Ricorsi amministrativi

Il trasferimento del Fondo Speciale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS ha determinato l'applicazione delle norme già previste dall'Istituto di Previdenza Sociale in materia di ricorsi amministrativi avverso provvedimenti previdenziali anche per i pensionati ferrovieri.
A differenza delle procedure fino ad oggi attuate avverso deliberazioni relative al trattamento di quiescenza emanate dalle F.S., l'iter da seguire per l'impugnativa di un provvedimento in materia pensionistica fa riferimento all'articolo 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639, come modificato dall'articolo 4, comma 1 della Legge 14 novembre 1992 n. 438.
Restano comunque in vigore le norme contenute all'articolo 46 della Legge 9 marzo 1989 n. 88 riguardanti il contenzioso in materia di prestazioni, l'articolo 47 del codice civile per la elezione del domicilio e l'articolo 30 del codice di procedura civile per quanto attiene il foro del domicilio eletto.
La deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nelle seduta del 21 maggio 1993, nel recepire tutte le norme di leggi ha lo scopo di regolamentare tutte le procedure per la decisione dei ricorsi da parte dei competenti Organi centrali e periferici. Essendo il Fondo delle F.S. un fondo speciale, le procedure adottate per le controversie in materia di trattamenti pensionistici non soggiacciono a quanto previsto dal Capo III - Organi periferici e contenzioso, di cui agli articoli 42- 43- 44- 45 della Legge 88/89.
Nella fattispecie non è più attuabile la procedura prevista dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 80/98 circa il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione delle controversie presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Sinteticamente, i pensionati FS che intendono inoltrare un ricorso amministrativo nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale debbono attivare le seguenti procedure:
- l'istanza di riesame del provvedimento va inoltrato al Fondo Speciale FS presso la Sede INPS che eroga la pensione;
- nel caso di risposta negativa o trascorsi 90 giorni senza nessun riscontro (silenzio-rifiuto) può essere avanzato formale ricorso al Comitato Amministratore del Fondo Speciale Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., giusta disposizione di cui all'articolo 46 Legge 88/89. E' consigliabile consegnare il ricorso direttamente alla sede INPS di competenza. In alternativa il ricorso può essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno;
- qualora il Comitato Amministratore non abbia deciso sul ricorso, entro ulteriori 90 giorni potrà essere attivata azione giudiziaria entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso. La legge 14 novembre 1992 n.438 all'articolo 4 (norme procedurali) recita a tale proposito: "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Ed inoltre, il Regolamento relativo alle procedure in materia di ricorsi amministrativi, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, stabilisce che i ricorsi sono ricevibili fino a quando risultano pendenti i termini di legge per proporre l'Azione giudiziaria.
Restano da chiarire alcuni dubbi procedurali in merito ai soggetti interessati alla norme su esposte, considerato che il Fondo Speciale FS è stato trasferito presso l'INPS in data 01 aprile 2000 e che presso lo stesso Fondo sono gestite le prestazioni previdenziali relative ai trattamenti di quiescenza emanati antecedentemente a questa data.
Va infine ricordato che una recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti delle F.S. è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della Legge 210 /85 ed anche dopo la trasformazione in società per azioni. Tale decisione scaturisce, secondo il parere dei giudici, dal fatto che l'apposito Fondo continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato con contributo, che viene stabilito per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo stesso.

Giuseppe Torrente
Rappresentante Or.s.a
Comitato Amministratore
Fondo Pensione FS presso l'INPS



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