Dichiarazione
di successione solo per gli immobili
EŽmorto un mio parente al quale sono succeduti
tre figli ai quali ha lasciato in eredità due appartamenti cadauno e circa
£ 800.000.000 depositati in banca. Si chiede di sapere se lŽimporto del
denaro deve essere inserito nella denuncia di successione e se, per gli
appartamenti, i figli possono beneficiare delle agevolazioni "prima casa"
abitando ognuno uno degli appartamenti ereditati.
firmato
LŽarticolo
15 comma 1, della legge N° 383 del 2001 dispone che ... la dichiarazione
di successione, con lŽindicazione degli immobili e dei diritti immobiliari
oggetto di successione è presentata ....
La circolare N° 91/2001 dellŽAgenzia delle entrate ha chiarito come
.... La dichiarazione di successione debba essere presentata solo nel
caso in cui nellŽeredità siano inclusi beni immobili e diritti immobiliari.
Nè la disposizione normativa nè il documento ministeriale dunque specificano
in maniera diretta se, quando la dichiarazione di successione è presentata
per la presenza di immobili (o diritti immobiliari), esista lŽobbligo
di inserirvi altri cespiti che costituiscono lŽattivo ereditario, anche
se non più soggetto a tassazione.
Si ritiene, pertanto, anche alla luce della relazione di accompagnamento
al disegno di legge e delle intenzioni di semplificazione del legislatore
più volte manifestate, che i beni da inserire nella dichiarazione di successione
siano esclusivamente gli immobili. Relativamente al secondo quesito, lŽAgenzia
delle entrate, con la circolare N° 44 del 2001, ha ammesso che, in caso
di pluralità di eredi, ognuno di essi può beneficiare dellŽagevolazione
"prima casa" con riguardo a un singolo immobile, laddove ricorrano i presupposti.
La conseguenza è che si applicheranno le imposte ipotecaria e catastale
in misura fissa a tanti immobili quanti sono i beneficiari che, relativamente
a ogni immobile, richiederanno, essendo in possesso dei requisiti, di
usufruire dellŽagevolazione.
Sarei interessato a conoscere le norme che regolano il cumulo a pagamento
della pensione di anzianità con il reddito da lavoro.
firmato
Coloro
che al 1° dicembre 2002 risultano già pensionati di anzianità, possono
liberarsi lo stesso della trattenuta se sono disposti a mettere mano al
portafogli. LŽassegno diventa cumulabile sia con i redditi di lavoro dipendente
che con quelli di lavoro autonomo se si versa una tassa di ingresso che
viene così determinata: sulla pensione in pagamento a gennaio, ridotta
di un ammontare pari al trattamento minimo (402,12 euro nel 2003) si calcola
una percentuale del 30% ; il risultato si moltiplica per un numero dato
dalla differenza tra 95 (37 anni di contributi + 58 di età) e la somma
dei requisiti contributivi ed anagrafici che lŽinteressato aveva alla
data del pensionamento.

Gradirei conoscere le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria
2003, relative ai contributi dei pensionati collaboratori.
firmato
La
legge finanziaria 2003 prevede un aumento in due tappe del prelievo contributivo
sui compensi pagati ai pensionati che lavorano con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Dal 1 gennaio 2003 non si dovrà versare il
10%, bensì il 12,5%. A questo aumento ne seguirà un altro di pari misura
lŽanno prossimo, per cui dal gennaio 2004 il contributo sale al 15%. LŽaumento
sarà, come il contributo base, per 2/3 a carico dei committenti (8,33%
nel 2003) e per un terzo (4,17%) a carico del pensionato. Di pari passo
sale anche lŽaliquota per il calcolo della pensione, che gli interessati
potranno chiedere al compimento del 65° anno di età se hanno versato almeno
5 anni di contributi e anche con meno versamenti per ottenere una quota
supplementare che si aggiunge al trattamento erogato da altri fondi.
Nessun rincaro è previsto per ora a carico dei lavoratori non pensionati
che continuano a versare il 10%, nè per i cosiddetti collaboratori puri
che non hanno unŽaltra copertura previdenziale. Per costoro, che versano
attualmente per la pensione il 13,5%, la legge prevede un adeguamento
di un punto percentuale ogni due anni, che porterà lŽaliquota al 19% entro
il 2014.
Ma tutto lascia supporre che se va in porto la delega per la riforma previdenziale
le tappe saranno notevolmente accorciate e che nel giro di un paio dŽanni
i parasubordinati senzŽaltra copertura assicurativa saranno chiamati a
pagare lo stesso contributo dei commercianti (17,10% nel 2003).
Terreni in eredità
Io e mia moglie eravamo (50% ciascuno) proprietari di un terreno non
edificabile con reddito dominicale? 17 e agrario? 15. Mia moglie è deceduta
il 05/06/2002 e non ho chiesto la successione. Io ho tre figli e vorremmo
donare il terreno a un figlio di uno di essi, mio nipote. EŽ vero che
ora la successione è esentasse? Cosa succederebbe se venissi a mancare?
