Esposizione al rischio Amianto

Benefici previdenziali anche ai ferrovieri.

Con sentenza n.127 del 11 – 22 aprile 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondati i dubbi espressi dal Tribunale di Treviso in relazione alla Legge 257 del 27 marzo 1992, contenente norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto, come modificata dall’articolo 1 comma 1 del Decreto – legge 5 giugno 1993 n. 169 convertito, con modificazione, nella Legge 4 agosto 1993 n. 271.
Il comma 8 dell’articolo 13 della 257 recita testualmente: per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso, con ordinanza emessa il 10 novembre 2000, dal Tribunale di Treviso in quanto lo stesso sosteneva che la norma contenuta nella Legge escludesse dal beneficio i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
A giudizio dei Giudici veneti, la disposizione riguardava esclusivamente i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS e non anche i lavoratori iscritti ad altri fondi pensione. Sollevando pertanto questione di incostituzionalità, ritenendo che  l’inapplicabilità del beneficio pensionistico anche ai lavoratori delle FS violerebbe l’articolo 3 della Costituzione introducendo "una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti da imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all’amianto".
La Consulta ha dichiarato che, malgrado il regime previdenziale dei ferrovieri non sia direttamente gestito dall’INPS, ma dal Fondo pensioni con onore a carico delle FS, questo non legittima nessun dubbio di costituzionalità.
La norma di legge va pertanto estesa anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato anche per il periodo antecedente al primo gennaio 1996.
Ed invero, anche se soltanto da questa data il personale ferroviario è stato assicurato presso l’INAIL, non può ignorarsi che il decreto – legge n. 510 del 1996, in forza dell’articolo 2 comma 13 ha posto a carico dell’INAIL tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e delle malattie professionali verificatesi antecedentemente al 31 dicembre 1995.
La sentenza 127/2002 ricomprende nel previsto beneficio previdenziale di cui alla Legge 257/92 anche i lavoratori delle FS in presenza dei richiesti presupposti attinenti segnatamente:
- all’esposizione ultradecennale all’amianto;
- alla soggezione all’assicurazione obbligatoria all’amianto;
- al rischio morbigeno.

Per non creare false illusioni, ci corre l’obbligo dilungarci sul diritto ai benefici previdenziali cui la Legge fa riferimento e sui soggetti che vi rientrano:

  1. l’articolo 13 delle Legge 257 del 1992 non è applicabile a quei lavoratori che al momento di entrata in vigore della stessa erano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia. Con sentenza n. 7407 del 28 luglio 1998 la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha negato il diritto di una pensionata alla applicazione della legge, stabilendo che la stessa è intesa a sostenere i lavoratori perdenti il posto di lavoro a causa della soppressione della lavorazione dell’amianto;
  2. i lavoratori esposti al rischio amianto hanno diritto ai benefici a condizione che sia provato il grave rischio alla salute. La sentenza n. 4913 del 2001, ancora della Corte di Cassazione, ha affermato che la Legge 257/92 deve essere interpretata nel senso che, coloro che ne chiedono i benefici siano in condizioni di dimostrare di aver lavorato in un ambiente effettivamente rischioso per la loro salute. Ambiente nel quale la concentrazione delle fibre di amianto superi i valori stabiliti dal Decreto Legislativo 277/91, attuativo delle direttive europee in materia  ( concentrazione media annuale superiore a 0,1 fibre per cm cubo su otto ore al giorno ).

Pur nel rispetto delle decisioni menzionate nelle due condizioni qui sopra riportate, noi riteniamo che la Corte di Cassazione erra nel valutare la norma di legge solo sotto il profilo puramente economico, senza tener conto ad esempio delle valutazioni medico – scientifiche.
Senza un approfondito studio ed una capillare individuazione dei soggetti esposti al rischio, appare impropria la disposizione finanziaria contenuta nel decreto – legge 169 del 1993 in aggiunta a quella a suo tempo previsto dal comma 12 articolo 13 della Legge originaria ( 257/92 ). Va nel caso puntualizzato che la spesa a priori è solo determinabile, mentre solo a posteriore è determinata nella sua esatta entità. Così come è da ritenere palesemente incostituzionale la discrezionalità del Legislatore nel fissare i parametri relativi alla esposizione, dal momento che non esistono limiti al di sotto dei quali possono escludersi patologie da asbesto.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha, a suo tempo, stabilito che l’amianto a qualsiasi concentrazione nell’aria, è pericoloso. Una sola fibra d’amianto, se inalata, può dar luogo nel tempo a mesotelioma alla pleura, al peritoneo ed anche al cancro della laringe.
Per tornare infine alla reale volontà del Legislatore all’atto dell’emanazione della disposizione di legge, noi riteniamo scandaloso aver inteso, con tale norma, riconoscere ai lavoratori, esposti all’amianto, la possibilità di tornare a disporre, attraverso l’anticipato accesso alla pensione, di quel tempo libero meritevole di usufruire in ragione della possibilità di una malattia professionale conseguente ad una esposizione prolungata ad una sostanza particolarmente insidiosa.
Lo spirito della Legge deve intendersi invece come un giusto riconoscimento , a tutti gli esposti al rischio, di un atto risarcitorio per l’allegra ed incontrollata utilizzazione dell’amianto nel nostro paese.

Giuseppe Torrente



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