
La
Corte Costituzionale dichiara:
L'illegittimità
costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,
n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'articolo
2, comma primo, numero 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 (approvazione
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni,
indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS;
(20 - 22 novembre 2002)
L'illegittimità
costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935 n.1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936 n.
1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito
dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati
dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le
eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte
della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare
al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità
nei limiti del quinto della restante parte;
in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità
costituzionale degli articoli 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio
1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità
per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne
tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai
soggetti individuati dall'articolo 1, anziché prevedere l'impignorabilità,
con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della
sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria
per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e
la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).
( 20 novembre - 4 dicembre 2002)
Con queste due decisioni emesse negli ultimi giorni dell'anno 2002,
la Consulta ha dichiarato illegittimo il regio decreto n. 1824 del 04
ottobre 1935 che stabiliva che le prestazioni previdenziali potevano
essere cedute, sequestrate o pignorate soltanto nell'interesse di ospedali
pubblici o di ricovero per il pagamento delle diarie relative. Pur essendo
un bene personale, la pensione viene considerata avente valore sociale
e pertanto suscettibile di pignoramento ai fini del recupero dei crediti
fiscali vantati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni.
Va soltanto assicurato al pensionato un trattamento pensionistico "adeguato
alle esigenze di vita", che corrisponde al minimo vitale, così come
determinato dal legislatore. In pratica diventa pignorabile un quinto,
per ogni credito, dell'eccedenza della quota di pensione oltre a tale
limite.
Il minimo vitale è generalmente rapportato al trattamento minimo delle
pensioni INPS, che per l'anno 2003 ammonta a e 402,12 mensili e e 5.227,56
annui. Le nuove regole introdotte dalle sentenze della Corte Costituzionale
non sono solamente riferite alle pensioni erogate dall'INPS ma a tutte
le prestazioni previdenziali, anche quelle pubbliche. Per quanto attiene
i vantati crediti cosiddetti alimentari, la stessa Corte con decisione
del 1988 aveva già reso pignorabile le pensioni, addirittura fino a
concorrenza di un terzo del loro ammontare e senza nessuna salvezza
dell'importo corrispondente al trattamento minimo.
Nel merito è stato osservato che "la retribuzione è stata integralmente
restituita al novero dei beni sui quali il creditore, qualsiasi sia
la natura del suo credito, può soddisfarsi a differenza della pensione
che costituisce un bene aggredibile soltanto da alcuni creditori ".
Di tutta questa vicenda, l'unica considerazione positiva che se ne può
trarre, sta nel fatto che finalmente viene salvaguardato il principio
che prevede il diritto di assicurare al pensionato i mezzi adeguati
alle esigenze di vita che la Costituzione impone gli siano garantiti,
ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale.
La
redazione