ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L’assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità deve essere corrisposto anche se il nucleo familiare è costituito unicamente dal coniuge superstite.
Con questa importante decisione la Corte Suprema di assazione ha riconosciuto il diritto all’assegno ad una vedova, titolare di pensione di reversibilità il cui nucleo familiare era composto solo da se stessa.
L’unica condizione è quella che il coniuge superstite si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Come è noto a tutti, l’articolo 2 comma 8 della Legge 13 maggio 1988 n. 153 prevede quale vincolo anagrafico quella dell’età inferiore a diciotto anni.
La Corte di Cassazione ha invece sostenuto che l’espressione nucleo familiare composto da una sola persona è riferibile a tutti i componenti la famiglia. Conseguentemente, può costituire nucleo la persona da sola non necessariamente l’orfano ma anche il coniuge superstite, a condizione che sia minore (???) o maggiorenne inabile.
L’INPS ha diramato apposita circolare che, tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale, liquiderà le prestazioni su richiesta degli interessati se in possesso dei requisiti fondamentali.Il diritto alla percezione dell’assegno trova applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale riferito alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori chiarimenti sono possibili presso le sedi S.A.PENS.



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