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Al
momento in cui questa edizione del "Cicerone" giungerà
nelle case di tutti i nostri associati, il testo definitivo relativo alla
Legge di Bilancio dello Stato dell'anno 2003 non sarà, molto probabilmente,
ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo approvato alla Camera dei Deputati l'undici novembre scorso in
prima lettura, sottoposto successivamente all'esame ed all'approvazione
del Senato tornerà per la terza lettura nell'Aula di Montecitorio.
Legittimo dunque fare le dovute considerazioni solo sul testo definitivo,
anche se la sensazione che emerge da più parti è che al
documento licenziato dalla Camera non saranno apportate significative
modifiche tali da stravolgere l'impianto iniziale.
La manovra impostata su 20 miliardi di euro, che ha avuto il via libera
dalla Camera, è racchiusa in un documento di 68 articoli e in 6
tabelle (dalla A alla F).
Disposizioni, proroghe, spese, oneri, interventi, finanziamenti che hanno
tutti particolare importanza
nelle loro valutazioni e che non mancheremo sicuramente di esprimerle
in tempi successivi. Oggi vogliamo soffermarci su tre aspetti che riteniamo
di maggiore attualità ed inclusi nel testo:
la
vigenza triennale dei contratti di lavoro dei ferrovieri;
il pacchetto relativo all'Irpef ed alle deduzioni;
il
cumulo tra pensioni e redditi.
Essere riusciti ad inserire
nuovamente nella Legge di Bilancio il finanziamento per l'approvazione
della norma relativa alla triennalità non è stato
semplice, considerato l'ostruzionismo attuato, nel corso del corrente
anno, da parte di personaggi che non rientrano nella sfera degli organismi
parlamentari. Anzi, proprio l'unanime consenso che riscuote la volontà
politica di emanare il provvedimento legislativo è la giusta risposta
a chi ripetutamente tenta di ostacolarne l'approvazione. Siamo fortemente
impegnati ad utilizzare, nel più breve tempo possibile, lo strumento
regolamentare parlamentare riferito alla legislativa in Commissione,
che se attuata, dimezzerà i tempi di approvazione, evitando così
lungaggini burocratiche dovute alla discussione in Aula.
Va inoltre ricordato che, per il varo della Legge, esistono già
i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia
e Trasporti e che a breve arriverà anche quello della Commissione
Bilancio.
L'articolo 2 della manovra
introduce nuovi criteri di determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Cambiano le aliquote ed i scaglioni di reddito, viene
introdotta una area cosiddetta no tax, le detrazioni da lavoro
e pensione vengono trasformate in deduzioni del reddito. Alla luce di
quanto previsto in finanziaria:
a)
la nuova Irpef sarà così determinata:
- 23 % su scaglioni di reddito fino a 15.000
€;
- 29 % su scaglioni di reddito compresi tra 15.000
e 29.000 €;
- 31 % su scaglioni di reddito compresi tra 29.000
e 32.600 €;
- 39 % su scaglioni di reddito compresi tra 32.600
e 70.000 €,
- 45 % sui redditi oltre 70.000 €;
b) le deduzioni per i redditi fino a 26.000 € sono quantificati in:
- 3.000 € per tutti; - 7.500 € per i
lavoratori dipendenti;
- 7.000 € per i pensionati;
- 4.500 € per i lavoratori autonomi e le
imprese minori;
Queste deduzioni chiamate anche "no tax area" diminuiscono in
misura proporzionale al crescere del reddito e si annullano del tutto
per i redditi superiori ai 26.000 €.
Ci rendiamo conto che si tratta di un complicatissimo metodo di calcolo
che graverà sui sostituti d'imposta e che renderà difficoltoso
il compito degli operatori dei centri di assistenza fiscale all'atto della
dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 (730/2004 - unico 2004).
A decorrere dal 01 gennaio 2003,
il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro e pensione
di anzianità è estesa anche ai casi di anzianità
contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore
abbia compiuto 58 anni di età.
Questi requisiti debbono essere posseduti all'atto del pensionamento.
L'attuale normativa che regola il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
è molto complessa e prevede norme diverse a seconda che la pensione
sia stata erogata entro il 31 dicembre 1994 o successivamente.
I casi più significativi sono:
nel
caso di pensione di vecchiaia, i titolari andati in pensione con una età
anagrafica di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini possono svolgere
attività lavorativa extra sia autonoma che dipendente senza subire
nessuna decurtazione della pensione;
analogo
beneficio è concesso ai titolari di pensione di anzianità
o di assegno d'invalidità a condizione che abbiano al loro attivo
almeno quaranta anni o più di contributi, tenendo presente che
nel calcolo dei 40 anni entrano a far parte anche i contributi versati
a titolo di contribuzione obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa
ed anche quelli versati dopo la decorrenza della pensione;
in casi di pensionamento entro il 1994, nessun taglio alla pensione è
attuata solo nel caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo;
per le pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 01/01/1995 e 30/09/1996
(31/12/1996 per i lavoratori autonomi) queste sono cumulabili con redditi
da lavoro autonomo a condizione che i requisiti di assicurazione e contribuzione
siano stati maturati entro il 1994.
Normative maggiormente complesse riguardano i casi di:
a)
lavoratori dipendenti andati in pensione nel 1997;
b) pensioni di anzianità o assegno di invalidità ottenuti
con meno di quaranta anni di contributi;
c) assegno di invalidità cumulato a redditi da lavoro dipendente,
autonomo o d'impresa superiore a determinati limiti;
d) pensioni contributive cumulate con eventuali redditi da lavoro in relazione
all'età.
Alla luce di tutte queste profonde innovazioni che le regole del cumulo
hanno subito in questi anni, diventa più che necessaria l'emanazione
di un provvedimento semplice e di facile interpretazione già nella
legge finanziaria del 2003.
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