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Ho
notizie imprecise e di seconda mano sulla vertenza chiamata triennalità,
potreste darmi qualche chiarimento in merito?
firmato
La
legge finanziaria del 2002 prevede uno stanziamento di 88 miliardi di
lire per l’anno in corso ed altrettanti per ogni anno del biennio successivo,
allo scopo di risolvere il problema della unicità contrattuale
dei ferrovieri.
In sostanza si tratta degli aumenti retributivi con decorrenza successiva
all’interruzione del rapporto di lavoro nella vigenza contrattuale.
In Parlamento c’è una proposta di legge già fornita della
copertura finanziaria che, se confermata darà la possibilità
di riliquidare l’indennità di buonuscita a tutti coloro che hanno
interrotto il rapporto di lavoro nel periodo 01/01/1981 – 30/12/1995 e
per lo stesso periodo dovranno essere ricostruiti tutti i trattamenti
pensionistici, comprendendo gli aumenti retributivi dopo la messa in quiescenza,
previsti dal contratto di lavoro vigente.

Un
mio familiare è interessato all’adeguamento delle pensione minima
a € 516,16, vorrei informazioni specifiche relative ai requisiti.
firmato
Da
gennaio 2002 le pensioni più basse salgono ad un milione al mese.
L’aumento fino a un milione al mese viene riconosciuto a condizione che
il pensionato:
- se vive da solo non abbia redditi superiori a 13 milioni di lire
pari a € 6.713,98 all’anno;
- se coniugato abbia redditi personali sotto i 13 milioni, che cumulati
con quelli del coniuge non superino il tetto di 21,5 milioni pari a €
11.271,39.
Il
reddito da considerare ai fini della maggiorazione non è solo quello
soggetto all’IRPEF ma anche quello esente, come la pensione di invalidità
civile, la rendita INAIL e così via. Entrano nel computo anche
eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva
come gli interessi derivanti dai depositi bancari, postali, BOT, CCT ecc.
Non contano solo il reddito della prima casa di abitazione, la pensione
di guerra e le indennità di accompagnamento. I beneficiari sono:
-
i titolari di pensioni minime che hanno almeno 70 anni di età.
Il limite di età tuttavia scende di un anno ogni 5 anni di contributi
versati;
-
titolari di assegno o pensione sociale con almeno 70 anni di età;
-
invalidi civili totali, ciechi e sordomuti e titolari di pensione di inabilità
con almeno 60 anni di età.

Sarei
interessato a conoscere le norme che regolano l’assunzione del personale
nelle Ferrovie dello Stato.
Firmato
Il
decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/04/2002
prevede la riforma del collocamento.
L’articolo
4 del decreto legislativo prevede che le persone aventi l’età stabilita
dalla legge per essere ammesse al lavoro, o che, essendo in cerca di altro
lavoro intendono avvalersi del servizi competenti, vengono inseriti in
un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza.
Il
lavoratore non è obbligato ad iscriversi a nessuna lista, né
ad essere in possesso di documenti particolari. In
pratica può scegliere di cercare lavoro privatamente attraverso,
ad esempio, le inserzioni sui giornali.
Anche
il datore di lavoro, come per il lavoratore, la riforma sancisce e rende
definitiva la quasi totale liberalizzazione. Si può infatti sostenere
che, salvo alcune limitazioni, il datore di lavoro può assumere
qualunque lavoratore, senza chiedere permessi e autorizzazioni.
Tuttavia le regioni possono prevedere quote di assunzioni, anche per i privati,
riservate a particolari categorie di lavoratori più deboli.
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Chi
fosse interessato a porre dei quesiti, lo può fare tramite
le nostre sedi territoriali o il nostro sito: www.sapens.it
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