Giurisdizione della
Corte dei conti

Il trasferimento delle posizioni previdenziali all’apposito Fondo Speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato presso l’INPS non comporta un mutamento della devoluzione alla giurisdizione della Corte dei Conti della materia relativa al trattamento di quiescenza.
Malgrado quanto previsto dall’articolo 43 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e del successivo Decreto Interministeriale 15 giugno 2000, non vi è stato nessun mutamento nella disciplina delle liquidazioni pensionistiche, tutt’ora regolate dalle norme vigenti, né sul concorso finanziario dello Stato al quale carico rimangono gli eventuali squilibri di gestione del Fondo, ai sensi dell’articolo 210, ultimo comma, del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, riformando la sentenza n. 946 del 30 dicembre 1999, hanno ripetutamente ribadito, nel corso del corrente anno, che la domanda diretta all’accertamento del diritto ai miglioramenti economici finalizzati ad una più consistente base di trattamento pensionistico va devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ed ancora, ai sensi dell’articolo 38 del codice di procedura civile “la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte”.
Una posizione peraltro assunta dall’Avvocatura Centrale e recepita dall’INPS, solerti nel dichiarare che qualora vi sono sentenze divergenti, si deve tener conto dell’ultimo orientamento, e cioè il più recente. Anche se questa ipotesi può comportare una chiamata in causa delle F.S. per ciò che attiene al rapporto di lavoro e l’INPS per i conseguenti risvolti di carattere pensionistico.
Da ultima, vi è stata anche una decisione della Sezione Giurisdizionale della Regione Lombardia della Corte dei Conti, la quale ha affermato che “a prescindere dall’applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, per le domande proposte anteriormente all’invocazione legislativa (legge 488/99), permane alla Corte dei Conti la giurisdizione sulle controversie pensionistiche del personale ferroviario”.
Noi siamo fermamente convinti che su questa delicata materia, regni una totale confusione che tenderà a consolidarsi anche e soprattutto dal fatto che pochi tengono conto delle ripetute modificazioni intervenute nel tempo:
-         il rapporto di lavoro del personale ferroviario originariamente di natura pubblico, ha subito una prima trasformazione di natura privatistica con l’introduzione della Legge 210/85 (Ente Pubblico Economico) e definitamene con l’ulteriore passaggio in Società per Azione;
-         il trattamento di quiescenza, pur mantenendo una connotazione da pubblico dipendenza, ha visto una serie di mutamenti degli Enti erogatori: dal Ministero del Tesoro, all’INPDAP ed infine all’INPS.
Non escludiamo nel prossimo futuro un vero e proprio conflitto di competenza tra la Società FS e l’INPS cui la Magistratura dovrà, per forza di cose, emanare una definitiva decisione.

Giuseppe Torrente

Il 17 giugno scorso è veunto
a mancare ai propri cari ed al
S.A.PENS. Luigi Bartolucci
già Consigliere Generale.
Alla famiglia, anche a nome del Sindacato Autonomo Pensionati, rinnoviano le più sentite condoglianze.

La Segreteria Generale

 


 

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