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La
DISCIPLINA del lavoro,
i Patti del Lavoro e l'Istituto
del
reclamo nelle F.S. S.p.a.
E'
noto che il metodo legislativo e alla disciplina del lavoro si è affiancata
la metodologia del lavoro e contrattazione o autotutela collettiva
in difesa degli interessi dei lavoratori della Spa F.S.
Trae origine da ciò il fenomeno della rilevanza nel diritto del lavoro
delle consuetudini, le quali si caratterizzano come veri e propri
usi normativi (per lo più risultati e risultanti dall'appli-cazione
e dal campo degli Accordi collettivi di lavoro) per il personale delle
F.S.
Ricordo per incidens che la legislazione fascista aveva attentato
alla libertà sindacale, cambiando il contratto, cumulativo e normativo
insieme, di diritto comune, in atto normativo di marchio eteronomo,
dotato di efficacia normativa erga omnes e statuito nel sindacato
unico fascista, non basato più sull'adesione volontari, ma sulla contribuzione
obbligatoria dei lavoratori, degli imprenditori e sulla rappresentanza
legale della categoria professionale.
In proposito cito il R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, che funge da
precedente immediato alla normativa in tema di rapporto di lavoro
subordinato, contenuto ed espresso nella codificazione del 1942.
Oggi viceversa erompe e scaturisce dalla norma della Costituzione
un modello sostitutivo se non alternativo alla predetta normazione
del C.C. del 1942, contrapposta all'autonomia individuale dei privati.
Essa pertanto contribuisce ed afferma le concrete condizioni di lavoro
sul piano salariale, normativo ed organizzativo e della libertà sindacale
ferroviaria e del mondo del lavoro insieme.
Suggella ed impregna di sé lo spessore difensivo dei diritti riconosciuti
dalla Carta Costituzionale e dagli stessi contratti collettivi di
lavoro, ai sensi e per gli effetti del celebre Statuto dei lavoratori
meglio noto come la legge del 20 maggio 1970, n. 300.
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Evoluzione
del processo del lavoro e della politica del lavoro
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E' da rilevare anche una lenta e costante evoluzione del diritto del
lavoro, che dalla originaria fase legislativa sociale è pervenuto
al rango di preminenza sul piano costituzionale, al dire di un padre
della Costituzione italiana, il prof. Costantino Mortati, mio indimenticabile
maestro di diritto pubblico e costituzionale. Questo insigne docente
ha sancito la dignità sociale o dignità del lavoro ai sensi
dell'art. 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata
sul lavoro. La sua espressione più alta e rimarchevole è proprio
quella che trova applicazione sul lavoro, nel diritto del lavoro.
Da una parte si collocano nuove figure di tecnici emerse dalla rivoluzione
informatica, dall'altra restano in posizione subalterna profes-sionalità
emergenti, tradizionali, per così dire, ma non sconfitte dall'avanzata
tecnologica e alquanto misere come ricchezza di contenuti. Paradossalmente,
ove si registrano più successi tecnici, la dicotomia tra forza e lavoro
è più distinta, se non contrapposta. Da qui un certo distacco della
base ferroviaria, di cui le OO.SS. si vanno connotando come agenti
contrattuali con pieni poteri. S'addebita raramente tale distacco
all'art. 19 del citato Statuto dei Lavoratori e ai suoi criteri di
vertice selettivi, e soprattutto alla successiva legislazione dell'emergenza,
avallata dalla giurisprudenza anche, ma non dalla dottrina del lavoro.
Da rilevare l'opera della Corte Costituzionale sul piano legislativo
al fine di adeguare la normativa del Codice Civile a quella del dettato
costituzionale, con l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza
costituzionale.
Tale esegesi ha modificato profondamente il tessuto e il contenuto
precettivo, pur non intaccando e non cambiando il testo di una norma
di legge. Tale linea di promozione è nell'alveo di piena adesione
al personalismo cristiano di Capograssi, di La Pira e dello
stesso Mortati, nonché di Gaspare Ambrosiani ecc.
