Il Senatore Learco Saporito,Sottosegretario alla Funzione Pubblica nell’attuale Governo Berlusconi,  è stato Relatore dei Disegni di Legge inerenti la materia in qualità di componente la
1° Commissione Permanente del Senato (Affari Costituzionali) nel corso della XI° Legislatura.

Il Senatore ha gentilmente concesso al S.A.PENS. l’intervista che qui pubblichiamo, nella speranza di mettere irrevocabilmente fine alle difforme interpretazioni date all’articolo 1, nella parte in cui lo stesso stabilisce la percentuale di incidenza della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti.  


Senatore Saporito, vuole chiarire ai pubblici dipendenti la reale intenzione del Legislatore all’atto della emanazione della Legge 87/94.

 Come relatore del provvedimento legislativo devo dire che il riconoscimento del diritto sancito dalla Legge 87/94 fu limitato agli ultimi dieci anni solo per motivi finanziari.

Il Tesoro, infatti, pretese questo limite decennale che in realtà lede il diritto di molti pensionati. 

Ritiene rispettose della volontà della Corte Costituzionale e del Parlamento le decisioni emanate dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione?  

La Corte Costituzionale in realtà volle fissare il principio di armonizzazione di tutti i trattamenti di buonuscita per tutti i dipendenti dei diversi settori della Pubblica Amministrazione, in virtù del parametro di eguaglianza.

Essendo però le discipline per ciascun settore diverse, i parametri di armonizzazione dovevano essere di conseguenza diversi.

Il problema, quindi, è di vedere se i parametri seguiti dal Ministero del Tesoro per i dipendenti dello Stato a degli Enti Pubblici rispondono o meno al principio di armonizzazione sancito dalla Corte Costituzionale.  

In qualità di componente l’attuale Governo della Repubblica, come intende ricondurre la materia nella sua giusta interpretazione?  

Il Governo ha l’obiettivo primario di garantire l’applicazione ai pensionati delle Ferrovie del principio della triennalità contrattuale. Essendo tale obiettivo primario, il Governo valuterà solo successivamente le iniziative parlamentari presentate in ordine all’interpretazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale.  

I dipendenti cessati dal servizio antecedentemente al 30 novembre 1984 possono nutrire speranze?  

Lo stesso limite di priorità vale per i dipendenti cessati dal servizio prima del 30.11.84 per i quali sono state presentate da parlamentari proposte di Disegni di Legge.  


Ringraziamo il Senatore Saporito e ci auguriamo di veder realizzate le nostre richieste.   

Per completezza di infor- mazione, riportiamo di seguito due dichiarazioni in nostro possesso.

Una, sottoscritta in data 17 gennaio 2001 dall’attuale Senatore Learco Saporito e l’altra, datata 22 marzo 2001, a firma della Senatrice Franca D’Alessandro Prisco.


“Io sottoscritto Prof. Avv. Learco Saporito, a seguito di esplicita richiesta finalizzata a chiarire l’intenzione del legislatore, in scienza e coscienza, essendo all’epoca Senatore relatore della legge 87/94 posso affermare quanto segue.

In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori privati, la volontà del legislatore in materia era da intendersi nella direzione che, ferma la disciplina del trattamento economico di fine rapporto, la quota dell’indennità integrativa speciale , determinata dalla legge al 60% doveva essere sommata alla parte di buonuscita già determinata in applicazione delle norme vigenti. Anzi la Commissione aveva proposta il 64% che venne poi ridotto al 60% ma si tratta di indennità da aggiungere all’80% dell’ultimo stipendio così come risulta dalla relazione al disegno di legge.  


Firmato: Prof. Avv. Learco Saporito

“Io sottoscritta Franca d’Alessandro Prisco, senatrice eletta nella XIII° legislatura, a seguito di esplicita richiesta finalizzata a chiarire l’intenzione del legislatore, essendo all’epoca senatrice componente della 1° Commissione Affari Costituzionale del Senato della Repubblica dove si approvò in sede legislativa la legge 87/94, posso affermare quanto segue: in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, la volontà del legislatore in materia era da intendersi nella direzione che, ferma la disciplina del trattamento economico di fine rapporto, la quota dell’indennità integrativa speciale , deter- minata dalla Legge al 60%, deve essere sommata alla parte di buonuscita già determinata in appli- cazione delle norme vigenti. Infatti nel testo unificato dei vari disegni di legge predisposto dalla 1° Commissione, veniva proposto il 64% (100 che corrisponde all’80% dell’80% della I.I.S. percepita) che venne poi ridotto al 60%. Si trattava quindi di indennità da aggiungere all’80% dell’ultimo stipendio, così come risulta dalla stessa relazione del disegno di legge.”  

 

Firmato: Sen. Franca d’Alessandro Prisco


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