Dichiarazione di successione solo per gli immobili

EŽmorto un mio parente al quale sono succeduti tre figli ai quali ha lasciato in eredità due appartamenti cadauno e circa £ 800.000.000 depositati in banca. Si chiede di sapere se lŽimporto del denaro deve essere inserito nella denuncia di successione e se, per gli appartamenti, i figli possono beneficiare delle agevolazioni "prima casa" abitando ognuno uno degli appartamenti ereditati.

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LŽarticolo 15 comma 1, della legge N° 383 del 2001 dispone che ... la dichiarazione di successione, con lŽindicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione è presentata ....
La circolare N° 91/2001 dellŽAgenzia delle entrate ha chiarito come .... La dichiarazione di successione debba essere presentata solo nel caso in cui nellŽeredità siano inclusi beni immobili e diritti immobiliari. Nè la disposizione normativa nè il documento ministeriale dunque specificano in maniera diretta se, quando la dichiarazione di successione è presentata per la presenza di immobili (o diritti immobiliari), esista lŽobbligo di inserirvi altri cespiti che costituiscono lŽattivo ereditario, anche se non più soggetto a tassazione.
Si ritiene, pertanto, anche alla luce della relazione di accompagnamento al disegno di legge e delle intenzioni di semplificazione del legislatore più volte manifestate, che i beni da inserire nella dichiarazione di successione siano esclusivamente gli immobili. Relativamente al secondo quesito, lŽAgenzia delle entrate, con la circolare N° 44 del 2001, ha ammesso che, in caso di pluralità di eredi, ognuno di essi può beneficiare dellŽagevolazione "prima casa" con riguardo a un singolo immobile, laddove ricorrano i presupposti. La conseguenza è che si applicheranno le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa a tanti immobili quanti sono i beneficiari che, relativamente a ogni immobile, richiederanno, essendo in possesso dei requisiti, di usufruire dellŽagevolazione.


Sarei interessato a conoscere le norme che regolano il cumulo a pagamento della pensione di anzianità con il reddito da lavoro.

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Coloro che al 1° dicembre 2002 risultano già pensionati di anzianità, possono liberarsi lo stesso della trattenuta se sono disposti a mettere mano al portafogli. LŽassegno diventa cumulabile sia con i redditi di lavoro dipendente che con quelli di lavoro autonomo se si versa una tassa di ingresso che viene così determinata: sulla pensione in pagamento a gennaio, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo (402,12 euro nel 2003) si calcola una percentuale del 30% ; il risultato si moltiplica per un numero dato dalla differenza tra 95 (37 anni di contributi + 58 di età) e la somma dei requisiti contributivi ed anagrafici che lŽinteressato aveva alla data del pensionamento.


Gradirei conoscere le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2003, relative ai contributi dei pensionati collaboratori.

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La legge finanziaria 2003 prevede un aumento in due tappe del prelievo contributivo sui compensi pagati ai pensionati che lavorano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dal 1 gennaio 2003 non si dovrà versare il 10%, bensì il 12,5%. A questo aumento ne seguirà un altro di pari misura lŽanno prossimo, per cui dal gennaio 2004 il contributo sale al 15%. LŽaumento sarà, come il contributo base, per 2/3 a carico dei committenti (8,33% nel 2003) e per un terzo (4,17%) a carico del pensionato. Di pari passo sale anche lŽaliquota per il calcolo della pensione, che gli interessati potranno chiedere al compimento del 65° anno di età se hanno versato almeno 5 anni di contributi e anche con meno versamenti per ottenere una quota supplementare che si aggiunge al trattamento erogato da altri fondi.
Nessun rincaro è previsto per ora a carico dei lavoratori non pensionati che continuano a versare il 10%, nè per i cosiddetti collaboratori puri che non hanno unŽaltra copertura previdenziale. Per costoro, che versano attualmente per la pensione il 13,5%, la legge prevede un adeguamento di un punto percentuale ogni due anni, che porterà lŽaliquota al 19% entro il 2014.
Ma tutto lascia supporre che se va in porto la delega per la riforma previdenziale le tappe saranno notevolmente accorciate e che nel giro di un paio dŽanni i parasubordinati senzŽaltra copertura assicurativa saranno chiamati a pagare lo stesso contributo dei commercianti (17,10% nel 2003).



Terreni in eredità

Io e mia moglie eravamo (50% ciascuno) proprietari di un terreno non edificabile con reddito dominicale? 17 e agrario? 15. Mia moglie è deceduta il 05/06/2002 e non ho chiesto la successione. Io ho tre figli e vorremmo donare il terreno a un figlio di uno di essi, mio nipote. EŽ vero che ora la successione è esentasse? Cosa succederebbe se venissi a mancare? Bastano i nostri testamenti a favore del ragazzo? Mio nipote è maggiorenne.

