La Corte Costituzionale dichiara:

L'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma primo, numero 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS;
(20 - 22 novembre 2002)

L'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n.1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della restante parte;
in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'articolo 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).
( 20 novembre - 4 dicembre 2002)

Con queste due decisioni emesse negli ultimi giorni dell'anno 2002, la Consulta ha dichiarato illegittimo il regio decreto n. 1824 del 04 ottobre 1935 che stabiliva che le prestazioni previdenziali potevano essere cedute, sequestrate o pignorate soltanto nell'interesse di ospedali pubblici o di ricovero per il pagamento delle diarie relative. Pur essendo un bene personale, la pensione viene considerata avente valore sociale e pertanto suscettibile di pignoramento ai fini del recupero dei crediti fiscali vantati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni.
Va soltanto assicurato al pensionato un trattamento pensionistico "adeguato alle esigenze di vita", che corrisponde al minimo vitale, così come determinato dal legislatore. In pratica diventa pignorabile un quinto, per ogni credito, dell'eccedenza della quota di pensione oltre a tale limite.
Il minimo vitale è generalmente rapportato al trattamento minimo delle pensioni INPS, che per l'anno 2003 ammonta a e 402,12 mensili e e 5.227,56 annui. Le nuove regole introdotte dalle sentenze della Corte Costituzionale non sono solamente riferite alle pensioni erogate dall'INPS ma a tutte le prestazioni previdenziali, anche quelle pubbliche. Per quanto attiene i vantati crediti cosiddetti alimentari, la stessa Corte con decisione del 1988 aveva già reso pignorabile le pensioni, addirittura fino a concorrenza di un terzo del loro ammontare e senza nessuna salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo.
Nel merito è stato osservato che "la retribuzione è stata integralmente restituita al novero dei beni sui quali il creditore, qualsiasi sia la natura del suo credito, può soddisfarsi a differenza della pensione che costituisce un bene aggredibile soltanto da alcuni creditori ".
Di tutta questa vicenda, l'unica considerazione positiva che se ne può trarre, sta nel fatto che finalmente viene salvaguardato il principio che prevede il diritto di assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale.

La redazione



Ultima ora TRIENNALITA'

Dopo i ripetuti interventi del S.A.Pens sui competenti organi Governativi, apprendiamo che entro la fine del corrente mese, il Ministro dell'Economia risponderà ai rilevamenti formulati dall' On. Zorzato (FI) relatore in V Commisione Bilancio.
Il successiovo esame in commissione consentirà di esprimere il parere sulla rchiesta già avanzata dalla XI Commisisione Lavoro.
Quest'ultimo atto sarà risolutivo per il varo del provvedimento legislativo, auspicando lo strumento parlamentare della legislativa in Commissione Lavoro.

La Segreteria Generale

 

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