CONTRIBUTI PER LA MATERNITA’?
Ho letto che senza pagare nulla le donne possono recuperare per la pensione i periodi di maternità avvenuti fuori dal rapporto di lavoro. Vorrei sapere a chi spetta questo beneficio e cosa bisogna fare per ottenerlo.

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Il bonus spetta alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private che hanno versato almeno 5 anni di contributi da lavoro. Vengono accreditati gratuitamente 5 mesi di contribuzione figurativa per ogni maternità. Per i 3 mesi successivi al parto la copertura contributiva può essere riconosciuta anche al padre se all'epoca il figlio gli era stato affidato in via esclusiva o se la madre era deceduta o gravemente ammalata. Per farsi riconoscere il beneficio ai fini della pensione, è sufficiente presentare all' INPS una richiesta con allegata la documentazione da cui risulti il periodo di maternità e il versamento dei 5 anni di contributi richiesti.


AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E SEPARAZIONE DI BENI.
Il marito ha acquistato un appartamento con le agevolazioni fiscali prima casa. La moglie, in regime di separazione beni, ne vuole acquistare un'altra sempre nello stesso comune con l'intenzione di andarci ad abitare. Può la suddetta accedere ai benefici prima casa?

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Per il caso posto dalla lettrice di Firenze vengono in primo piano le prescrizioni seguenti:
l'acquirente non deve risultare titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l'immobile; l'acquirente non deve risultare titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto ecc. su altra casa di abitazione ubicata in Italia acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo delle attuali o precedenti agevolazioni per la prima casa.
La condizione del primo punto è soddisfatta in quanto la moglie non è titolare di altra abitazione nel comune interessato. La condizione del secondo punto sembra ugualmente soddisfatta perché la moglie, in regime di separazione patrimoniale, non è titolare neppure per quote di un immobile acquistato da lei o dal marito usufruendo delle agevolazioni. Se ricorrono gli altri presupposti di legge la risposta è positiva.


CONIUGE A CARICO E PENSIONE
Il coniuge fiscalmente a carico sino all'anno 2001, percepisce dall'anno 2002, l'assegno sociale. La somma percepita nell'anno 2002 ammonta a € 3.021,28. Vista la natura del reddito percepito, esente fiscalmente può continuare ad essere a carico il coniuge del dichiarante?


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La risposta è affermativa. La pensione sociale è un reddito fiscalmente esente; pertanto, non rientra nel calcolo del limite complessivo di reddito, attualmente fissato a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili, per essere considerati a carico.


NON DEDUCIBILE IL MASTER PRIVATO

Il costo di partecipazione ad un master presso un centro di formazione privato è deducibile ai fini fiscali?

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La risposta non può essere positiva, la detraibilità delle spese sostenute per la partecipazione a un master organizzato presso un centro di formazione privato sembra infatti esclusa dall'unica pronuncia dell'Amministrazione finanziaria sull'argomento (circolare n° 101/E del 2000 ). Nel citato documento è specificato che i costi per la partecipazione a un master danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%, qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Per quanto riguarda i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.


INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE CONGELATA
Avendo superato da poco il 65° anno di età, ho chiesto all'Inps, la variazione dell'indennità integrativa speciale nella misura intera visto che all'atto del pensionamento mi è stata corrisposta in 30/37°. Ma l'ente sostiene che non mi spetta perché mi paga la perequazione automatica sull'intera pensione e che l'indennità integrativa speciale resta congelata.
A me sembra che la legge n° 17/1983 preveda esattamente il contrario.


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La situazione sta in questi termini. Ai pensionati del fondo speciale F.S. che hanno lasciato il servizio prima dell'età pensionabile o con meno di 37 anni di contributi, l'indennità integrativa speciale è stata attribuita in misura ridotta, pari a tanti trentasettesimi, quanti erano gli anni di servizio. Con lo stesso criterio sono stati assegnati anche i successivi scatti di scala mobile. Al compimento dell'età pensionabile, l'incremento annuale viene corrisposto in misura intera, senza tuttavia rivalutare l'importo in misura ridotta maturato fino a quel momento.


INDENNITA' PER I BAMBINI DOWN
L'anno scorso una mia nipote ha avuto un bambino handicappato. Potete dirmi se la legge prevede qualche agevolazione per le copie che si trovano in questa situazione?


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La legge 289/90 ha istituito un'indennità mensile cosiddetta di frequenza per i minori di 18 anni che non sono in grado di svolgere le funzioni proprie della loro età o ai bambini sordomuti con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore. L'assegno (223 € al mese) viene riconosciuto a condizione che il minore frequenti centri di riabilitazione o scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna. Con la sentenza 467/2002, la Corte costituzionale ha ampliato la tutela prevista dalla legge, che finora prendeva in considerazione soltanto i minori invalidi dai tre anni in su, riconoscendo il diritto all'indennità anche ai bambini che frequentano gli asili nido (dai tre mesi ai tre anni).
Per ottenere l'indennità i genitori, dopo essersi procurato dalla ASL di zona l'attestato sullo stato handicap del bambino, devono presentare una domanda all'Inps allegando il certificato di frequenza dell'asilo nido.

Fausto  Mangini



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