Indennità di fine mandato e fisco

L’INPS affronta per la prima volta, dall’istituzione della gestione separata nel 1995, la questione del trattamento previdenziale dell’indennità di fine mandato – TFM – riconosciuta ai lavoratori parasubordinati.
La precisazione è contenuta nella lettera del 15 marzo con la quale l’istituto afferma che il trattamento di fine mandato percepito nel periodo di imposta in cui vengono erogati altri compensi, costituisce un unico imponibile previdenziale, con la conseguenza che potrebbe sfuggire, per via dell’applicazione del massimale, al prelievo contributivo.
Con questo intervento si sciolgono i dubbi nati all’indomani dell’entrata in vigore della legge  342/2000 (il collegato fiscale alla finanziaria per il 2000) che, con decorrenza primo gennaio 2001, ha provveduto ad assimilare i compensi erogati ai collaboratori alle retribuzioni percepite dai dipendenti.
La questione era sorta relativamente alla possibilità di equiparare anche l’indennità di fine collaborazione, concordata individualmente tra le parti, con il trattamento di fine rapporto riconosciuto ai lavoratori subordinati, al fine di esentare l’emolumento da contribuzione così come avviene per il TFR. Questa ipotesi, però non ha potuto trovare alcun riscontro legale per via della diversa fonte normativa dalla quale traggono origine gli emolumenti in questione.
Infatti, mentre il trattamento di fine rapporto è un emolumento che trova la sua disciplina nell’articolo 2120 del codice civile, in forza del quale il datore di lavoro non si può esimere dal corrispondere, l’indennità di fine mandato rappresenta un corrispettivo previsto solo contrattualmente. Pertanto, essendo tale indennità puramente eventuale e solo in via convenzionale corrisposta alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’evento si pone solo come momento temporale dell’erogazione e non come fatto generatore di esso.
In altre parole il momento terminale del rapporto di lavoro non genera, come al contrario avviene per il trattamento di fine rapporto, ex art, 2120 c.c., il diritto soggettivo del collaboratore alla particolare indennità, ma costituisce esclusivamente il momento di liquidazione previsto nel contratto di lavoro.


Accantonamento
tramite polizze assicurative

Capita di frequente che i committenti accantonino il trattamento di fine mandato tramite la stipulazione di polizze assicurative a capitalizzazione con compagnie private. Le polizze, generalmente, prevedono al momento del loro riscatto la corresponsione dei rendimenti finanziari direttamente al committente, il quale in questo modo ottiene una remunerazi one economica  per avere immobilizzato man mano le somme di denaro destinate al collaboratore. Tenendo conto di ciò, l’INPS ha ritenuto di escludere dalla base imponibile previdenziale i rendimenti finanziari della polizza; la base imponibile in questo modo risulta costituita esclusivamente dall’indennità erogata al lordo della ritenuta fiscale del 20%.    

Trattamento fiscale
sul TFM

In merito al prelievo fiscale sul trattamento di fine mandato non si giunge a nulla di nuovo; il sostituto d’imposta, all’atto dell’erogazione dell’indennità, dovrà dapprima determinare l’ammontare dei contributi dovuti e, successivamente, applicare la ritenuta d’acconto del 20% sulla parte dell’indennità diminuita del contributo a carico del percettore che è pari ad 1/3 di quello complessivo. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le nostre sedi.


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