Al momento di andare in stampa l'XI Commissione Lavoro approva un testo base:
la triennalità dei contratti di lavoro dei ferrovieri.

        Nel corso della seduta del 18 Giugno u.s. la XI Commissione Permanente della Camera (Lavoro pubblico e privato) ha approvato in sede referente il testo della proposta di legge inerente la vigenza triennale dei contratti di lavoro dei ferrovieri.

        Il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione del prescritto parere cui seguirà l’esame e l’approvazione nell’aula di Montecitorio.

        Il Sindacato Autonomo Pensionati valuta positivamente il lavoro della Commissione, suscettibile di marginali miglioramenti all’atto dell’approvazione definitiva.

        Volge così al termine la problematica della triennalità voluta fortemente dal S.A.PENS, unica a sostenere questa battaglia anche contro il volere di altre organizzazioni sindacali dei pensionati.

        Questo il testo approvato: 

Art. 1

1.       Per il personale già dipendente dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall’Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi dalla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1° gennaio 2002 sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell’ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici- stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2

1.    I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.                              

Art. 3

1 All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 45,5 milioni di euro a partire dal 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 Art. 4.

1   Il contingente di cui al comma 5 dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo tra i soggetti interessati.

Art. 5

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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