CONVIVENTI DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

La Finanziaria 2001 stabilisce la possibilità di indennizzare, fino a due anni delle assenze concesse per legge, ai genitori o comunque a conviventi di persone gravemente handicappate. A stabilirlo è l'art. 80 comma 2. Nel caso di mancanza dei genitori l'indennizzo si sposta a fratelli o sorelle, purchè conviventi.
I congedi, per la durata massima complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, sono indennizzati dall'INPS nella misura dell'ultima retribuzione, con un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Le istruzioni contabili sono contenute nella circolare
n. 64 del 15 marzo 2001 emanata dall'INPS. Gli interessati possono rivolgersi alle nostre sedi territoriali per i necessari chiarimenti.

  Firenze, 27 aprile 2001

Come da norme statuarie, si è svolto il Congresso Compartimentale dei pensionati SAPEF / FISAFS - OR.SA. Un augurio di buon lavoro alla segreteria neo eletta.

Congresso Comp.le Regionale dei Pensionati SAPEF.


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