Ho notizie imprecise e di seconda mano sulla vertenza chiamata triennalità, potreste darmi qualche chiarimento in merito?

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La legge finanziaria del 2002 prevede uno stanziamento di 88 miliardi di lire per l’anno in corso ed altrettanti per ogni anno del biennio successivo, allo scopo di risolvere il problema della unicità contrattuale dei ferrovieri.
In sostanza si tratta degli aumenti retributivi con decorrenza successiva all’interruzione del rapporto di lavoro nella vigenza contrattuale.
In Parlamento c’è una proposta di legge già fornita della copertura finanziaria che, se confermata darà la possibilità di riliquidare l’indennità di buonuscita a tutti coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro nel periodo 01/01/1981 – 30/12/1995 e per lo stesso periodo dovranno essere ricostruiti tutti i trattamenti pensionistici, comprendendo gli aumenti retributivi dopo la messa in quiescenza, previsti dal contratto di lavoro vigente.

Un mio familiare è interessato all’adeguamento delle pensione minima a € 516,16, vorrei informazioni specifiche relative ai requisiti.

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Da gennaio 2002 le pensioni più basse salgono ad un milione al mese. L’aumento fino a un milione al mese viene riconosciuto a condizione che il pensionato:
- se vive da solo non abbia redditi superiori a 13 milioni di lire  pari a € 6.713,98 all’anno;
- se coniugato abbia redditi personali sotto i 13 milioni, che cumulati con quelli del coniuge non superino il tetto di 21,5 milioni pari a € 11.271,39.

Il reddito da considerare ai fini della maggiorazione non è solo quello soggetto all’IRPEF ma anche quello esente, come la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL e così via. Entrano nel computo anche eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva come gli interessi derivanti dai depositi bancari, postali, BOT, CCT ecc. Non contano solo il reddito della prima casa di abitazione, la pensione di guerra e le indennità di accompagnamento. I beneficiari sono:
-  i titolari di pensioni minime che hanno almeno 70 anni di età. Il limite di età tuttavia scende di un anno ogni 5 anni di contributi versati;
- titolari di assegno o pensione sociale con almeno 70 anni di età;
- invalidi civili totali, ciechi e sordomuti e titolari di pensione di inabilità con almeno 60 anni di età.

Sarei interessato a conoscere le norme che regolano l’assunzione del personale nelle Ferrovie dello Stato.

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Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/04/2002 prevede la riforma del collocamento.
L’articolo 4 del decreto legislativo prevede che le persone aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, o che, essendo in cerca di altro lavoro intendono avvalersi del servizi competenti, vengono inseriti in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza.
Il lavoratore non è obbligato ad iscriversi a nessuna lista, né ad essere in possesso di documenti particolari. In pratica può scegliere di cercare lavoro privatamente attraverso, ad esempio, le inserzioni sui giornali.
Anche il datore di lavoro, come per il lavoratore, la riforma sancisce e rende definitiva la quasi totale liberalizzazione. Si può infatti sostenere che, salvo alcune limitazioni, il datore di lavoro può assumere qualunque lavoratore, senza chiedere permessi e autorizzazioni.
Tuttavia le regioni possono prevedere quote di assunzioni, anche per i privati, riservate a particolari categorie di lavoratori più deboli.

Chi fosse interessato a porre dei quesiti, lo può fare tramite le nostre sedi territoriali o il nostro sito: www.sapens.it


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