Giudicante
o camaleonte?

Molto
spesso sulle pagine di questo nostro notiziario ci siamo soffermati
sugli incomprensibili atteggiamenti tenuti da alcuni organi giudicanti.
Esperienze dirette nei giudizi promossi da nostri associati.
L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda una decisione del Tribunale
di Roma - Sezione Lavoro depositata in data 06 giugno 2001 e riguardante
la corretta applicazione dell'articolo 1 della Legge 87/94 (48-60%
dell'i.i.s. nella indennità di buonuscita).
Nella decisione citata, il Giudicante accoglie l'opposizione delle
FS al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento delle
somme dovute a titolo di differenze.
Una decisione completamente opposta a quella, dello stesso Giudice,
emessa il 31 gennaio 2000.
Comparando le due motivazioni, ci rimane incomprensibile il mutamento
dell'orientamento, considerato che, a nostro umile parere, nel processo
del lavoro la maggiore tutela va rivolta al lavoratore, in questo
caso pensionato.
Nella prima decisione, in modo chiaro ed inequivocabile e più volte
rimarcato, il Giudice designato evidenzia che "l'articolo 1
della Legge 87/94 non si limita ad inserire una nuova voce nella
base di calcolo di cui all'articolo 14 Legge 829/73, ma provvede
a calcolare autonomamente la parte di indennità di buonuscita ricollegabile
all'indennità integrativa speciale da sommarsi
a quella prevista dall'articolo 14; tale inserimento avviene, infatti,
nella misura della quota pari al 60% dell'indennità integrativa
speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio
con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo della indennità
di buonuscita. Si tratta dunque di un calcolo
autonomo a quello previsto dall'articolo 14, cui
può soltanto sommarsi". Ed ancora "giova osservare
che, secondo il calcolo operato dalla società convenuta, tale ultimo
emolumento viene ad incidere nel calcolo nella misura del 48% (80%x60%)
e non in quella prevista dalla legge".
La sentenza del giugno scorso facendo riferimento ad un non chiaro
dettato legislativo recita testualmente "il giudicante ritiene
di dover mutare giurisprudenza apparendo - la opzione interpretativa
della Ferrovie dello Stato S.p.A. - preferibile sulla base della
interpretazione letterale e logico sistematica della Legge n°
87/94". Viene inoltre evidenziato che la norma di legge ha
disposto unicamente l'inclusione di una nuova voce nella base di
calcolo e, dunque, nella complessiva retribuzione utile sulla quale
effettuare tutte le operazioni contabili previste dalla normativa
di carattere generale. Considerazioni che fanno orientare la decisione
nel senso che la quota di indennità integrativa speciale deve essere
sottoposta all'abbattimento percentuale dell'80%.
Pur nel rispetto della decisioni altrui, non riteniamo soddisfacenti
le motivazioni adottate per ribaltare un orientamento consolidato.
Lo abbiamo detto più volte, e per l'ennesima volta lo ribadiamo,
la volontà del Legislatore non è mai stata così chiara ed inequivocabile.
Ad altri organi vanno semmai imputate volontà, magari riferite alla
disponibilità dei mezzi finanziari.
Quale ultima considerazione, non riteniamo determinante la decisione
del Consiglio di Stato su cui poggiano alcune motivazione del Tribunale,
dal momento che la stessa è datata 28/05/1999 e dunque di parecchio
antecedente alla prima decisione favorevole.
Ed infine, a quando un mutamento di giudizio favorevole ai lavoratori
ed ai pensionati?
Giuseppe
Torrente