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Riflessioni
sulla Causa di servizio
e conseguente Equo
Indennizzo
A
quando l'eliminazione
dell'inammissibile falcidia?
E’
noto che ai dipendenti FS si applicano le disposizioni relative alla c.d.
causa di servizio e dell’equo indennizzo.
Più
in particolare ed in generale: qualora il dipendente veda compromessa
l’integrità fisica per causa (o concausa) dipendente dal servizio, può
ottenere a domanda, sia il riconoscimento di tale dipendenza, sia la
liquidazione di un (misero) equo indennizzo.
Nonostante la chiarezza dello scopo della normativa, l’ottenimento in
concreto si è manifestato nel corso degli anni, sempre più problematico
ed insoddisfacente.
Ciò è derivato dall’atteggiamento restrittivo e cavilloso cui l’Azienda
prima, e la Società in seguito, hanno fatto ricorso per negare o nella
migliore delle ipotesi, per ridurre le somme dovute.
Gli ostacoli frapposti riguardano sia la fase del riconoscimento della
derivazione della infermità da causa di servizio, sia della concreta liquidazione
dell’equo indennizzo.
Per quanto riguarda il primo aspetto osserviamo:
quando la società riceve la richiesta di riconoscimento della dipendenza
di infermità o malattia da causa di servizio, immancabilmente eccepisce:
o la derivazione da cause comuni ovvero il superamento del semestre
dal giorno dell’avvenuta conoscenza da parte del lavoratore.
Le risposte poggiano quasi sempre sul parere emesso dai medici dipendenti
della stessa Società, in aperta violazione dell’art. 5 della Legge l.300/70
(Statuto dei lavoratori) che vieta gli accertamenti del datore sulla idoneità
e sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente,
anche se la Corte Costituzionale, investita della questione, l’ha dichiarata
“provvisoriamente” infondata.
Per gli eminenti sanitari quasi tutte le patologie, anche le più ricorrenti,
dipendono da cause comuni.
La realtà delle cose è obiettivamente diversa e impone le seguenti considerazioni.
La natura delle mansioni, le condizioni oggettive e la particolarità
dell’impegno, richiesto al personale dell’esercizio ferroviario, implica
una specie di “professionalità” delle patologie più frequentemente ricorrenti.
Ci riferiamo ad affezioni cardiovascolari, malattie del sistema neuro-psichico,
affezioni dell’apparato respiratorio, apparato digerente ed all’apparato
locomotore.
In buona sostanza, in considerazione dell’esposizione a servizi particolarmente
gravosi per maggior impegno psico-fisico o per esposizione a maggiori
pericoli, le malattie contratte dal personale addetto all’esercizio (e
non solo) dovrebbero essere riconosciute d’ufficio, dipendenti da causa
di servizio.
Ciò comporterebbe l’infondatezza delle risposte negative, emesse in aperta
violazione della salute dei lavoratori, o quanto meno l’onere, da porre
a carico della Società, di dimostrare l’inesistenza del nesso di causalità.
Ciò adeguerebbe la problematica a quanto ormai stabilito dalla vigente
normativa, perciò in caso di malattia “tabellata” la derivazione da causa
di servizio, è presunta.
Altro aspetto da considerarsi è la illogica "decadenza" per
il superamento del semestre dalla conoscenza della infermità. La Ferrovia
di norma rigetta la domanda di riconoscimento della dipendenza della
malattia da causa di servizio perché non tiene presente che tale termine
non può decorrere dal momento anteriore a quello in cui il dipendente
abbia acquisito la piena consapevolezza della derivazione causale fra
malattia e servizio, a nulla rilevando il fatto che i malesseri siano
stati in precedenza avvertiti, se ancora privi della piena necessaria
cognizione sul tipo di patologia sofferta e soprattutto sulle possibili
cause che potrebbero averla determinata (in altre parole la conoscenza
deve essere sicura e precisa e riguardare la gravità e le conseguenze
invalidanti).
Non va sottovalutato che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che
"anche se la tardiva presentazione della domanda, fosse ascrivibile
in tutto o in parte all’ignoranza o alla negligenza o alle stesse condizioni
di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo,
rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui
all’art. 38 Costituzione".
Quanto detto vale per la domanda relativa alla causa di servizio. C’è
da analizzare l’inammissibile riduzione della somma che viene liquidata
a titolo di equo indennizzo.
La falcidia che arriva al 25% e anche al 50% del dovuto, è giustificata
dall’età del lavoratore, per cui più si è anziani e meno si ottiene.
Non vi è dubbio che tale assurda posizione vada rivista; non fosse altro
perché se c’è un periodo della vita in cui si ha bisogno di cure mediche,
visite specialistiche, questo coincide proprio con l’età più avanzata.
Già alcuni Giudici hanno riconosciuto l’illegittimità della immotivata
decurtazione e condannato la Società al pagamento dell'intera somma spettante.
Chi scrive ha anche sollecitato il ricorso all’esame della Corte Costituzionale
per la definitiva abolizione degli articoli di legge che sacrificano il
diritto alla salute con giustificazioni inammissibili ed infondate.
Avv.
Claudio Torriero
(del foro di Roma)
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