Per anni la Corte Europea del Diritti Umani è stata investita dai ricorsi italiani contro la giustizia lumaca.
Basti pensare che nel 2001 su 417 sentenze pronunciate ben 248 riguardavano la condanna allo Stato Italiano. Due terzi dei ricorsi depositati riguardano inoltre la violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei Diritti Umani che sancisce tempi ragionevoli per un processo.
Per evitare che, con oltre 12.000 ricorsi pendenti davanti alla Corte di Strasburgo, l'Italia fosse chiamata ad affrontare un vero e proprio processo di infrazione della Convenzione, il 24 marzo 2001 è nata la Legge per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e la modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, la cosiddetta Legge Pinto. Un vero fallimento!!!
Già nel primo anno di applicazione, questa Legge ha messo in evidenza tutti i propri limiti, finendo per riversare davanti alle Corti d'Appello o alla Cassazione il caos preesistente davanti alla Corte Europea. L'intasamento della Corte d'Appello ha costretto il Governo ad emanare una nuova riforma i cui contenuti sono riportati nel decreto legge omnibus attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in Legge dello Stato.
La novità sta nel fatto che l'Avvocatura dello Stato ha la potestà di provvedere direttamente ad una soluzione transattiva della controversia.
Al cittadino ricorrente, prima di attivare un processo, verrà data facoltà di accettare una somma per l'equo indennizzo con il relativo pagamento entro novanta giorni dalla firma della transazione. I parametri cui l'Avvocatura dovrà attenersi per stabilire l'entità dell'indennizzo dovranno tener conto della durata, della tipologia, dell'esito del procedimento. In attesa di questa Legge di riforma, le allarmanti decisioni della Suprema Corte di Cassazione rischiano di obbligare i cittadini italiani a rivolgersi nuovamente alla Corte Europea. E' infatti di questi giorni la sentenza che, contrariamente a quanto da sempre sostenuto dalla stessa Corte dei Diritti, ha stabilito che, il cittadino è tenuto a dare le prove del danno subito, affermando inoltre che la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo non costituisce un danno tale da non dovere essere provato.
La Corte di Cassazione entra addirittura nel merito delle norme della Legge 89/2001, che stabiliscono una ragionevole durata del processo, sostenendo che le stesse non sono utilizzabili come strumento di controllo della durata del singolo processo. Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, non è stato introdotto una garanzia al singolo, strutturata in termini di diritto soggettivo, e pertanto il cittadino che intende ottenere il risarcimento previsto dalla Legge Pinto, deve dimostrare i danni che sono derivati dalla durata del processo.
Considerazioni che non potevano non avere riflessi circa l'inadempienza dell'Italia agli obblighi assunti nell'Unione Europea, tenuto conto che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è recepita nei trattati di Maastricht e nella Carta di Nizza.
Resta solo da sperare che il decreto legge al vaglio delle Camere, al più presto approvato, metta fine ad una indecorosa piaga che attanaglia il nostro paese.

Giuseppe Torrente


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