In data 7 giugno u.s., presso il Centro Sociale di Capitan Loreto in Spello, è stata organizzata la 1° Festa S.A.PENS. della Regione Umbria.
Nutrita la partecipazione di associati e simpatizzanti del Sindacato Autonomo Pensionati che, dopo il saluto dei Segretari Regionali Or.s.a. e S.a.pens. hanno attentamente seguito l'intervento del Segretario Generale Giuseppe Torrente, che si è principalmente imperniato sul riepilogo della fase costitutiva del Comparto Pensionati nell'Or.s.a., nonché dell'importanza dello stesso nel costellato mondo del sindacalismo autonomo e delle iniziative intraprese a garanzia e tutela dei diritti dei pensionati. La festa, perfettamente organizzata dai quadri regionali, in un suggestivo paesaggio tipicamente umbro, si è concluso con un ricco buffet offerto dalla Segreteria Regionale.

                                                                                    

Non solo rispetto

Nel recente passato, più volte, attraverso gli organi di stampa, si è sviluppata la polemica relativa al rispetto delle sentenze emanate dagli organi giudicanti.
Noi riteniamo che il richiamo al rispetto valga nella stessa misura di un diritto di critica nelle valutazioni della espressione del Magistrato di turno.
Questo principio di rispetto – replica è fondamentale in un paese come il nostro che annovera nella sua Carta Costituzionale incontestabili diritti di democrazia.
Oggi ci troviamo a commentare, tra le altre, due recenti decisioni della Corte Costituzionale, che secondo i dettati della stessa, giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni e che contro le sue decisioni non è ammessa alcuna impugnazione.
Le due decisioni che traggono lo spunto per queste nostre considerazioni riguardano i giudizi di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze del 3 ottobre 2001 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria e del 29 aprile 2002 dal Tribunale di Brescia.
Nel primo caso, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 41, della legge 08/08/1995 n. 335 secondo cui, tra l’altro, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui all’allegata tabella F, pari al 75%, al 60% o al 50% della misura ordinaria ove il reddito del beneficiario sia superiore, rispettivamente a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Più che entrare nel merito delle decisioni assunte dalla Consulta, vogliamo solo soffermarci su alcuni aspetti, secondo noi meritevoli di attenzione, su cui si basano le conclusioni.
La Corte Costituzionale ritiene che “in materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, secondo cui il legislatore può – al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto”.
La seconda decisione emanata con sentenza n. 87 del 27 marzo 2003 (stranamente con lo stesso numero della legge sottoposta a giudizio) ha, ancora una volta, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b) e dell’articolo 2 della legge 29 gennaio 1994 n. 87.
La Consulta, pur prendendo atto che l’indennità di buonuscita e l’indennità di fine servizio del parastato sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione, ha precisato che “ la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono meccanismi di computo dell’i.i.s. nei trattamenti di fine rapporto comporta l’obbligo del legislatore di provvedere e di reperire le necessarie risorse finanziarie per l’impostazione e la formulazione di scelte globali della politica di bilancio”.
Il Tribunale di Brescia aveva ritenuto illegittimo che la contribuzione del 4% a carico del pensionato FS venisse calcolato sul 60% dell’i.i.s. a fronte della liquidazione del 48% della stessa indennità sulla buonuscita.
Per tali ragioni, sollevando dubbi di costituzionalità, riteneva dovuta la liquidazione al 60% dell’indennità integrativa speciale sulla buonuscita.
La Corte Costituzionale fonda la sua decisione sull’assunto che, pur ritenendo l’indennità di buonuscita avente natura di retribuzione differita, la stessa ha quanto meno funzione previdenziale ed assistenziale e pertanto disciplinata anche tenendo conto del principio di solidarietà.
Un nuovo elemento, a nostro parere errato, che giustificherebbe il prelievo contributivo sul 60% a fronte del 48% corrisposto.
Due decisioni che interessano i pensionati e sulle quali vi sono elementi innovativi e preoccupanti, tali da legittimare un approfondito dibattito tra tutti gli interessati siano essi organi istituzionali e/o percettori.

La Segreteria Generale

 



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