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Esposizione
al rischio Amianto
Benefici
previdenziali anche ai ferrovieri.
Con
sentenza n.127 del 11 – 22 aprile 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato
infondati i dubbi espressi dal Tribunale di Treviso in relazione alla
Legge 257 del 27 marzo 1992, contenente norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto, come modificata dall’articolo 1 comma 1 del
Decreto – legge 5 giugno 1993 n. 169 convertito, con modificazione, nella
Legge 4 agosto 1993 n. 271.
Il
comma 8 dell’articolo 13 della 257 recita testualmente: per i lavoratori
che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni,
l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita
dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche,
per il coefficiente di 1,5.
Il
giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso, con
ordinanza emessa il 10 novembre 2000, dal Tribunale di Treviso in quanto
lo stesso sosteneva che la norma contenuta nella Legge escludesse dal
beneficio i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
A giudizio dei Giudici veneti, la disposizione riguardava esclusivamente
i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita
dall’INPS e non anche i lavoratori iscritti ad altri fondi pensione. Sollevando
pertanto questione di incostituzionalità, ritenendo che l’inapplicabilità
del beneficio pensionistico anche ai lavoratori delle FS violerebbe l’articolo
3 della Costituzione introducendo "una irragionevole disparità
di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori
dipendenti da imprese non private a fronte di una identica situazione
di prolungata esposizione all’amianto".
La
Consulta ha dichiarato che, malgrado il regime previdenziale dei ferrovieri
non sia direttamente gestito dall’INPS, ma dal Fondo pensioni con onore
a carico delle FS, questo non legittima nessun dubbio di costituzionalità.
La
norma di legge va pertanto estesa anche ai dipendenti delle Ferrovie dello
Stato anche per il periodo antecedente al primo gennaio 1996.
Ed invero, anche se soltanto da questa data il personale ferroviario è
stato assicurato presso l’INAIL, non può ignorarsi che il decreto
– legge n. 510 del 1996, in forza dell’articolo 2 comma 13 ha posto a
carico dell’INAIL tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli
eventi infortunistici e delle malattie professionali verificatesi antecedentemente
al 31 dicembre 1995.
La
sentenza 127/2002 ricomprende nel previsto beneficio previdenziale di
cui alla Legge 257/92 anche i lavoratori delle FS in
presenza dei richiesti presupposti attinenti segnatamente:
- all’esposizione
ultradecennale all’amianto;
-
alla soggezione all’assicurazione obbligatoria all’amianto;
-
al rischio morbigeno.
Per
non creare false illusioni, ci corre l’obbligo dilungarci sul diritto
ai benefici previdenziali cui la Legge fa riferimento e sui soggetti che
vi rientrano:
- l’articolo
13 delle Legge 257 del 1992 non è applicabile a quei lavoratori
che al momento di entrata in vigore della stessa erano titolari di pensione
di anzianità o di vecchiaia. Con sentenza n. 7407 del 28 luglio
1998 la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha negato il
diritto di una pensionata alla applicazione della legge, stabilendo
che la stessa è intesa a sostenere i lavoratori perdenti il posto
di lavoro a causa della soppressione della lavorazione dell’amianto;
- i
lavoratori esposti al rischio amianto hanno diritto ai benefici a condizione
che sia provato il grave rischio alla salute. La sentenza n. 4913 del
2001, ancora della Corte di Cassazione, ha affermato che la Legge 257/92
deve essere interpretata nel senso che, coloro che ne chiedono i benefici
siano in condizioni di dimostrare di aver lavorato in un ambiente effettivamente
rischioso per la loro salute. Ambiente nel quale la concentrazione delle
fibre di amianto superi i valori stabiliti dal Decreto Legislativo 277/91,
attuativo delle direttive europee in materia ( concentrazione media
annuale superiore a 0,1 fibre per cm cubo su otto ore al giorno ).
Pur
nel rispetto delle decisioni menzionate nelle due condizioni qui sopra
riportate, noi riteniamo che la Corte di Cassazione erra nel valutare
la norma di legge solo sotto il profilo puramente economico, senza tener
conto ad esempio delle valutazioni medico – scientifiche.
Senza
un approfondito studio ed una capillare individuazione dei soggetti esposti
al rischio, appare impropria la disposizione finanziaria contenuta nel
decreto – legge 169 del 1993 in aggiunta a quella a suo tempo previsto
dal comma 12 articolo 13 della Legge originaria ( 257/92 ). Va nel caso
puntualizzato che la spesa a priori è solo determinabile, mentre
solo a posteriore è determinata nella sua esatta entità.
Così
come è da ritenere palesemente incostituzionale la discrezionalità
del Legislatore nel fissare i parametri relativi alla esposizione, dal
momento che non esistono limiti al di sotto dei quali possono escludersi
patologie da asbesto.
L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha, a suo tempo, stabilito che l’amianto
a qualsiasi concentrazione nell’aria, è
pericoloso. Una sola fibra d’amianto, se inalata, può
dar luogo nel tempo a mesotelioma alla pleura, al peritoneo ed anche al
cancro della laringe.
Per
tornare infine alla reale volontà del Legislatore all’atto dell’emanazione
della disposizione di legge, noi riteniamo scandaloso aver inteso, con
tale norma, riconoscere ai lavoratori, esposti all’amianto, la possibilità
di tornare a disporre, attraverso l’anticipato accesso alla pensione,
di quel tempo libero meritevole di usufruire in ragione della possibilità
di una malattia professionale conseguente ad una esposizione prolungata
ad una sostanza particolarmente insidiosa.
Lo
spirito della Legge deve intendersi invece come un giusto riconoscimento
, a tutti gli esposti al rischio, di un atto risarcitorio per l’allegra
ed incontrollata utilizzazione dell’amianto nel nostro paese.
Giuseppe Torrente
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