Successioni e donazioni
abolite tutte le imposte

La legge dei 100 giorni (n° 383 del 18 ottobre 2001) ha abolito definitivamente l’imposta sulle successioni ed ha ridisegnato le regole dell’imposta di donazione. Ma andiamo con ordine e vediamo le principali novità che si applicano alle successioni aperte e alle donazioni fatte successivamente al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge).

Abolizione totale per le successioni

 

L’imposta sulle successioni è stata definitivamente abolita. A godere dei benefici saranno dunque tutti, ma proprio tutti i contribuenti, siano essi parenti stretti o estranei e a prescindere dal valore dell’eredità.

   

Rimangono chiaramente in piedi le imposte ipotecarie e catastali se si ereditano beni immobili. Queste sono dovute nella misura fissa di 250.000 lire ciascuna se in capo all’erede sussistono i requisiti e le condizioni per l’acquisto della prima casa; in misura proporzionale 3%, negli altri casi e per i terreni. Queste novità, ricordiamo, si applicano alle successioni per causa di morte aperte successivamente al 25 ottobre 2001. Per quelle precedenti a tale data, pertanto, l’imposta sulle successioni continua ad applicarsi esclusivamente sulla parte delle singole quote ereditate che eccedono L. 350.000.000 (o 1 miliardo di lire se il beneficiario è un erede in linea retta minore di età, o una persona con gravi handicap). Ricordiamo, inoltre, che le aliquote da applicare sulle singole attribuzioni ereditarie variavano dal 4% all’8% a seconda del grado di parentela tra defunto ed erede. La dichiarazione di successione deve essere comunque presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano compresi beni immobili e diritti immobiliari.

Donazioni
e parentela

 

E’ stata abolita anche l’imposta sulle donazioni, ma non per tutti: la linea di frontiera è data, dal grado di parentela. In particolare, sono esenti le donazioni fatte al coniuge, ai parenti in linea retta (padre/figlio, nonno/nipote) e ad altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, cugini, ecc.).

   

In questo caso si scontano solo le imposte ipotecarie e catastali per la donazione di beni immobili, proprio come avviene per le successioni: misura fissa di L. 500.000 se la donazione riguarda la prima casa, proporzionale (3%) negli altri casi. Per le donazioni fatte, invece, a parenti oltre il 4° grado diversi dal coniuge di fatto, non si applica più l’imposta di donazione, ma sono dovute le imposte normalmente applicabili agli atti di vendita se il valore della quota che spetta a ciascun beneficiario è superiore a L. 350.000.000. In questo caso l’imposta è dovuta sul valore della quota che eccede l’importo di L. 350.000.000.
Anche per le donazioni, le nuove disposizioni si applicano alle donazioni fatte successivamente al 25 ottobre 2001. Per assistenza in materia potete rivolgervi presso le nostre sedi dove troverete persone competenti e preparate a risolvere tutte le vostre problematiche.

Le sedi sono a disposizione per risolvere le vostre problematiche

Fausto Mangini


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