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DOPPIA
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
E'
costituzionalmente lecita la doppia o più indennità integrativa
speciale non solo sul cumulo tra pensione e stipendio, ma anche su più
pensioni e 13° mensilità.
Il diritto alla percezione di più i.i.s. da parte di un qualsiasi
titolare di pensione non è soggetto al divieto di cui all'articolo
99 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092.
Tale divieto è da ritenersi non più vigente in seguito alla
sentenza n° 172 del 22 aprile 1992 emessa dalla Corte Costituzionale.
Sospendere la corresponsione dell'indennità integrativa speciale
nei confronti dei titolari di più pensioni, senza dare nessuna
indicazione sull'ammontare del percepito, si pone in contrasto con l'articolo
36 della Costituzione.
Sebbene vi sia una dichiarata non manifesta illegittimità nella
riduzione del trattamento di pensione nel caso di concorso con altre prestazioni
retributive, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che
non può esservi la sospensione della corresponsione dell'indennità
integrativa fin quando una particolare disposizione di legge non abbia
stabilito il limite dell'emolumento entro il quale possa essere sospesa
la corresponsione.
La Corte dei Conti a Sezioni Riunite aveva ritenuto che il diritto a corrispondere
la doppia indennità (almeno fino al momento della definizione di
assegno accessorio) fosse legittimo solo a certe condizioni, quali quella
del pensionato che presta opera retribuita presso terzi e che tale retribuzione,
al lordo dell'Irpef ed al netto dell'i.i.s., non superi il limite corrispondente
all'importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza
della condizione economica di nulla tenenza dei congiunti ai fini
della reversibilità delle pensioni ordinarie.
Successivamente interpellata, la Consulta ha sostanzialmente confermato
che, in assenza di un intervento del legislatore che stabilisca il limite
entro il quale può essere applicato il divieto, è fondato
il diritto alla percezione della doppia indennità sia sul cumulo
di più pensioni, di pensione e trattamento economico di servizio,
sulla 13° mensilità.
Analoga considerazione è stata recentemente espressa dalla Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti. A tutti
gli interessati è consigliato il ricorso amministrativo nei confronti
dei rispettivi Enti di Previdenza.
La
Segreteria Generale
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