Riflessioni sulla Causa di servizio
                       e conseguente Equo Indennizzo

A quando l'eliminazione
dell'inammissibile falcidia?

E’ noto che ai dipendenti FS si applicano le disposizioni relative alla c.d. causa di servizio e dell’equo indennizzo.
Più in particolare ed in generale: qualora il dipendente veda compromessa l’integrità fisica per causa (o concausa) dipendente dal servizio, può ottenere a domanda,   sia il riconoscimento di tale dipendenza, sia la liquidazione di un (misero) equo indennizzo.
Nonostante la chiarezza dello scopo della normativa, l’ottenimento in concreto si è manifestato nel corso degli anni, sempre più problematico ed insoddisfacente.
Ciò è derivato dall’atteggiamento restrittivo e cavilloso cui l’Azienda prima, e la Società in seguito, hanno   fatto ricorso per negare o nella migliore delle ipotesi, per ridurre le somme dovute.
Gli ostacoli frapposti riguardano sia la fase del riconoscimento della derivazione della infermità da causa di servizio, sia della concreta liquidazione dell’equo indennizzo.
Per quanto riguarda il primo aspetto osserviamo:
quando la società riceve la richiesta di riconoscimento della dipendenza di infermità o malattia da causa di servizio, immancabilmente eccepisce: o la derivazione da cause comuni ovvero il superamento del semestre dal giorno dell’avvenuta conoscenza da parte del lavoratore.
Le risposte poggiano quasi sempre sul parere emesso dai medici dipendenti della stessa Società, in aperta violazione dell’art. 5 della Legge l.300/70 (Statuto dei lavoratori) che vieta gli accertamenti del datore sulla idoneità e sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, anche se la Corte Costituzionale, investita della questione, l’ha dichiarata “provvisoriamente” infondata.
Per gli eminenti sanitari quasi tutte le patologie, anche le più ricorrenti, dipendono da cause comuni.
La realtà delle cose è obiettivamente diversa e impone le seguenti considerazioni.
La natura delle mansioni, le condizioni oggettive e la particolarità dell’impegno, richiesto al personale dell’esercizio ferroviario, implica una specie di “professionalità” delle patologie più frequentemente ricorrenti. Ci riferiamo ad affezioni cardiovascolari, malattie del sistema neuro-psichico, affezioni dell’apparato respiratorio, apparato digerente ed all’apparato locomotore.
In buona sostanza, in considerazione dell’esposizione a servizi particolarmente gravosi per maggior impegno psico-fisico o per esposizione a maggiori pericoli, le malattie contratte dal personale addetto all’esercizio (e non solo) dovrebbero essere riconosciute d’ufficio, dipendenti da causa di servizio.
Ciò comporterebbe l’infondatezza delle risposte negative, emesse in aperta violazione della salute dei lavoratori, o quanto meno l’onere, da porre a carico della Società, di dimostrare l’inesistenza del nesso di causalità. Ciò adeguerebbe la problematica a quanto ormai stabilito dalla vigente normativa, perciò in caso di malattia “tabellata” la derivazione da causa di servizio, è presunta.
Altro aspetto da considerarsi è la illogica "decadenza" per il superamento del semestre dalla conoscenza della infermità. La Ferrovia di norma rigetta la domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio perché non tiene presente che tale termine non può decorrere dal momento anteriore a quello in cui il dipendente abbia acquisito la piena consapevolezza della derivazione causale fra malattia e servizio, a nulla rilevando il fatto che i malesseri siano stati in precedenza avvertiti, se ancora privi della piena necessaria cognizione sul tipo di patologia sofferta e soprattutto sulle possibili cause che potrebbero averla determinata (in altre parole la conoscenza deve essere sicura e precisa e riguardare la gravità e le conseguenze invalidanti).
Non va sottovalutato che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che "anche se la tardiva presentazione della domanda, fosse ascrivibile in tutto o in parte all’ignoranza o alla negligenza o alle stesse condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo, rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all’art. 38 Costituzione".
Quanto detto vale per la domanda relativa alla causa di servizio. C’è da analizzare l’inammissibile riduzione della somma che viene liquidata a titolo di equo indennizzo.
La falcidia che arriva al 25% e anche al 50% del dovuto, è giustificata dall’età del lavoratore, per cui più si è anziani e meno si ottiene.
Non vi è dubbio che tale assurda posizione vada rivista; non fosse altro perché se c’è un periodo della vita in cui si ha bisogno di cure mediche, visite specialistiche, questo coincide proprio con l’età più avanzata.
Già alcuni Giudici hanno riconosciuto l’illegittimità della immotivata decurtazione e condannato la Società al pagamento dell'intera somma spettante.
Chi scrive ha anche sollecitato il ricorso all’esame della Corte Costituzionale per la definitiva abolizione degli articoli di legge che sacrificano il diritto alla salute con giustificazioni inammissibili ed infondate.

Avv. Claudio Torriero
(del foro di Roma)



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