Pensione complementare

In data 07 novembre 2001, la Sezione Lavoro del Tribunale di Verona ha condannato, le FS SpA, a corrispondere in forza dell'accordo del mese di novembre 1991 i ratei mensili di pensione complementare nella misura stabilita dall'accordo di settore (macchina nell'occasione). In data 19 luglio 2001, la Corte d'Appello di Venezia ha emesso una ordinanza atta ad acquisire informazioni e osservazioni sindacali.

Riportiamo di seguito il testo dell'ordinanza e la relativa risposta della Fisafs.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
nella causa promossa in grado di appelli da
... omissis ...
contro s.p.a. Ferrovie dello Stato
ORDINANZA
a scioglimento della riserva che precede;

ritenuto necessario acquisire informazioni e osservazioni sindacali scritte in relazione alla vicenda contrattuale relativa alla previsione di una somma pari al Lire 220.000 mensili qualificata dalla clausola 2 dell'Accordo Settore Macchina 8.11.91 come "zoccolo base della pensione complementare per i macchinisti in uscita dall'1.6.92" e del versamento da parte dell'Ente F.S. del 94,4% di detta somma agli interessati attingendo al fondo speciale, e ciò al fine di accertare se la previsione di tale "versamento agli interessati" fosse nelle ntenzioni delle parti subordinato all'istituzione di un sistema di previdenza complementare e/o di un fondo speciale ovvero fosse comunque vincolante per l'Ente dal 1.6.92 , anche indipendentemente dall'istituzione di detti strumenti; visto l' art. 421 , 2° comma c.p.c.

Richiede

alle Associazioni Sindacali stipulanti gli accordi 19.9.91, 6.11.91 , 8.11.91 , 3.3.92 , 31.3.92 FILT -CGIL, FIT- CISL , UILT - UIL, FISAFS, CO.M.U. nonché alla Direzione per le Relazioni Industriali della s.p.a. Ferrovie dello Stato di fornire alla Sezione Lavoro di questa Corte d'Appello entro il 30 novembre 2001 informazioni e osservazioni scritte sul punto, utili a ricostruire la volontà contrattuale espressa all'epoca dalle parti stipulanti.

Rinvia

per la discussione all'udienza del 12.3.2002 ore 10.00.
Si comunichi alle parti; alla s.p.a Ferrovie dello Stato - Direzione per le Relazioni Industriali, Roma; a FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FISAFS, CO.M.U. nelle rispettive sedi nazionali.
Venezia 18 luglio 2001.

Il Presidente

Con l'accordo del settore macchina dell'8 novembre 1991, le parti contraenti, FS e OOSS, convennero che ai macchinisti in uscita dall'1/6/1992 fosse riconosciuta una quota pensionabile aggiuntiva, pari al 94,4% dell'importo di lire 220.000. L'accordo prevedeva che il versamento dell'importo di lire 220.000 fosse immediatamente corrisposto ai macchinisti indipendentemente dalla costituzione della pensione complementare. In tal senso esplicitamente l'accordo, poi più volte confermato dall'amministratore straordinario pro tempore, Avv. Lorenzo Necci ( in particolare con la dichiarazione firmata del 11 marzo 1992 ), previde che il personale di macchina percepisse il trattamento accessorio pari a lire 220.000 ripartite nell'ambito dell'indennità di utilizzazione tra parte fissa e parte variabile.
Questo stesso importo di lire 220.000, inoltre, avrebbe costituito, sempre secondo l'accordo in questione, lo " zoccolo base " della pensione complementare nel momento della sua istituzione. Le due questioni quindi, quella del versamento immediato della somma, e quello della successiva confluenza nella pensione complementare, erano state tenute ben separate e la prima non era assolutamente condizionata dalla seconda.

IL SEGRETARIO GENERALE

Una risposta all'ordinanza, con gli stessi contenuti, ci risulta essere stata inviata alla Corte d'Appello di Venezia dal Coordinamento Macchinisti Uniti ( Co.M.U.)



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