Decisioni favorevoli riguardanti
la pensione di reversibilità

Rideterminazione dell’indennità integrativa speciale

Come è noto a tutti i nostri associati, da molti anni siamo impegnati nel riconoscimento della liquidazione per intero dell’indennità integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità. La nostra martellante iniziativa è stata coronata da una serie di decisioni favorevoli della Corte dei Conti.
La Sezione terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ha ripetutamente sentenziato che al coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità correlata a pensione diretta con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, va corrisposta l’indennità integrativa speciale per intero, e non secondo l’aliquota pensionistica corrispondente all’anzianità maturata dal dante causa.
Il comma 5 dell’articolo 15 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 dispone la liquidazione, per intero, della indennità integrativa speciale per tutte le pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
Quanto invece disposto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 08 agosto 1995 n. 335 opera solamente nelle situazioni correlate a trattamenti diretti decorrenti dal 01 gennaio 1995.
E’ altrettanto pacifico che il trattamento di reversibilità trae la sua origine da un diritto a suo tempo acquisito dal dante causa, per cui non può applicarsi riduzione dell’i.i.s. anche se lo stesso trattamento, pur avendo inizio in data successiva al 01/01/1995, deriva da una pensione diretta del de cuius acquisita antecedentemente al 31/12/1994.
Ciò posto, la norma contenuta nella Legge 724/1994 non può essere implicitamente abrogata dall’articolo 1 comma 41 della 335/1995.
Da ciò deriva che l’articolo 15 della Legge 724/94 consente di configurare l’abrogazione implicita di una legge in quanto si riscontri fra le nuove disposizioni e le precedenti una incompatibilità evidente, sì da rendere impossibile l’applicazione contemporanea, per cui dall’applicazione e dall’osservanza dell’una deriverebbe la disapplicazione e l’inosservanza dell’altra.
Pertanto, sulla base di tali principi, ripetutamente affermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, è da ritenersi disposizione transitoria quanto attribuito al 5° comma dell’articolo 15 della 724/94.
Transitorietà finalizzata a disciplinare la materia in vista dell’equiparazione dei sistemi pensionistici pubblici e privati, di fatto avvenuto con la Legge 335 del 1995.
La natura transitoria (legge 724/94) esclude qualsiasi profilo di incompatibilità con la norma successiva (legge 335/95) in quanto la prima pone i presupposti per l’introduzione della seconda.
La discrezionalità del legislatore è riconosciuta dal periodo di transizione ed è finalizzata ad evitare pericolosi vuoti o dubbi normativi che conseguentemente porterebbero a riflessi negativi sulle posizioni giuridiche dei destinatari.
Coloro i quali, godendo di una pensione di reversibilità connessa al trattamento pensionistico spettante al coniuge defunto liquidato antecedentemente al 01/01/1995, hanno subito la decurtazione dell’indennità integrativa speciale, possono rivolgersi alle sedi S.A.PENS. per attivare l’azione legale per vedersi liquidata l’indennità integrativa speciale secondo i criteri posti dalla Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Giuseppe Torrente



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