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Il federalismo nel nostro paese,
bene o male, è stato introdotto. E altro se ne sta a introdurre,
specie quello ferroviario. Mancano però le leggi-cornice. Fra un
po’ tra regioni e Stato si aprirà un contenzioso di vasta portata.
La Corte costituzionale suo malgrado sarà costretta a mutarsi in
un organo legislativo proprio per il federalismo. Un paradosso: ecco perché
ci sarà un involontario governo dei giudici, che dovrà interessarsi
anche sul federalismo ferroviario. Proverò a dare un’interpretazione
federalistica de iure condendo.
Una nuova legge costituzionale, la n.3 del 2001 accentua problematiche
di applicabilità inerenti alla questione della permanenza della
legislazione statale su quella regionale, tra la competenza esclusiva
dello Stato e quella concorrente delle regioni, specie sul sistema dei
controlli ad opera del giudice amministrativo, non più competente
in materia regionale.
La citata legge attribuisce alle regioni ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione statale, perciò questo ci costringe
ad un ripensamento di tanti istituti disciplinati dalla Carta Costituzionale,
e l’articolo 8 non prevede il controllo preventivo di legittimità
sulle leggi regionali. Come la mettiamo allora?
E’ pur sempre potestà del governo proporre sempre problematica
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale,
nel caso in cui la legge venga ad eccedere la competenza delle Regioni.
Auspico allora una sovraordinazione legislazione in materia e funzioni
come la tutela dell’ambiente, i diritti civili, l’istruzione professionale
e la formazione, i trasporti regionali e il turismo.
Si osserva anche che la legislazione statale verteva sulla possibilità
di conversione di decreti-legge emessi prima dell’otto novembre 2001 per
materie riconducibili all’attribuzione regionale e inoltre l’esercizio
della potestà legislativa delegata dall’art. 76 Cost. con legge
delega prima del menzionato otto novembre.
Ora vengono escluse le motivazioni che inducevano a ritenere inefficaci
disciplina e legislazione entrate in vigore prima della modifica costituzionale
in discorso, per il semplice motivo che non sarebbe promulgato da parte
del Capo dello Stato il relativo provvedimento di legge, perché
incostituzionale e si presterebbe a un’azione di ricorso alla suprema
Corte in quanto invalido, da parte delle Regioni stesse. Ma se lo Stato
non esercitasse i poteri per la fissazione dei principi fondamentali,
le Regioni forse non sarebbero autorizzate ad agire liberamente? Vedi
il caso Lombardia, con una legislazione sulla polizia e sulla formazione
professionale. Non si dimentichi che parte della dottrina ha definito
le leggi regionali come fonti subprimarie. In
fondo Stato e Regioni sono due enti componenti della Repubblica Italiana.
Sostengo allora che con l’assenza di funzioni centrali di attribuzione
legislativa statale sta alle regioni intervenire su ogni materia non
espressamente riservata allo Stato. Certamente sta al Parlamento intervenire
ogni definizione di principi basilari della legislazione, in difetto di
norme transitorie.
Da qui il ricorso a leggi-cornice, già anticipato prima.Inoltre
soccorre l’attività di delegificazione posta in essere e regolamentata
dal precedente governo repubblicano con la legislazione nn. 5°/9 e
34°/2000 e le modifiche costituzionali apportate al titolo V della
Cost., avendo assegnato nuovo articolo 117 Cost. alla legislazione concorrente
le materie come produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Di conseguenza nella fattispecie lo Stato non potrà più
intervenire nella materia e non può mettere in atto il cosiddetto
decreto regolamentare sblocca-centrali. Resta però competenza
statale la tutela della concorrenza nella menzionata materia. Allora il
problema: decaduti i controlli e abrogate le leggi costituzionali in proposito
quale sistema di controlli disciplinante il controllo medesimo?
Si può modestamente obiettare che la Costituzione materiale non
vieta forme di controllo e
bisogna ritenere ormai rimessa alla legge ordinaria la possibile ultima
disciplina. Richiamo a questo punto che alcune regioni come la Campania
e il Veneto hanno deliberato la presa d’atto della fine dell’attività
di controllo egli stessi Comitati regionali di controllo, i famosi CoReCo.
Nella mia modestia di studioso di diritto costituzionale, ritengo altresì
che ci debba essere e sussistere una forma di controllo limitatamente
alle specifiche funzioni amministrative per assicurare l’esercizio della
potestà legislativa regionale. Altrimenti quies custodiet custodes?
(Chi controlla i controllori?)
In caso negativo ci sarà sicuramente l’effetto di spuntare in
sede giurisdizionale amministrativa un considerevole aumento di casi di
illegittimità, che viceversa potrebbero essere definiti e risolti
in sede di controllo e correzione, evitando innumerevoli contenziosi e
considerevole perdita di tempo.
In ultimo è da auspicare un dibattito sulla regionalizzazione dei
trasporti, anche se non ha senso assegnare alle regioni una materia che
per ragioni sostanziali prima ancora che giuridiche postula una gestione
unitaria.
Giuseppe Crifò
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