MUTAMENTO
DI LEGITTIMAZIONE E
GIURISDIZIONE
Nell’arco
degli ultimi sei mesi, due importanti novità hanno determinato lo stravolgimento
delle procedure, da tempo in atto, nelle controversie che il personale
già dipendente delle F.S. intraprende o ha già intrapreso:
1)
con verbale di assemblea straordinaria della “Ferrovie dello Stato”
del 09 aprile 2001 è intervenuta la mutazione delle denominazione della
Società da “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per
Azioni” in “Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni” in sigla “RFI
– SpA”, con conseguente modifica dell’articolo 1 dello Statuto sociale.
A seguito dell’Atto di Scissione Parziale del 21 giugno 2001, la mutazione
decorre a far data dal 01 luglio 2001;
2)
ai sensi dell’articolo 43 della legge n° 488 del 23 dicembre 1999,
le pensioni in essere alla data del 01 aprile 2000, nonché le pensioni
liquidate successivamente a tale data sono poste a carico del Fondo Speciale
istituito presso l’INPS, con conseguente soppressione, dalla stessa data,
del Fondo Pensione del Personale della Ferrovie dello Stato SpA, istituito
con la legge 09 luglio 1908, n° 418. Dalla rata di ottobre 2001 l’INPS
ha provveduto alla gestione diretta delle pensioni del Fondo Speciale,
nonché al loro pagamento, subentrando in tutte le attività e passività.
Alla luce delle considerazioni su esposte, proviamo a definire l’atteggiamento
da tenere nell’instaurarsi di un possibile contenzioso per il mancato
riconoscimento di un qualsiasi diritto.
a)
nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana SpA già Ferrovie
dello Stato SpA vanno rivendicate tutte le incombenze tipiche delle competenze
a carico del datore di lavoro quali ad esempio:
-
mancato riconoscimento di quanto dovuto facente parte della retribuzione;
-
differenze e/o integrazioni a titolo di indennità di buonuscita
e/o TFR;
-
errata applicazione di tutte le norme contrattuali.
b)
all’INPS vanno rivolte tutte le istanze di natura previdenziale
che incidono nella determinazione e/o modifica della pensione mensile.
In conseguenza di tali modificazioni, si registra un sostanziale mutamento nella
legittimazione e nella giurisdizione.
Alla RFI Spa vanno rivolte tutte le istanze (lettere interruttive, ricorsi ecc…)
per tutte le materie elencate nel precedente punto a).
All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale compete la definizione delle
controversie in materia previdenziale. Nei confronti dello stesso vanno
rivolte pertanto tutte le rivendicazioni.
A decorrere dal 1° ottobre 2001 l’INPS succede nelle legittimazione
attiva e passiva, in ordine alle controversie instaurate o da instaurarsi
dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sulle
materie trasferite all’INPS.
Al giudice ordinario del lavoro sono pertanto attribuite tutte le controversie
riguardante il trattamento pensionistico, che nel recente passato erano
di competenza della Corte dei Conti.
Maggiori chiarimenti saranno resi dai nostri attivisti dislocati sul
territorio.
Giuseppe Torrente
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