Giudicante o camaleonte?

Molto spesso sulle pagine di questo nostro notiziario ci siamo soffermati sugli incomprensibili atteggiamenti tenuti da alcuni organi giudicanti. Esperienze dirette nei giudizi promossi da nostri associati.
L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda una decisione del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro depositata in data 06 giugno 2001 e riguardante la corretta applicazione dell'articolo 1 della Legge 87/94 (48-60% dell'i.i.s. nella indennità di buonuscita).
Nella decisione citata, il Giudicante accoglie l'opposizione delle FS al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di differenze.
Una decisione completamente opposta a quella, dello stesso Giudice, emessa il 31 gennaio 2000.
Comparando le due motivazioni, ci rimane incomprensibile il mutamento dell'orientamento, considerato che, a nostro umile parere, nel processo del lavoro la maggiore tutela va rivolta al lavoratore, in questo caso pensionato.
Nella prima decisione, in modo chiaro ed inequivocabile e più volte rimarcato, il Giudice designato evidenzia che "l'articolo 1 della Legge 87/94 non si limita ad inserire una nuova voce nella base di calcolo di cui all'articolo 14 Legge 829/73, ma provvede a calcolare autonomamente la parte di indennità di buonuscita ricollegabile all'indennità integrativa speciale da sommarsi a quella prevista dall'articolo 14; tale inserimento avviene, infatti, nella misura della quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo della indennità di buonuscita. Si tratta dunque di un calcolo autonomo a quello previsto dall'articolo 14, cui può soltanto sommarsi". Ed ancora "giova osservare che, secondo il calcolo operato dalla società convenuta, tale ultimo emolumento viene ad incidere nel calcolo nella misura del 48% (80%x60%) e non in quella prevista dalla legge".
La sentenza del giugno scorso facendo riferimento ad un non chiaro dettato legislativo recita testualmente "il giudicante ritiene di dover mutare giurisprudenza apparendo - la opzione interpretativa della Ferrovie dello Stato S.p.A. - preferibile sulla base della interpretazione letterale e logico sistematica della Legge n° 87/94". Viene inoltre evidenziato che la norma di legge ha disposto unicamente l'inclusione di una nuova voce nella base di calcolo e, dunque, nella complessiva retribuzione utile sulla quale effettuare tutte le operazioni contabili previste dalla normativa di carattere generale. Considerazioni che fanno orientare la decisione nel senso che la quota di indennità integrativa speciale deve essere sottoposta all'abbattimento percentuale dell'80%.
Pur nel rispetto della decisioni altrui, non riteniamo soddisfacenti le motivazioni adottate per ribaltare un orientamento consolidato. Lo abbiamo detto più volte, e per l'ennesima volta lo ribadiamo, la volontà del Legislatore non è mai stata così chiara ed inequivocabile. Ad altri organi vanno semmai imputate volontà, magari riferite alla disponibilità dei mezzi finanziari.
Quale ultima considerazione, non riteniamo determinante la decisione del Consiglio di Stato su cui poggiano alcune motivazione del Tribunale, dal momento che la stessa è datata 28/05/1999 e dunque di parecchio antecedente alla prima decisione favorevole.
Ed infine, a quando un mutamento di giudizio favorevole ai lavoratori ed ai pensionati?

Giuseppe Torrente


CONVOCAZIONE CONSIGLIO GENERALE

     La Segreteria Generale S.A.PENS. riunitasi in data 07 settembre scorso, ha deliberato la convocazione del Consiglio Generale per i giorni 8 e 9 ottobre 2001.
     Oltre agli ulteriori adempimenti statutari con-seguenti del 4° Congresso Nazionale, i lavori saranno svolti nell'ottica della celebrazione del prossimo Congresso Generale FISAFS che si svolgerà a Chianciano dal 7 al 9 novembre p.v.


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