condizioni
di potersi organizzare la vita in modo autonomo. Ai fini del riconoscimento
dell'indennità, "l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita"
riguardano anche coloro i quali, pur spostandosi nell'ambito domestico
o fuori, non possono sopravvivere senza l'accompagnatore.
Indennità
di accompagnamento
2) il diritto all'indennità di accompagnamento può essere riconosciuto
anche ad un bambino in tenera età. La Legge n.18 del 1980 attribuisce
il diritto all'accompagno anche ai minori di anni 18, non ponendo nessun
limite di età. Il riconoscimento tiene conto delle condizioni di un minore
tali da comportare la necessità di una assistenza diversa da quella occorrente
ad un bambino sano.
Perequazione
automatica
Il Decreto Ministeriale 20 novembre 2002 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 05 dicembre
u.s. ha ufficializzato l'aliquota provvisoria per la perequazione al costo
della vita in vigore dal 01 gennaio 2003, fissandola al 2,4%. Nel gennaio
2004 sarà regolarizzato l'eventuale scostamento che verrebbe riconosciuto
secondo l'inflazione reale. Nel mese di gennaio scorso, così come richiesto
dal S.A.PENS., e senza nessuna azione legale come prospettata da qualche
maldestra associazione, le quote di pensione ed indennità integrativa
speciale sono tornate ad essere diversificate. Un successo della nostra
Organizzazione Sindacale dovuto soprattutto all'alto grado di rappresentatività
che gli viene riconosciuta all'interno dell'INPS, anche attraverso la
rappresentanza, su nomina del Ministro del Lavoro, nel Comitato di Gestione
del Fondo pensione. Il citato D.M. 20/11/2002, all'articolo 3 recita testualmente:
le percentuali di variazioni di cui agli articoli precedenti, per le pensioni
alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa
speciale, ove competa, e sulla pensione. Tutti i nostri associati che
hanno recentemente ricevuto il modello O bis M, nel quale viene evidenziato
l'aumento perequativo, sono tenuti a controllare l'esatta applicazione
della disposizione contenuta nell'articolo 3. Nel caso di difficoltà oggettiva,
presso i nostri centri CAAF è possibile effettuare tale verifica
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