Giurisdizione
della
Corte
dei conti
Il
trasferimento delle posizioni previdenziali all’apposito Fondo Speciale
dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato presso l’INPS non comporta
un mutamento della devoluzione alla giurisdizione della Corte dei Conti
della materia relativa al trattamento di quiescenza.
Malgrado quanto previsto dall’articolo 43 della Legge 23 dicembre 1999
n. 488 e del successivo Decreto Interministeriale 15 giugno 2000, non
vi è stato nessun mutamento nella disciplina delle liquidazioni
pensionistiche, tutt’ora regolate dalle norme vigenti, né sul
concorso finanziario dello Stato al quale carico rimangono gli eventuali
squilibri di gestione del Fondo, ai sensi dell’articolo 210, ultimo
comma, del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, riformando la sentenza
n. 946 del 30 dicembre 1999, hanno ripetutamente ribadito, nel corso
del corrente anno, che la domanda diretta all’accertamento del diritto
ai miglioramenti economici finalizzati ad una più consistente
base di trattamento pensionistico va devoluta alla giurisdizione della
Corte dei Conti.
Ed ancora, ai sensi dell’articolo 38 del codice di procedura civile
“la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda ed il significato
della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i
rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto
e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto
in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma
anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva
dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione
accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza
che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione
dalla parte”.
Una posizione peraltro assunta dall’Avvocatura Centrale e recepita dall’INPS,
solerti nel dichiarare che qualora vi sono sentenze divergenti, si deve
tener conto dell’ultimo orientamento, e cioè il più recente.
Anche se questa ipotesi può comportare una chiamata in causa
delle F.S. per ciò che attiene al rapporto
di lavoro e l’INPS per i conseguenti risvolti di carattere pensionistico.
Da ultima, vi è stata anche una decisione della Sezione Giurisdizionale
della Regione Lombardia della Corte dei Conti, la quale ha affermato
che “a prescindere dall’applicazione del principio della perpetuatio
jurisdictionis, per le domande proposte
anteriormente all’invocazione legislativa (legge 488/99), permane alla
Corte dei Conti la giurisdizione sulle controversie pensionistiche del
personale ferroviario”.
Noi siamo fermamente convinti che su questa delicata materia, regni
una totale confusione che tenderà a consolidarsi anche e soprattutto
dal fatto che pochi tengono conto delle ripetute modificazioni intervenute
nel tempo:
-
il rapporto di lavoro del personale ferroviario originariamente
di natura pubblico, ha subito una prima trasformazione di natura privatistica
con l’introduzione della Legge 210/85 (Ente Pubblico Economico) e definitamene
con l’ulteriore passaggio in Società per Azione;
-
il trattamento di quiescenza, pur mantenendo una connotazione
da pubblico dipendenza, ha visto una serie di mutamenti degli Enti erogatori:
dal Ministero del Tesoro, all’INPDAP ed infine all’INPS.
Non escludiamo nel prossimo futuro un vero e proprio conflitto di competenza
tra la Società FS e l’INPS cui la Magistratura dovrà,
per forza di cose, emanare una definitiva decisione.
Giuseppe
Torrente
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Il
17 giugno scorso è veunto
a mancare ai propri cari ed al
S.A.PENS. Luigi Bartolucci
già Consigliere Generale.
Alla famiglia, anche a nome del Sindacato Autonomo Pensionati,
rinnoviano le più sentite condoglianze.
La
Segreteria Generale
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