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Essendo la signora deceduta comproprietaria, il terreno è entrato in successione e quindi trasferito agli eredi. Secondo il codice civile, in presenza del coniuge superstite, e di un numero di figli superiore ad uno, al coniuge spetta un terzo del patrimonio del defunto ed il rimanente ai figli. Tutto ciò nellŽambito della cosiddetta successione legittima: se ci fosse un testamento, la situazione potrebbe essere solo in parte diversa, in quanto comunque il coniuge ed i figli avrebbero diritto alla cosiddetta quota legittima, pari ad un terzo per il coniuge ed ad un altro terzo per i figli.
Allo stato attuale quindi il terreno è in comproprietà, come sopra detto, tra il coniuge superstite e i tre figli. Per donarlo a un terzo, sia pure il nipote, occorre un atto notarile effettuato da tutti i comproprietari, i quali devono essere dŽaccordo altrimenti l'eventuale donazione non potrà riguardare che una quota di proprietà del terreno. Se il lettore venisse a mancare nella attuale situazione, la proprietà si trasferirebbe integralmente ai figli, in parti uguali; se egli facesse testamento dovrebbe comunque riservare la quota legittima pari ai due terzi in favore dei figli e potrebbe disporre liberamente solo del residuo terzo.

Borse di dottorato esente tassazione


Al fine di operare correttamente in sede di compilazione della prossima denuncia dei redditi, potrò continuare ad indicare in detrazione come familiare a carico mio figlio che, attualmente titolare di borsa di studio di dottorato, nel corso del 2002 ha percepito un reddito complessivo esente di Euro 2.789,00?

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Possono essere considerati fiscalmente a carico, per lŽanno 2002, i familiari che non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. In questo limite non vanno compresi i redditi esenti (quale la borsa di studio di dottorato), che, non essendo tassabili, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Figlia a carico non convivente

Ho sostenuto spese mediche specialistiche per mia figlia sposatasi nel mese di febbraio 2002. Gradirei conoscere se posso detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese mediche e fruire delle detrazioni dŽimposta per la stessa nonostante si trovi in un nucleo familiare diverso dal mio. Provvedo infatti direttamente al loro sostentamento in quanto con il marito privi di qualsiasi reddito e disoccupati.

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La risposta per il nostro lettore è positiva: egli potrà considerare la figlia sposata fiscalmente a carico, fruendo sia della relativa detrazione dŽimposta sia di quella legata alle spese mediche per lei sostenute. LŽarticolo 12 del Tuir, infatti, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, non prescrive per i figli (e per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato) il requisito della convivenza, ma condiziona la spettanza delle stesse unicamente al limite reddituale annuo. Per aver diritto alle detrazioni per gli altri familiari (le persone, cioè, indicate nellŽarticolo 433 del codice civile) occorre che gli stessi siano conviventi con il contribuente o da lui percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellŽautorità giudiziaria.


Usufrutto e valore della nuda proprietà


In materia immobiliare si sente spesso parlare di usufrutto e nuda proprietà in situazioni particolari di patrimonio familiare: vorrei qualche delucidazione più dettagliata sul computo del valore dellŽusufrutto di un immobile del valore di Euro 100.000. So che sono molto importanti lŽetà del beneficiario ed il tasso di capitalizzazione. Ho sentito parlare che il tasso da prendere in considerazione potrebbe essere il tasso legale attuale del 3%, mentre lŽetà del beneficiario è stabilita secondo coefficienti rapportati allŽetà. Esiste una tabella che stabilisce detti criteri, quali ad esempio lŽetà media attuale di sopravvivenza da cui prenderebbe sviluppo il computo necessario per il valore dellŽusufrutto?

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Ricordiamo che la proprietà piena, cioè quella tradizionale, si può scindere in nuda proprietà ed usufrutto. Il secondo è il diritto di possedere direttamente lŽimmobile per abitarlo e per trarne i frutti; in tal modo lŽusufrutto comprime la proprietà piena che si trasforma appunto in "nuda", cioè priva di facoltà sostanziali.
La caratteristica dellŽusufrutto è di essere a tempo, di durare cioè per un limite predeterminato, non superiore a trenta anni, oppure per tutta la durata della vita dellŽusufruttuario o degli usufruttuari. In questo senso, nel calcolare il valore dellŽusufrutto è importante sia il contenuto, cioè sapere quanto rende lŽusufrutto (ad esempio quanto è il canone di un immobile affittato, oppure il valore di abitare in una determinata casa in rapporto alla situazione del mercato in quel luogo), sia la durata presumibile.
Se si acquista la nuda proprietà di un immobile, ad esempio, il prezzo è inversamente proporzionale allŽetà del venditore che si conserva lŽusufrutto: se il venditore è molto vecchio il prezzo aumenta in quanto il valore si avvicina a quello di proprietà piena in funzione del tempo presumibilmente breve in cui usufrutto e nuda proprietà si riunificheranno nello stesso soggetto. La determinazione convenzionale forfettaria di questo ragionamento è contenuta nella tabella in basso che viene periodicamente aggiornata per tenere conto della evoluzione sociale, ed in particolare dellŽaumento della vita media registratosi negli ultimi anni.

 



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