INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
NELLA BUONUSCITA

Una battaglia continua, una nuova speranza

Il contenzioso che si è aperto immediatamente dopo le prime liquidazioni conseguenti alla applicazione della Legge 29 febbraio 1994 n°87 si è inasprito negli ultimi tempi malgrado l'orientamento della Cassazione (stessa sezione) dia ragione agli enti di previdenza.
I pensionati del pubblico impiego, delle poste e delle ferrovie dello stato, non si danno per vinti, malgrado gli enti previdenziali di riferimento ( INPDAP, IPOST, ex OPAFS ), disattendendo l'articolo 1 punto b) della Legge, abbiano corrisposto l'indennità integrativa speciale nella buonuscita nella misura del 48% invece del 60% di quella effettivamente percepita nel corso del servizio.
E' di questi giorni l'ultima iniziativa in materia da parte del Giudice della Sezione Lavoro e della Previdenza ed Assistenza obbligatoria del Tribunale di Brescia che, con ordinanza, ha rimesso la questione al giudizio della Corte Costituzionale.
Va precisato che sono numerosi i Tribunali del Lavoro che, entrando nel merito delle pronunce della Cassazione, non ne condividono l'orientamento con motivazioni più che legittime.
Tribunali quali quelli di Roma, Bologna, Parma, Salerno, Caltanisetta ed altri, ritengono che la quota del 60% dell'i.i.s. da computare nella base di calcolo della buonuscita debba intendersi non il momento della raccolta del coacervo di elementi retributivi e confluenti nella base contributiva nella sola quota del 80%, ma la fase successiva e finale del calcolo della buonuscita.
Pertanto, in ottemperanza ai parametri di uguaglianza e proporzionalità fissati dalla sentenza n° 243/93 della Corte Costituzionale, l'indennità integrativa speciale entra a far parte della buonuscita direttamente nella quota del 60% senza soggiacere all'ulteriore conteggio dell'80%, che ne ridurrebbe l'incidenza alla quota reale del 48%.
La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Brescia dichiaratamente rilevante e non manifestamente infondata tiene conto soprattutto di un particolare: in palese violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, l'indennità di buonuscita con calcolo della quota dell'indennità integrativa speciale al 48% ( 80% del 60% ) in luogo del 60%, non può essere tale tenuto conto che la percussione contributiva a carico del lavoratore è prevista sulla base dell'intero 60% della i.i.s. e non sul solo 80% della medesima ( vale a dire sul 48% ).
Tutto questo senza che sia dato conoscere la destinazione dei contributi di solidarietà (?) corrisposti in sovrappiù. All'uopo va tenuto presente che l'indennità integrativa speciale ha natura retributiva e non assistenziale e che pertanto la contribuzione operata con l'articolo 2 della Legge 87/94 non ha niente della contribuzione di solidarietà.
Elemento ripetutamente espresso dalla Cassazione che erra nel valutare, in quanto nella fattispecie siamo in presenza di un elemento che non avendo né funzione né natura previdenziale non può essere soggetta a valutazioni che rientrano nel concetto solidarietà.
La posizione del S.A.PENS. in materia resta sempre quella espressa dal primo giorno in cui si è consolidato il contenzioso: la Legge 87/94 deve tornare in Parlamento, al quale spetta chiarire, quale unico soggetto idoneo, la reale volontà del legislatore al momento della sua emanazione.
Dagli atti Parlamentari in nostro possesso, è dichiaratamente espressa tale volontà, tenuto anche conto di quanto affermato da parte di autorevoli componenti della 1° Commissione Permanente del Senato dell'epoca, ma soprattutto dal relatore della Legge stessa, Senatore Learco Saporito oggi Sottosegretario alla Funzione Pubblica.
L'intervento del Parlamento è un atto dovuto, finalizzato ad evitare il protrarsi di contrasti giurisprudenziali tuttora vigenti, che introducono ulteriori elementi di disparità di trattamento tra i soggetti interessati.

Giuseppe Torrente



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