|
Successioni
e donazioni |
|
La
legge dei 100 giorni (n° 383 del 18 ottobre 2001) ha abolito definitivamente
l’imposta sulle successioni ed ha ridisegnato le regole dell’imposta
di donazione. Ma andiamo con ordine e vediamo le principali novità che
si applicano alle successioni aperte e alle donazioni fatte successivamente
al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge). |
|
Abolizione totale per le successioni |
L’imposta sulle successioni è stata definitivamente abolita. A godere dei benefici saranno dunque tutti, ma proprio tutti i contribuenti, siano essi parenti stretti o estranei e a prescindere dal valore dell’eredità. |
|
Rimangono
chiaramente in piedi le imposte ipotecarie e catastali se si ereditano
beni immobili. Queste sono dovute nella misura fissa di 250.000 lire
ciascuna se in capo all’erede sussistono i requisiti e le condizioni
per l’acquisto della prima casa; in misura proporzionale 3%, negli
altri casi e per i terreni. Queste novità, ricordiamo, si applicano
alle successioni per causa di morte aperte successivamente al 25 ottobre
2001. Per quelle precedenti a tale data, pertanto, l’imposta sulle
successioni continua ad applicarsi esclusivamente sulla parte delle
singole quote ereditate che eccedono L. 350.000.000 (o 1 miliardo
di lire se il beneficiario è un erede in linea retta minore di età,
o una persona con gravi handicap). Ricordiamo, inoltre, che le aliquote
da applicare sulle singole attribuzioni ereditarie variavano dal 4%
all’8% a seconda del grado di parentela tra defunto ed erede. La dichiarazione
di successione deve essere comunque presentata solo nel caso in cui
nell’eredità siano compresi beni immobili e diritti immobiliari. |
|
Donazioni |
E’ stata abolita anche l’imposta sulle donazioni, ma non per tutti: la linea di frontiera è data, dal grado di parentela. In particolare, sono esenti le donazioni fatte al coniuge, ai parenti in linea retta (padre/figlio, nonno/nipote) e ad altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, cugini, ecc.). |
|
In
questo caso si scontano solo le imposte ipotecarie e catastali per
la donazione di beni immobili, proprio come avviene per le successioni:
misura fissa di L. 500.000 se la donazione riguarda la prima casa,
proporzionale (3%) negli altri casi. Per le donazioni fatte, invece,
a parenti oltre il 4° grado diversi dal coniuge di fatto, non si applica
più l’imposta di donazione, ma sono dovute le imposte normalmente
applicabili agli atti di vendita se il valore della quota che spetta
a ciascun beneficiario è superiore a L. 350.000.000. In questo caso
l’imposta è dovuta sul valore della quota che eccede l’importo di
L. 350.000.000. |
|
Le sedi sono a disposizione per risolvere le vostre problematiche |
|
Fausto Mangini |