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Decisioni
favorevoli riguardanti
la
pensione di reversibilità
Rideterminazione
dell’indennità integrativa speciale
Come
è noto a tutti i nostri associati, da molti anni siamo impegnati
nel riconoscimento della liquidazione per intero dell’indennità
integrativa speciale nelle pensioni di reversibilità. La nostra
martellante iniziativa è stata coronata da una serie di decisioni
favorevoli della Corte dei Conti.
La Sezione terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ha ripetutamente sentenziato
che al coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità
correlata a pensione diretta con decorrenza anteriore al 1° gennaio
1995, va corrisposta l’indennità integrativa speciale per intero,
e non secondo l’aliquota pensionistica corrispondente all’anzianità
maturata dal dante causa.
Il comma 5 dell’articolo 15 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 dispone
la liquidazione, per intero, della indennità integrativa speciale
per tutte le pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e
alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
Quanto invece disposto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 08 agosto
1995 n. 335 opera solamente nelle situazioni correlate a trattamenti diretti
decorrenti dal 01 gennaio 1995.
E’ altrettanto pacifico che il trattamento di reversibilità trae
la sua origine da un diritto a suo tempo acquisito dal dante causa, per
cui non può applicarsi riduzione dell’i.i.s. anche se lo stesso
trattamento, pur avendo inizio in data successiva al 01/01/1995, deriva
da una pensione diretta del de cuius acquisita antecedentemente al 31/12/1994.
Ciò posto, la norma contenuta nella Legge 724/1994 non può
essere implicitamente abrogata dall’articolo 1 comma 41 della 335/1995.
Da ciò deriva che l’articolo 15 della
Legge 724/94 consente di configurare l’abrogazione implicita di una legge
in quanto si riscontri fra le nuove disposizioni e le precedenti una incompatibilità
evidente, sì da rendere impossibile l’applicazione contemporanea,
per cui dall’applicazione e dall’osservanza dell’una deriverebbe la disapplicazione
e l’inosservanza dell’altra.
Pertanto, sulla base di tali principi, ripetutamente affermati anche dalla
Suprema Corte di Cassazione, è da ritenersi disposizione transitoria
quanto attribuito al 5° comma dell’articolo 15 della 724/94.
Transitorietà finalizzata a disciplinare la materia in vista dell’equiparazione
dei sistemi pensionistici pubblici e privati, di fatto avvenuto con la
Legge 335 del 1995.
La natura transitoria (legge 724/94) esclude qualsiasi profilo di incompatibilità
con la norma successiva (legge 335/95) in quanto la prima pone i presupposti
per l’introduzione della seconda.
La discrezionalità del legislatore è riconosciuta dal periodo
di transizione ed è finalizzata ad evitare pericolosi vuoti o dubbi
normativi che conseguentemente porterebbero a riflessi negativi sulle
posizioni giuridiche dei destinatari.
Coloro i quali, godendo di una pensione di reversibilità connessa
al trattamento pensionistico spettante al coniuge defunto liquidato antecedentemente
al 01/01/1995, hanno subito la decurtazione dell’indennità integrativa
speciale, possono rivolgersi alle sedi S.A.PENS. per attivare l’azione
legale per vedersi liquidata l’indennità integrativa speciale secondo
i criteri posti dalla Legge 23 dicembre 1994 n. 724.
Giuseppe
Torrente
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