DOPPIA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

E' costituzionalmente lecita la doppia o più indennità integrativa speciale non solo sul cumulo tra pensione e stipendio, ma anche su più pensioni e 13° mensilità.
Il diritto alla percezione di più i.i.s. da parte di un qualsiasi titolare di pensione non è soggetto al divieto di cui all'articolo 99 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092.
Tale divieto è da ritenersi non più vigente in seguito alla sentenza n° 172 del 22 aprile 1992 emessa dalla Corte Costituzionale.
Sospendere la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei titolari di più pensioni, senza dare nessuna indicazione sull'ammontare del percepito, si pone in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione.
Sebbene vi sia una dichiarata non manifesta illegittimità nella riduzione del trattamento di pensione nel caso di concorso con altre prestazioni retributive, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che non può esservi la sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa fin quando una particolare disposizione di legge non abbia stabilito il limite dell'emolumento entro il quale possa essere sospesa la corresponsione.
La Corte dei Conti a Sezioni Riunite aveva ritenuto che il diritto a corrispondere la doppia indennità (almeno fino al momento della definizione di assegno accessorio) fosse legittimo solo a certe condizioni, quali quella del pensionato che presta opera retribuita presso terzi e che tale retribuzione, al lordo dell'Irpef ed al netto dell'i.i.s., non superi il limite corrispondente all'importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di nulla tenenza dei congiunti ai fini della reversibilità delle pensioni ordinarie.
Successivamente interpellata, la Consulta ha sostanzialmente confermato che, in assenza di un intervento del legislatore che stabilisca il limite entro il quale può essere applicato il divieto, è fondato il diritto alla percezione della doppia indennità sia sul cumulo di più pensioni, di pensione e trattamento economico di servizio, sulla 13° mensilità.
Analoga considerazione è stata recentemente espressa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti. A tutti gli interessati è consigliato il ricorso amministrativo nei confronti dei rispettivi Enti di Previdenza.

La Segreteria Generale



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