La DISCIPLINA del lavoro,
i Patti del Lavoro e l'Istituto del
reclamo nelle F.S. S.p.a.

E' noto che il metodo legislativo e alla disciplina del lavoro si è affiancata la metodologia del lavoro e contrattazione o autotutela collettiva in difesa degli interessi dei lavoratori della Spa F.S.
Trae origine da ciò il fenomeno della rilevanza nel diritto del lavoro delle consuetudini, le quali si caratterizzano come veri e propri usi normativi (per lo più risultati e risultanti dall'appli-cazione e dal campo degli Accordi collettivi di lavoro) per il personale delle F.S.
Ricordo per incidens che la legislazione fascista aveva attentato alla libertà sindacale, cambiando il contratto, cumulativo e normativo insieme, di diritto comune, in atto normativo di marchio eteronomo, dotato di efficacia normativa erga omnes e statuito nel sindacato unico fascista, non basato più sull'adesione volontari, ma sulla contribuzione obbligatoria dei lavoratori, degli imprenditori e sulla rappresentanza legale della categoria professionale.
In proposito cito il R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, che funge da precedente immediato alla normativa in tema di rapporto di lavoro subordinato, contenuto ed espresso nella codificazione del 1942.
Oggi viceversa erompe e scaturisce dalla norma della Costituzione un modello sostitutivo se non alternativo alla predetta normazione del C.C. del 1942, contrapposta all'autonomia individuale dei privati.
Essa pertanto contribuisce ed afferma le concrete condizioni di lavoro sul piano salariale, normativo ed organizzativo e della libertà sindacale ferroviaria e del mondo del lavoro insieme.
Suggella ed impregna di sé lo spessore difensivo dei diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dagli stessi contratti collettivi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del celebre Statuto dei lavoratori meglio noto come la legge del 20 maggio 1970, n. 300.

Evoluzione del processo del lavoro e della politica del lavoro

E' da rilevare anche una lenta e costante evoluzione del diritto del lavoro, che dalla originaria fase legislativa sociale è pervenuto al rango di preminenza sul piano costituzionale, al dire di un padre della Costituzione italiana, il prof. Costantino Mortati, mio indimenticabile maestro di diritto pubblico e costituzionale. Questo insigne docente ha sancito la dignità sociale o dignità del lavoro ai sensi dell'art. 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La sua espressione più alta e rimarchevole è proprio quella che trova applicazione sul lavoro, nel diritto del lavoro. Da una parte si collocano nuove figure di tecnici emerse dalla rivoluzione informatica, dall'altra restano in posizione subalterna profes-sionalità emergenti, tradizionali, per così dire, ma non sconfitte dall'avanzata tecnologica e alquanto misere come ricchezza di contenuti. Paradossalmente, ove si registrano più successi tecnici, la dicotomia tra forza e lavoro è più distinta, se non contrapposta. Da qui un certo distacco della base ferroviaria, di cui le OO.SS. si vanno connotando come agenti contrattuali con pieni poteri. S'addebita raramente tale distacco all'art. 19 del citato Statuto dei Lavoratori e ai suoi criteri di vertice selettivi, e soprattutto alla successiva legislazione dell'emergenza, avallata dalla giurisprudenza anche, ma non dalla dottrina del lavoro.
Da rilevare l'opera della Corte Costituzionale sul piano legislativo al fine di adeguare la normativa del Codice Civile a quella del dettato costituzionale, con l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza costituzionale.
Tale esegesi ha modificato profondamente il tessuto e il contenuto precettivo, pur non intaccando e non cambiando il testo di una norma di legge. Tale linea di promozione è nell'alveo di piena adesione al personalismo cristiano di Capograssi, di La Pira e dello stesso Mortati, nonché di Gaspare Ambrosiani ecc.
Altre tappe documentarie di disegno politico-legislativo sono: la riforma del processo del lavoro (L. 533 del 1977), Legge sulla parità uomo donna, Legge 903 del '77, incidentalmente anche la così detta legislazione del lavoro della crisi con le leggi sull'occupazione giovanile, la 479 del '78, e quella sulla Cassa Integrazione guadagni e del contenimento del costo del lavoro del 1984, culminata nella predeterminazione dei famosi punti di contingenza del governo Craxi. Infine i famosi contratti a termine, a tempo parziale, i contratti di formazione lavoro e i contratti di solidarietà. Da ultimo, ma non meno importante la legge 29 febbraio 1993 in tema di pubblico impiego, il patto del lavoro del 24 settembre 1996, inteso per la promozione dell'occupazione e la legge n. 196 del 24 giugno 1997.

