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INDENNITA'
INTEGRATIVA SPECIALE
NELLA BUONUSCITA
Una battaglia continua, una nuova speranza
Il
contenzioso che si è aperto immediatamente dopo le prime liquidazioni
conseguenti alla applicazione della Legge 29 febbraio 1994 n°87 si
è inasprito negli ultimi tempi malgrado l'orientamento della Cassazione
(stessa sezione) dia ragione agli enti di previdenza.
I pensionati del pubblico impiego, delle poste e delle ferrovie dello
stato, non si danno per vinti, malgrado gli enti previdenziali di riferimento
( INPDAP, IPOST, ex OPAFS ), disattendendo l'articolo 1 punto b) della
Legge, abbiano corrisposto l'indennità integrativa speciale nella
buonuscita nella misura del 48% invece del 60% di quella effettivamente
percepita nel corso del servizio.
E' di questi giorni l'ultima iniziativa in materia da parte del Giudice
della Sezione Lavoro e della Previdenza ed Assistenza obbligatoria del
Tribunale di Brescia che, con ordinanza, ha rimesso la questione al giudizio
della Corte Costituzionale.
Va precisato che sono numerosi i Tribunali del Lavoro che, entrando nel
merito delle pronunce della Cassazione, non ne condividono l'orientamento
con motivazioni più che legittime.
Tribunali quali quelli di Roma, Bologna, Parma, Salerno, Caltanisetta
ed altri, ritengono che la quota del 60% dell'i.i.s. da computare nella
base di calcolo della buonuscita debba intendersi non il momento
della raccolta del coacervo di elementi retributivi e confluenti nella
base contributiva nella sola quota del 80%, ma la fase successiva e finale
del calcolo della buonuscita.
Pertanto, in ottemperanza ai parametri di uguaglianza e proporzionalità
fissati dalla sentenza n° 243/93 della Corte Costituzionale, l'indennità
integrativa speciale entra a far parte della buonuscita direttamente nella
quota del 60% senza soggiacere all'ulteriore conteggio dell'80%, che ne
ridurrebbe l'incidenza alla quota reale del 48%.
La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Brescia
dichiaratamente rilevante e non manifestamente infondata tiene conto soprattutto
di un particolare: in palese violazione degli articoli 36 e 38 della
Costituzione, l'indennità di buonuscita con calcolo della quota
dell'indennità integrativa speciale al 48% ( 80% del 60% ) in luogo
del 60%, non può essere tale tenuto conto che la percussione contributiva
a carico del lavoratore è prevista sulla base dell'intero 60% della
i.i.s. e non sul solo 80% della medesima ( vale a dire sul 48% ).
Tutto questo senza che sia dato conoscere la destinazione dei contributi
di solidarietà (?) corrisposti in sovrappiù. All'uopo va
tenuto presente che l'indennità integrativa speciale ha natura
retributiva e non assistenziale e che pertanto la contribuzione operata
con l'articolo 2 della Legge 87/94 non ha niente della contribuzione di
solidarietà.
Elemento ripetutamente espresso dalla Cassazione che erra nel valutare,
in quanto nella fattispecie siamo in presenza di un elemento che non avendo
né funzione né natura previdenziale non può essere
soggetta a valutazioni che rientrano nel concetto solidarietà.
La posizione del S.A.PENS. in materia resta sempre quella espressa dal
primo giorno in cui si è consolidato il contenzioso: la
Legge 87/94 deve tornare in Parlamento, al quale spetta chiarire, quale
unico soggetto idoneo, la reale volontà del legislatore al momento
della sua emanazione.
Dagli atti Parlamentari in nostro possesso, è dichiaratamente
espressa tale volontà, tenuto anche conto di quanto affermato da
parte di autorevoli componenti della 1° Commissione Permanente del
Senato dell'epoca, ma soprattutto dal relatore della Legge stessa, Senatore
Learco Saporito oggi Sottosegretario alla Funzione Pubblica.
L'intervento del Parlamento è un atto dovuto, finalizzato ad evitare
il protrarsi di contrasti giurisprudenziali tuttora vigenti, che introducono
ulteriori elementi di disparità di trattamento tra i soggetti interessati.
Giuseppe
Torrente
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