
Per
anni la Corte Europea del Diritti Umani è stata investita dai
ricorsi italiani contro la giustizia lumaca.
Basti pensare che nel 2001 su 417 sentenze pronunciate ben 248 riguardavano
la condanna allo Stato Italiano. Due terzi dei ricorsi depositati
riguardano inoltre la violazione dell'articolo 6 della Convenzione
dei Diritti Umani che sancisce tempi ragionevoli per un processo.
Per evitare che, con oltre 12.000 ricorsi pendenti davanti alla Corte
di Strasburgo, l'Italia fosse chiamata ad affrontare un vero e proprio
processo di infrazione della Convenzione, il 24 marzo 2001 è
nata la Legge per l'equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e la modifica dell'articolo 375 del
codice di procedura civile, la cosiddetta Legge Pinto. Un vero
fallimento!!!
Già
nel primo anno di applicazione, questa Legge ha messo in evidenza
tutti i propri limiti, finendo per riversare davanti alle Corti d'Appello
o alla Cassazione il caos preesistente davanti alla Corte Europea.
L'intasamento della Corte d'Appello ha costretto il Governo ad emanare
una nuova riforma i cui contenuti sono riportati nel decreto legge
omnibus attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in
Legge dello Stato.
La novità sta nel fatto che l'Avvocatura dello Stato ha la
potestà di provvedere direttamente ad una soluzione transattiva
della controversia.
Al cittadino ricorrente, prima di attivare un processo, verrà
data facoltà di accettare una somma per l'equo indennizzo con
il relativo pagamento entro novanta giorni dalla firma della transazione.
I parametri cui l'Avvocatura dovrà attenersi per stabilire
l'entità dell'indennizzo dovranno tener conto della durata,
della tipologia, dell'esito del procedimento. In attesa di questa
Legge di riforma, le allarmanti decisioni della Suprema Corte di Cassazione
rischiano di obbligare i cittadini italiani a rivolgersi nuovamente
alla Corte Europea. E' infatti di questi giorni la sentenza che, contrariamente
a quanto da sempre sostenuto dalla stessa Corte dei Diritti, ha stabilito
che, il cittadino è tenuto a dare le prove del danno subito,
affermando inoltre che la lesione del diritto alla ragionevole
durata del processo non costituisce un danno tale da non dovere essere
provato.
La Corte di Cassazione entra addirittura nel merito delle norme della
Legge 89/2001, che stabiliscono una ragionevole durata del processo,
sostenendo che le stesse non sono utilizzabili come strumento di controllo
della durata del singolo processo. Di conseguenza, secondo la Suprema
Corte, non è stato introdotto una
garanzia al singolo, strutturata in termini di diritto soggettivo,
e pertanto il cittadino che intende ottenere il risarcimento previsto
dalla Legge Pinto, deve dimostrare i danni che sono derivati dalla
durata del processo.
Considerazioni che non potevano non avere riflessi circa l'inadempienza
dell'Italia agli obblighi assunti nell'Unione Europea, tenuto conto
che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è
recepita nei trattati di Maastricht e nella Carta di Nizza.
Resta solo da sperare che il decreto legge al vaglio delle Camere,
al più presto approvato, metta fine ad una indecorosa piaga
che attanaglia il nostro paese.
Giuseppe
Torrente