L'ulterire riforma del processo del lavoro e l'istituto
della declamazione nelle F.S.

Oramai la crisi della rappresentanza del lavoro ha prodotto i suoi effetti e dispiegato conseguenze nei settori della medesima contrattazione e del conflitto sindacale.
Lo scenario stesso va mutando. I medesimi strumenti tipici della democrazia sindacale diretta, quali l'ex art. 20 e il referendum ex art. 21 dello Statuto dei lavoratori hanno finito per essere strumentalizzati dalla prepotente e dilagante sindacalizzazione sfrenata delle OO.SS. ferroviarie. L'ideolo-gizzazione ha assunto caratteri impetuosi, denotando e plasmando nuove tensioni sociali, in una insana dialettica, volte a superare se non confondere gli assetti delle Relazioni industriali.
Si vanno profilando gli autunni caldi, gli scioperi dilagano, anche l'ultima legge, li ha costretti nelle ventiquattro ore.
Si ricorre a forme di lotta parziale, ad articolazioni di lotta sindacale, in nome del rinnovo contrattuale, scaduto da quasi due anni.
L'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 aveva prospettato per le OO.SS. l'opzione ad una soluzione di disciplina e di integrazione della tematica sindacale, se ho ben capito, nel quadro di un'autonomia contrattuale, autonoma e libera, con un'autonomia da fuoriuscita ex empto, per usare un'espressione latina.
In parte la disciplina e la dottrina si sono orientate alla facoltatività del tentativo di conciliazione extragiudiziale, mentre una parte fra cui Giugni, Prosperetti, Allorio e altri è orientata sull'obbligatorietà, assecondando il rientro di una serie di contenziosi nell'alveo del contratto di lavoro stesso, tale linea interpretativa obbligatoria è stata resa suscettibile di applicabilità con il DLGS n. 80/1998, che ha privatizzato il lavoro ferroviario e statale.
Con esso si è deciso di intervenire anche sull'attuazione del processo del lavoro, in ogni contenzioso, introducendo l'obbligo prima di avanzare il ricorso giudiziario di effettuare la conciliazione, dinanzi ad una apposita Commissione istituita all'uopo presso il competente Ufficio Provinciale del Lavoro.
La nuova normativa stabilisce perciò l'improcedibilità della domanda giudiziale di tutti i ricorsi di lavoro, sino all'espletamento della procedura conciliativa.
Il lavoratore è soggetto ope legis al richiesto tentativo di conciliazione. In conclusione la nuova normativa in specie agli artt. 410, 412 del C.P.C. (codice di procedura civile) con l'inserzione degli artt. 410 bis e 412 bis, ha capovolto la precedente norma-tiva, suggellando la configurazione del tentativo conciliatorio obbligatorio come presupposto del processo del lavoro.
Inutile dire che la Spa F.S. non si è mai presentata alla conciliazione, nel tentativo di elusione legislativa.
Prima di finire richiamo l'istituto del reclamo introdotto da C.C.N.L. per il personale delle F.S. 1993-95, al punto 4.3.2. mai applicato o per lo meno nei riguardi di chi scrive, malgrado l'istanza rivolta alla Direzione Legale in data 1 settembre 1995.
Ma sull'argomento non è stato adito il Giudice del Lavoro di Roma.

Giuseppe Crifò


Il 19 luglio scorso, presso le officine MAV ed il Deposito Locomotive, si è svolta la manifestazione in ricordo del 58° Anniversario del bom bardamento del quartiere e dello scalo San Lorenzo. Dopo la deposizione di una orona di alloro da parte del appresen tante del Comune di Roma al monumento alle vittime realizzato dai ferrovieri, si sono susseguiti gli interventi dei partepanti.

Il S.A.PENS. era rappresentato dal Segretario Generale
Giuseppe Torrente.

 

Nel mese di luglio scorso è venuto a mancare

Achille Saudella

già responsabile del Sindacato Pensionati nell'ex compartimento di Verona. Da tutti noi sarà ricordato per il suo particolare modo di svolgere l'attività sindacale nell'interesse degli associati.
Ai familiari rinnoviamo le nostre sentite condoglianze, anche a nome di tutti gli iscritti S.A.PENS.

La Segreteria Generale


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