Pensione complementare:
torniamo sull'argomento

Fatte salve le considerazioni enunciate dal Responsabile Pareristica e Disciplina della Direzione Legale Lavoro, ci corre l'obbligo ribadire alcuni principi a nostro parere ineccepibili:
1) gli accordi sottoscritti tra l'allora Ente FS e le organizzazioni Sindacali stipulanti del CCNL 90/92 (art. 97 per l'argomento), nonché tutti quelli successivi in applicazione delle norme contrattuali, non possono essere considerati meramente e dichiaratamente programmatrici, dal momento che le stesse FS con dichiarazione dell'11/3/92, a chiarimento di ogni possibile equivoco, avevano precisato che l'accordo dell'08/11/1991 era confermato in ogni sua parte e sarebbe stato scrupolosamente rispettato mediante un accordo applicativo, accordo che era successivamente intervenuto con l'esplicito richiamo agli accordi del 06/11/91, 08/11/91, 03/03/92, in data 09/04/92 (Cassazione n. 11417/00 del 27/04/2000 - 30/08/2000). La volontà societaria era oltretutto confermata dalla stipula dei successisvi accordi quantificativi (13/04/92 Settore Stazioni, 21/0492 Settore Uffici, 22/04/92 Settori Gestione, Manutenzione Corrente Rotobili, Collaudi, O.G.R., Infrastrutture, 23/04/92 Settore Viaggiante, 30/04/92 Settore Navigazione, 31/03/92 - 30/04/92 Settore Macchina). La costituzione del fondo speciale era pertanto superato dalla natura vincolante degli accordi stipulati negli anni 1991-1992, e non ci risulta fondo costituito per l'erogazione del dovuto a decorrere dall'1/12/95.
2) Circa la legittimità dell'operato della FS suffragata da numerose decisoni giurisprudenziali, abbiamo il dovere di far presente ai nostri lettori che le tre sentenze di Cassazione riportate nella nota delle FS, provengono da unica Sezione e da giudizi tutti positivi ai ricorrenti in I e II Grado e che la stessa decisione della Suprema Corte, da noi più volte evidenziata, ha avuto uguale esito, favorevole ai pensionati ferrovieri sia dal Pretore di Bolzano sia dal Tribunale dello stesso capoluogo.
Gli attuali responsabili del contenzioso devono consentirci un'ultima considerazione. Pur ritenendo legittimo il confronto su orientamenti giurisprudenziali opposti non condividiamo assolutamente che questa debba avvenire attraverso una replica e controreplica utilizzando un organo di stampa (anche se nell'occasione ne sia onorati). La FISAFS è stata indiscutibilmente la maggiore sostenitrice della creazione dell' Osservatorio sul Contenzioso Legale istituito con il CCNL 93/95. Un organismo che riteniamo tuttora valido, utile ed indispensabile e che le Ferrovie dello Sato ne hanno, chissà per quali ragioni, snaturato il prezioso valore, obbligando al sistematico ricorso alle Aule di Giustizia, che non può essere orgoglio di nessuna Organizzazione Sindacale, e che divenuta necessità per far valere i diritti degli associati. La Segreteria Generale del Sindacato Autonomo dei Pensionati volendo dare un ulteriore segnale di disponibilità, ha deciso di non inoltrare nuovi ricorsi seriali già dal mese di giugno e fino alla fine del prossimo settembre sollecitando la convocazione dell'osservatorio per tutte le problematiche che interessano i pensionati. Dalla Società FS siamo in atttesa di un segnale chiaro ed inequivocabile, nonchè di un gesto di maturità in assenza die quali saremo ulteriormente leggittimati al ricorso alle opportune sedi di Giustizia.

Giuseppe Torrente



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