Altre tappe documentarie di disegno politico-legislativo sono: la
riforma del processo del lavoro (L. 533 del 1977), Legge sulla parità
uomo donna, Legge 903 del '77, incidentalmente anche la così detta
legislazione del lavoro della crisi con le leggi sull'occupazione
giovanile, la 479 del '78, e quella sulla Cassa Integrazione guadagni
e del contenimento del costo del lavoro del 1984, culminata nella
predeterminazione dei famosi punti di contingenza del governo Craxi.
Infine i famosi contratti a termine, a tempo parziale, i contratti
di formazione lavoro e i contratti di solidarietà. Da ultimo, ma non
meno importante la legge 29 febbraio 1993 in tema di pubblico impiego,
il patto del lavoro del 24 settembre 1996, inteso per la promozione
dell'occupazione e la legge n. 196 del 24 giugno 1997.
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L'ulterire
riforma del processo del lavoro e l'istituto
della declamazione nelle F.S.
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Oramai la crisi della rappresentanza del lavoro ha prodotto i suoi
effetti e dispiegato conseguenze nei settori della medesima contrattazione
e del conflitto sindacale.
Lo scenario stesso va mutando. I medesimi strumenti tipici della democrazia
sindacale diretta, quali l'ex art. 20 e il referendum ex art. 21 dello
Statuto dei lavoratori hanno finito per essere strumentalizzati dalla
prepotente e dilagante sindacalizzazione sfrenata delle OO.SS. ferroviarie.
L'ideolo-gizzazione ha assunto caratteri impetuosi, denotando e plasmando
nuove tensioni sociali, in una insana dialettica, volte a superare
se non confondere gli assetti delle Relazioni industriali.
Si vanno profilando gli autunni caldi, gli scioperi dilagano, anche
l'ultima legge, li ha costretti nelle ventiquattro ore.
Si ricorre a forme di lotta parziale, ad articolazioni di lotta sindacale,
in nome del rinnovo contrattuale, scaduto da quasi due anni.
L'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 aveva prospettato
per le OO.SS. l'opzione ad una soluzione di disciplina e di integrazione
della tematica sindacale, se ho ben capito, nel quadro di un'autonomia
contrattuale, autonoma e libera, con un'autonomia da fuoriuscita
ex empto, per usare un'espressione latina.
In parte la disciplina e la dottrina si sono orientate alla facoltatività
del tentativo di conciliazione extragiudiziale, mentre una parte fra
cui Giugni, Prosperetti, Allorio e altri è orientata sull'obbligatorietà,
assecondando il rientro di una serie di contenziosi nell'alveo del
contratto di lavoro stesso, tale linea interpretativa obbligatoria
è stata resa suscettibile di applicabilità con il DLGS n. 80/1998,
che ha privatizzato il lavoro ferroviario e statale.
Con esso si è deciso di intervenire anche sull'attuazione del processo
del lavoro, in ogni contenzioso, introducendo l'obbligo prima di avanzare
il ricorso giudiziario di effettuare la conciliazione, dinanzi ad
una apposita Commissione istituita all'uopo presso il competente Ufficio
Provinciale del Lavoro.
La nuova normativa stabilisce perciò l'improcedibilità della domanda
giudiziale di tutti i ricorsi di lavoro, sino all'espletamento della
procedura conciliativa.
Il lavoratore è soggetto ope legis al richiesto tentativo di
conciliazione. In conclusione la nuova normativa in specie agli artt.
410, 412 del C.P.C. (codice di procedura civile) con l'inserzione
degli artt. 410 bis e 412 bis, ha capovolto la precedente norma-tiva,
suggellando la configurazione del tentativo conciliatorio obbligatorio
come presupposto del processo del lavoro.
Inutile dire che la Spa F.S. non si è mai presentata alla conciliazione,
nel tentativo di elusione legislativa.
Prima di finire richiamo l'istituto del reclamo introdotto da C.C.N.L.
per il personale delle F.S. 1993-95, al punto 4.3.2. mai applicato
o per lo meno nei riguardi di chi scrive, malgrado l'istanza rivolta
alla Direzione Legale in data 1 settembre 1995.
Ma sull'argomento non è stato adito il Giudice del Lavoro di Roma.
Giuseppe
Crifò
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