Riscossione pensioni

Dal primo gennaio di quest'anno l'INPS consente la riscossione della propria pensione, sia presso l'ufficio postale o lo sportello bancario, indipendentemente della propria residenza. Realizzando un archivio unico nazionale, l'Istituto di Previdenza ha dato facoltà agli uffici pagatori di gestire le variazioni e le modalità di erogazioni delle pensioni. I pensionati interessati possono richiedere il pagamento del loro assegno presso un qualsiasi ufficio pagatore dislocato su tutto il territorio nazionale. La gestione della pensione rimane comunque presso la sede INPS competente per territorio in cui è residente il pensionato.

Indennità di accompagnamento
1) anche agli anziani affetti da patologie riconducibili a deterioramento delle facoltà psichiche, seppure in condizioni di autosufficienza fisica ed ancora in grado di camminare, vestirsi e lavarsi autonomamente, hanno diritto all'indennità di accompagnamento non essendo nelle condizioni di potersi organizzare la vita in modo autonomo. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, "l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita" riguardano anche coloro i quali, pur spostandosi nell'ambito domestico o fuori, non possono sopravvivere senza l'accompagnatore.

Indennità di accompagnamento
2) il diritto all'indennità di accompagnamento può essere riconosciuto anche ad un bambino in tenera età. La Legge n.18 del 1980 attribuisce il diritto all'accompagno anche ai minori di anni 18, non ponendo nessun limite di età. Il riconoscimento tiene conto delle condizioni di un minore tali da comportare la necessità di una assistenza diversa da quella occorrente ad un bambino sano.

Perequazione automatica
Il Decreto Ministeriale 20 novembre 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 05 dicembre u.s. ha ufficializzato l'aliquota provvisoria per la perequazione al costo della vita in vigore dal 01 gennaio 2003, fissandola al 2,4%. Nel gennaio 2004 sarà regolarizzato l'eventuale scostamento che verrebbe riconosciuto secondo l'inflazione reale. Nel mese di gennaio scorso, così come richiesto dal S.A.PENS., e senza nessuna azione legale come prospettata da qualche maldestra associazione, le quote di pensione ed indennità integrativa speciale sono tornate ad essere diversificate. Un successo della nostra Organizzazione Sindacale dovuto soprattutto all'alto grado di rappresentatività che gli viene riconosciuta all'interno dell'INPS, anche attraverso la rappresentanza, su nomina del Ministro del Lavoro, nel Comitato di Gestione del Fondo pensione. Il citato D.M. 20/11/2002, all'articolo 3 recita testualmente: le percentuali di variazioni di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Tutti i nostri associati che hanno recentemente ricevuto il modello O bis M, nel quale viene evidenziato l'aumento perequativo, sono tenuti a controllare l'esatta applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 3. Nel caso di difficoltà oggettiva, presso i nostri centri CAAF è possibile effettuare tale verifica



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