DIRITTO E PREVIDENZA

L'indennità di accompagnamento spetta ai malati terminali, anche se per le gravi patologie di lì a breve può intervenire il decesso. La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la presenza di gravi patologie, tali da far prevedere che la morte sopraggiunga a causa delle stesse, non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento e non appare razionale negare l'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, possa sopraggiungere il decesso a causa delle stesse patologie. Un giudizio di rapida sopravvenienza della morte può invece comportare la negazione all'indennità, dal momento che l'assistenza continua non è finalizzata al compimento degli atti quotidiani della vita ma a fronteggiare una emergenza terapeutica. Il riconoscimento dell'indennità ha oltre tutto lo scopo di incentivare l'assistenza domiciliare evitando il ricovero nelle strutture pubbliche con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 è stato pubblicato il Decreto con il quale il Ministro del Lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 della Legge 335/95, ha fissato le misure di riduzione dell'assegno sociale.
- lo stesso è ridotto al 50% nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituto o comunità con rette a carico dello Stato;
- nel caso in cui la retta è parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari, l'assegno è invece corrisposto:
a) in misura intera se l'importo della retta risulta pari o superiore al 50% dell'assegno sociale;
b) in misura ridotta del 25% se l'importo della retta risulta inferiore al 25% dell'assegno sociale.
Il Decreto, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede anche le modalità ed i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno, nonché gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali.

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Conguaglio fiscale nel mese di luglio sulla pensione da parte dell'INPS. Il provvedimento, che interessa circa 84 mila posizioni, ha lo scopo di ricalcolare le pensioni in seguito alla variazione dei codici per la determinazione d'imposta o alla segnalazione del decesso del coniuge fiscalmente a carico. I conguagli a debito saranno trattenuti in una unica soluzione per gli importi fino a 10,33 € e con sei rate mensili (da luglio a dicembre 2003) per i debiti superiori a 10,33 €.

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L'equa riparazione per la durata non ragionevole dei processi spetta anche a chi ha perso la causa. Non sono solo i vincitori ad usufruire del risarcimento dal processo lumaca previsto dalla Legge 89/2001. Una restrittiva interpretazione operata dal legislatore italiano sarebbe in contrasto con la "ratio" della norma comunitaria che è quella di assicurare la giustizia in tempi ragionevoli indipendentemente dall'esito del giudizio. Infatti, nelle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, tutte le parti del giudizio, anche se soccombenti, ricevono l'indennizzo a carico dello Stato. La Corte d'Appello può comunque negare il risarcimento quando la parte soccombente promuove una lite temeraria oppure al fine di perseguire l'indennizzo. Un comportamento che può configurare un abuso del diritto del processo.



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