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Il
Senatore ha gentilmente concesso al S.A.PENS. l’intervista che qui
pubblichiamo, nella speranza di mettere irrevocabilmente fine alle
difforme
interpretazioni date
all’articolo 1, nella parte in cui lo stesso stabilisce la percentuale
di incidenza della indennità integrativa speciale nella buonuscita
dei pubblici dipendenti. |
Come relatore del provvedimento legislativo devo
dire che il riconoscimento del diritto sancito dalla Legge 87/94 fu
limitato agli ultimi dieci anni solo per motivi finanziari. Il Tesoro, infatti, pretese questo limite decennale che in realtà lede il diritto di molti pensionati. Ritiene rispettose della
volontà della Corte Costituzionale e del Parlamento le decisioni
emanate dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione? La Corte
Costituzionale in realtà volle fissare
il principio di armonizzazione di tutti i trattamenti di buonuscita per
tutti i dipendenti dei diversi settori della Pubblica Amministrazione,
in virtù del parametro di eguaglianza. Essendo però le discipline per ciascun settore
diverse, i parametri di armonizzazione dovevano essere di conseguenza
diversi. Il problema, quindi, è di vedere se i parametri
seguiti dal Ministero del Tesoro per i dipendenti dello Stato a degli
Enti Pubblici rispondono o meno al principio di armonizzazione sancito
dalla Corte Costituzionale. In qualità di
componente l’attuale Governo della Repubblica, come intende ricondurre
la materia nella sua giusta interpretazione? Il Governo ha l’obiettivo primario di garantire
l’applicazione ai pensionati delle Ferrovie del principio della
triennalità contrattuale. Essendo tale obiettivo primario, il Governo
valuterà solo successivamente le iniziative parlamentari presentate in
ordine all’interpretazione del principio sancito dalla Corte
Costituzionale. I dipendenti cessati dal
servizio antecedentemente al 30 novembre 1984 possono nutrire speranze? Lo stesso limite di priorità vale per i
dipendenti cessati dal servizio prima del 30.11.84 per i quali sono
state presentate da parlamentari proposte di Disegni di Legge. |
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Ringraziamo
il Senatore Saporito e ci auguriamo di veder realizzate le nostre
richieste. Per
completezza di infor- mazione, riportiamo di seguito due dichiarazioni
in nostro possesso. Una, sottoscritta in data 17 gennaio 2001
dall’attuale Senatore Learco Saporito e l’altra, datata 22 marzo
2001, a firma della Senatrice Franca D’Alessandro Prisco. |
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“Io
sottoscritto Prof. Avv. Learco Saporito, a seguito di esplicita richiesta
finalizzata a chiarire l’intenzione del legislatore, in scienza e coscienza,
essendo all’epoca Senatore relatore della legge 87/94 posso affermare
quanto segue. In
attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici
per i lavoratori dei vari comparti della Pubblica Amministrazione e per
i lavoratori privati, la volontà del legislatore in materia era da intendersi
nella direzione che, ferma la disciplina del trattamento economico di
fine rapporto, la quota dell’indennità integrativa speciale , determinata
dalla legge al 60% doveva essere sommata alla parte di buonuscita già
determinata in applicazione delle norme vigenti. Anzi la Commissione aveva
proposta il 64% che venne poi ridotto al 60% ma si tratta di indennità
da aggiungere all’80% dell’ultimo stipendio così come risulta dalla relazione
al disegno di legge. Firmato: Prof. Avv. Learco Saporito |
“Io
sottoscritta Franca d’Alessandro Prisco, senatrice eletta nella XIII°
legislatura, a seguito di esplicita richiesta finalizzata a chiarire l’intenzione
del legislatore, essendo all’epoca senatrice componente della 1° Commissione
Affari Costituzionale del Senato della Repubblica dove si approvò in sede
legislativa la legge 87/94, posso affermare quanto segue:
Firmato: Sen. Franca d’Alessandro Prisco |