DIVIETO DI CUMULO

Il divieto di cumulo tra le rendita INAIL e la pensione ai superstiti riguarda solamente la reversibilità derivante da pensione di inabilità. La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, ha ripetutamente sentenziato che l'articolo 1, comma 43, della Legge 335/95 debba essere interpretato con riguardo esclusivamente alla reversibilità derivante da pensione di inabilità. Una interpretazione, nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo riguardi la reversibilità della pensione di vecchiaia, appare contrario al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Così come lo scopo dell'incumulabilità prevista dalle norme di Legge tra prestazioni INPS e rendite INAIL è quello di escludere erogazioni, da parte di Enti diversi, originate dal medesimo evento invalidante. L'esclusione del divieto di cumulo con la rendita INAIL riguardano le prestazioni di reversibilità relative a pensioni di vecchiaia, di anzianità e di trattamento di prepensionamento. Parimenti, il divieto opera nei confronti delle reversibilità liquidate per pensioni di inabilità, a condizione che il titolare sia deceduto anteriormente al 17/08/1995, data di entrata in vigore della Legge 335/95. Le disposizioni citate si riferiscono al periodo compreso tra il 01/09/1995 e il 30/06/2000, considerato che a decorrere dal 01/07/2000 il divieto di cumulo, di cui all'articolo 1, comma 43, Legge 335/95 non è più operante così come disposto dall'arti
colo 73, comma 1 e dall'articolo 78, commi 20 e 33 della Legge 23 dicembre 2000, n°388.



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