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"Non
impedite agli immigrati di aiutarci a vivere"! Questa frase l'abbiamo
sentita gridare più volte dalle persone anziane che vengono giornalmente
assistiti e curati da lavoratori stranieri. La Legge 189/2002 cosiddetta
Bossi-Fini ha consentito la presentazione di circa 700.000 domande di
regolarizzazioni. Tanti sono i dubbi che ogni anziano si pone nell'affrontare
gli imprevisti ed evitare sanzioni previste dalle citata Legge. Nella
speranza di poter fare cosa utile, proviamo a dare soluzioni ad alcuni
quesiti economici e normativi tra i più ricorrenti. Il contratto nazionale
di lavoro sottoscritto in data 08 marzo 2001 ha validità fino al 07 marzo
2005 e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino
alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. La sfera di
applicazione riguarda i lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari.
Gli addetti ai servizi familiari sono classificati, a seconda delle mansioni
che svolgono, in quattro categorie:
-
1° categoria super
-
1° categoria
-
2°
categoria
-
3° categoria
Anche
per i lavoratori extracomunitari in attesa di regolarizzazione, le norme
contrattuali vanno applicate nella loro totalità.Vanno pertanto:
- corrisposte le retribuzioni contrattuali;
- conservato il posto di lavoro in caso di malattia, infortunio o maternità;
- garantito il diritto alle ferie, ai riposi settimanali e le festività;
- liquidata la tredicesima mensilità;
- versati trimestralmente i contributi previdenziali;
- erogato il trattamento di fine rapporto;
- sopportate le spese per il rimpatrio.
Dal 1° gennaio 2003 le retribuzioni minime hanno subito un aggiornamento
deciso in relazione alle variazioni del costo della vita rilevata dall'Istat.
Gli importi determinati dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento
retributivo sono così ripartiti:
Lavoratori conviventi a
tempo pieno
(retribuzione mensile):
- 1° livello super € 742,15
- 1° livello € 661,75
- 2° livello € 538,05
- 3° livello € 414,40
Conviventi a tempo parziale
- 25 h settimanali
(retribuzione mensile):
- 1° livello super € 426,75
- 1° livello € 395,80
- 2° livello € 340,15
- 3° livello € 278,30
Lavoratori non conviventi
(retribuzione oraria) :
- 1° livello super € 5,60
- 1° livello € 5,10
- 2° livello € 4,25
- 3° livello € 3,10
Assistenza notturna - dalle ore 20.00 alle ore
8.00
(retribuzione mensile):
- 1° livello super € 853,45
- 1° livello € 773,05
- 2° livello € 618,43
Presenza notturna - dalle ore 21.00 alle ore
8.00
(retribuzione mensile):
Categoria unica € 494,75
Indennità giornaliera di vitto e alloggio:
Pranzo € 1,470
Cena € 1,470
Alloggio € 1,272
Totale € 4,212
I contributi relativi al periodo 10 giugno - 09 settembre 2002 sono
coperti dal contributo di € 290 pagato al momento della richiesta di regolarizzazione.
Per i periodi successivi, l'iscrizione all'INPS può essere anche contestuale
alla firma del contratto di soggiorno. Nel caso di decesso dell'accudito,
va immediatamente comunicato l'avvenuto decesso alla Prefettura. Al lavoratore
extracomunitario, in attesa di regolarizzazione, viene rilasciato un permesso
di soggiorno temporaneo di sei mesi entro il quale dovrà trovare un nuovo
lavoro pena il rimpatrio. Qualora intervenga, per vari motivi, il licenziamento,
il datore di lavoro deve comunicare con la massima tempestività la cessazione
del rapporto di lavoro alla Prefettura di appartenenza. In questo caso
al lavoratore è concesso un permesso di soggiorno per un massimo di sei
mesi, dovrà comunque iscriversi al collocamento per lo svolgimento di
una nuova occupazione. Ulteriori risposte agli interrogativi potranno
essere acquisite presso le nostre sedi.
La Segreteria Generale
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