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Ricorsi
amministrativi
Il
trasferimento del Fondo Speciale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato
presso l'INPS ha determinato l'applicazione delle norme già previste dall'Istituto
di Previdenza Sociale in materia di ricorsi amministrativi avverso provvedimenti
previdenziali anche per i pensionati ferrovieri.
A differenza delle procedure fino ad oggi attuate avverso deliberazioni
relative al trattamento di quiescenza emanate dalle F.S., l'iter da seguire
per l'impugnativa di un provvedimento in materia pensionistica fa riferimento
all'articolo 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639, come
modificato dall'articolo 4, comma 1 della Legge 14 novembre 1992 n. 438.
Restano comunque in vigore le norme contenute all'articolo 46 della Legge
9 marzo 1989 n. 88 riguardanti il contenzioso in materia di prestazioni,
l'articolo 47 del codice civile per la elezione del domicilio e l'articolo
30 del codice di procedura civile per quanto attiene il foro del domicilio
eletto.
La deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS
nelle seduta del 21 maggio 1993, nel recepire tutte le norme di leggi
ha lo scopo di regolamentare tutte le procedure per la decisione dei ricorsi
da parte dei competenti Organi centrali e periferici. Essendo il Fondo
delle F.S. un fondo speciale, le procedure adottate per le controversie
in materia di trattamenti pensionistici non soggiacciono a quanto previsto
dal Capo III - Organi periferici e contenzioso, di cui agli articoli 42-
43- 44- 45 della Legge 88/89.
Nella fattispecie non è più attuabile la procedura prevista dall'articolo
36 del Decreto Legislativo 80/98 circa il tentativo obbligatorio di conciliazione
davanti alla Commissione di conciliazione delle controversie presso la
Direzione Provinciale del Lavoro.
Sinteticamente, i pensionati FS che intendono inoltrare un ricorso amministrativo
nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale debbono
attivare le seguenti procedure:
- l'istanza di riesame del provvedimento va inoltrato al Fondo Speciale
FS presso la Sede INPS che eroga la pensione;
- nel caso di risposta negativa o trascorsi 90 giorni senza nessun riscontro
(silenzio-rifiuto) può essere avanzato formale ricorso al Comitato Amministratore
del Fondo Speciale Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., giusta disposizione
di cui all'articolo 46 Legge 88/89. E' consigliabile consegnare il ricorso
direttamente alla sede INPS di competenza. In alternativa il ricorso può
essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno;
- qualora il Comitato Amministratore non abbia deciso sul ricorso, entro
ulteriori 90 giorni potrà essere attivata azione giudiziaria entro tre
anni dalla scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso
stesso. La legge 14 novembre 1992 n.438 all'articolo 4 (norme procedurali)
recita a tale proposito: "per le controversie in materia di trattamenti
pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione
del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data
di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione,
ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento
del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione
della richiesta di prestazione".
Ed inoltre, il Regolamento relativo alle procedure in materia di ricorsi
amministrativi, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS,
stabilisce che i ricorsi sono ricevibili fino a quando risultano pendenti
i termini di legge per proporre l'Azione giudiziaria.
Restano da chiarire alcuni dubbi procedurali in merito ai soggetti interessati
alla norme su esposte, considerato che il Fondo Speciale FS è stato trasferito
presso l'INPS in data 01 aprile 2000 e che presso lo stesso Fondo sono
gestite le prestazioni previdenziali relative ai trattamenti di quiescenza
emanati antecedentemente a questa data.
Va infine ricordato che una recente sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la devoluzione alla giurisdizione
contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti
delle F.S. è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della Legge
210 /85 ed anche dopo la trasformazione in società per azioni. Tale decisione
scaturisce, secondo il parere dei giudici, dal fatto che l'apposito Fondo
continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato con contributo,
che viene stabilito per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla
differenza tra le spese e le entrate del Fondo stesso.
Giuseppe
Torrente
Rappresentante Or.s.a
Comitato Amministratore
Fondo Pensione FS presso l'INPS
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