Bastano i nostri testamenti a favore del ragazzo? Mio nipote è maggiorenne.
firmato
Essendo
la signora deceduta comproprietaria, il terreno è entrato in successione
e quindi trasferito agli eredi. Secondo il codice civile, in presenza
del coniuge superstite, e di un numero di figli superiore ad uno, al coniuge
spetta un terzo del patrimonio del defunto ed il rimanente ai figli. Tutto
ciò nellŽambito della cosiddetta successione legittima: se ci fosse un
testamento, la situazione potrebbe essere solo in parte diversa, in quanto
comunque il coniuge ed i figli avrebbero diritto alla cosiddetta quota
legittima, pari ad un terzo per il coniuge ed ad un altro terzo per i
figli.
Allo stato attuale quindi il terreno è in comproprietà, come sopra detto,
tra il coniuge superstite e i tre figli. Per donarlo a un terzo, sia pure
il nipote, occorre un atto notarile effettuato da tutti i comproprietari,
i quali devono essere dŽaccordo altrimenti l'eventuale donazione non potrà
riguardare che una quota di proprietà del terreno. Se il lettore venisse
a mancare nella attuale situazione, la proprietà si trasferirebbe integralmente
ai figli, in parti uguali; se egli facesse testamento dovrebbe comunque
riservare la quota legittima pari ai due terzi in favore dei figli e potrebbe
disporre liberamente solo del residuo terzo.
Borse di dottorato esente tassazione
Al fine di operare correttamente in sede di compilazione della prossima
denuncia dei redditi, potrò continuare ad indicare in detrazione come
familiare a carico mio figlio che, attualmente titolare di borsa di studio
di dottorato, nel corso del 2002 ha percepito un reddito complessivo esente
di Euro 2.789,00?
firmato
Possono
essere considerati fiscalmente a carico, per lŽanno 2002, i familiari
che non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a Euro 2.840,51,
al lordo degli oneri deducibili. In questo limite non vanno compresi i
redditi esenti (quale la borsa di studio di dottorato), che, non essendo
tassabili, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Figlia a carico non convivente
Ho sostenuto spese mediche specialistiche per mia figlia sposatasi nel
mese di febbraio 2002. Gradirei conoscere se posso detrarre dalla dichiarazione
dei redditi le spese mediche e fruire delle detrazioni dŽimposta per la
stessa nonostante si trovi in un nucleo familiare diverso dal mio. Provvedo
infatti direttamente al loro sostentamento in quanto con il marito privi
di qualsiasi reddito e disoccupati.
firmato
La
risposta per il nostro lettore è positiva: egli potrà considerare la figlia
sposata fiscalmente a carico, fruendo sia della relativa detrazione dŽimposta
sia di quella legata alle spese mediche per lei sostenute. LŽarticolo
12 del Tuir, infatti, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
carichi di famiglia, non prescrive per i figli (e per il coniuge non legalmente
ed effettivamente separato) il requisito della convivenza, ma condiziona
la spettanza delle stesse unicamente al limite reddituale annuo. Per aver
diritto alle detrazioni per gli altri familiari (le persone, cioè, indicate
nellŽarticolo 433 del codice civile) occorre che gli stessi siano conviventi
con il contribuente o da lui percepiscano assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dellŽautorità giudiziaria.
Usufrutto e valore della nuda proprietà
In materia immobiliare si sente spesso parlare di usufrutto e nuda
proprietà in situazioni particolari di patrimonio familiare: vorrei qualche
delucidazione più dettagliata sul computo del valore dellŽusufrutto di
un immobile del valore di Euro 100.000. So che sono molto importanti lŽetà
del beneficiario ed il tasso di capitalizzazione. Ho sentito parlare che
il tasso da prendere in considerazione potrebbe essere il tasso legale
attuale del 3%, mentre lŽetà del beneficiario è stabilita secondo coefficienti
rapportati allŽetà. Esiste una tabella che stabilisce detti criteri, quali
ad esempio lŽetà media attuale di sopravvivenza da cui prenderebbe sviluppo
il computo necessario per il valore dellŽusufrutto?
firmato
Ricordiamo
che la proprietà piena, cioè quella tradizionale, si può scindere in nuda
proprietà ed usufrutto. Il secondo è il diritto di possedere direttamente
lŽimmobile per abitarlo e per trarne i frutti; in tal modo lŽusufrutto
comprime la proprietà piena che si trasforma appunto in "nuda", cioè priva
di facoltà sostanziali.
La caratteristica dellŽusufrutto è di essere a tempo, di durare cioè per
un limite predeterminato, non superiore a trenta anni, oppure per tutta
la durata della vita dellŽusufruttuario o degli usufruttuari. In questo
senso, nel calcolare il valore dellŽusufrutto è importante sia il contenuto,
cioè sapere quanto rende lŽusufrutto (ad esempio quanto è il canone di
un immobile affittato, oppure il valore di abitare in una determinata
casa in rapporto alla situazione del mercato in quel luogo), sia la durata
presumibile.
Se si acquista la nuda proprietà di un immobile, ad esempio, il prezzo
è inversamente proporzionale allŽetà del venditore che si conserva lŽusufrutto:
se il venditore è molto vecchio il prezzo aumenta in quanto il valore
si avvicina a quello di proprietà piena in funzione del tempo presumibilmente
breve in cui usufrutto e nuda proprietà si riunificheranno nello stesso
soggetto. La determinazione convenzionale forfettaria di questo ragionamento
è contenuta nella tabella in basso che viene periodicamente aggiornata
per tenere conto della evoluzione sociale, ed in particolare dellŽaumento
della vita media registratosi negli ultimi anni.
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