Il federalismo nel nostro paese, bene o male, è stato introdotto. E altro se ne sta a introdurre, specie quello ferroviario. Mancano però le leggi-cornice. Fra un po’ tra regioni e Stato si aprirà un contenzioso di vasta portata. La Corte costituzionale suo malgrado sarà costretta a mutarsi in un organo legislativo proprio per il federalismo. Un paradosso: ecco perché ci sarà un involontario governo dei giudici, che dovrà interessarsi anche sul federalismo ferroviario. Proverò a dare un’interpretazione federalistica de iure condendo.
Una nuova legge costituzionale, la n.3 del 2001 accentua problematiche di applicabilità inerenti alla questione della permanenza della legislazione statale su quella regionale, tra la competenza esclusiva dello Stato e quella concorrente delle regioni, specie sul sistema dei controlli ad opera del giudice amministrativo, non più competente in materia regionale.
La citata legge attribuisce alle regioni ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale, perciò questo ci costringe ad un ripensamento di tanti istituti disciplinati dalla Carta Costituzionale, e l’articolo 8 non prevede il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali. Come la mettiamo allora?
E’ pur sempre potestà del governo proporre sempre problematica di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, nel caso in cui la legge venga ad eccedere la competenza delle Regioni. Auspico allora una sovraordinazione legislazione in materia e funzioni come la tutela dell’ambiente, i diritti civili, l’istruzione professionale e la formazione, i trasporti regionali e il turismo.
Si osserva anche che la legislazione statale verteva sulla possibilità di conversione di decreti-legge emessi prima dell’otto novembre 2001 per materie riconducibili all’attribuzione regionale e inoltre l’esercizio della potestà legislativa delegata dall’art. 76 Cost.  con legge delega prima del menzionato otto novembre.
Ora vengono escluse le motivazioni che inducevano a ritenere inefficaci disciplina e legislazione entrate in vigore prima della modifica costituzionale in discorso, per il semplice motivo che non sarebbe promulgato da parte del Capo dello Stato il relativo provvedimento di legge, perché incostituzionale e si presterebbe a un’azione di ricorso alla suprema Corte in quanto invalido, da parte delle Regioni stesse. Ma se lo Stato non esercitasse i poteri per la fissazione dei principi fondamentali, le Regioni forse non sarebbero autorizzate ad agire liberamente? Vedi il caso Lombardia, con una legislazione sulla polizia e sulla formazione professionale. Non si dimentichi che parte della dottrina ha definito le leggi regionali come fonti subprimarie. In fondo Stato e Regioni sono due enti componenti della Repubblica Italiana.
Sostengo allora che con l’assenza di funzioni centrali di attribuzione legislativa statale sta alle regioni intervenire su ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Certamente sta al Parlamento intervenire ogni definizione di principi basilari della legislazione, in difetto di norme transitorie.
Da qui il ricorso a leggi-cornice, già anticipato prima.Inoltre soccorre l’attività di delegificazione posta in essere e regolamentata dal precedente governo repubblicano con la legislazione nn. 5°/9 e 34°/2000 e le modifiche costituzionali apportate al titolo V della Cost., avendo assegnato nuovo articolo 117 Cost. alla legislazione concorrente le materie come produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Di conseguenza nella fattispecie lo Stato non potrà più intervenire nella materia e non può mettere in atto il cosiddetto decreto regolamentare sblocca-centrali. Resta però competenza statale la tutela della concorrenza nella menzionata materia.
Allora il problema: decaduti i controlli e abrogate le leggi costituzionali in proposito quale sistema di controlli disciplinante il controllo medesimo?
Si può modestamente obiettare che la Costituzione materiale non vieta forme di controllo e bisogna ritenere ormai rimessa alla legge ordinaria la possibile ultima disciplina. Richiamo a questo punto che alcune regioni come la Campania e il Veneto hanno deliberato la presa d’atto della fine dell’attività di controllo egli stessi Comitati regionali di controllo, i famosi CoReCo.
Nella mia modestia di studioso di diritto costituzionale, ritengo altresì che ci debba essere e sussistere una forma di controllo limitatamente alle specifiche funzioni amministrative per assicurare l’esercizio della potestà legislativa regionale.
Altrimenti quies custodiet custodes?
(Chi controlla i controllori?)
In caso negativo ci sarà sicuramente l’effetto di spuntare  in sede giurisdizionale amministrativa un considerevole aumento di casi di illegittimità, che viceversa potrebbero essere definiti e risolti in sede di controllo e correzione, evitando innumerevoli contenziosi e considerevole perdita di tempo.
In ultimo è da auspicare un dibattito sulla regionalizzazione dei trasporti, anche se non ha senso assegnare alle regioni una materia che per ragioni sostanziali prima ancora che giuridiche postula una gestione unitaria.

Giuseppe Crifò



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