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Nonostante
siano trascorsi anni dalla sua introduzione nella normativa
socio-economica italiana, potremmo ancora dire, parafrasando Manzoni: “ISEE,
chi era costui?”. Cerchiamo allora di spiegare meglio, anche se
succintamente:
1.
Cosa è
L’ISEE, meglio conosciuto forse come Riccometro, è uno
strumento, introdotto con il Decreto Legislativo 31.3.98 n.109 e
successivamente modificato e reso operativo con il Decreto Legislativo
3.5.2000 n. 130, attraverso il quale è possibile valutare la situazione
economica di un nucleo familiare. (Salvo casi particolari il nucleo
familiare si identifica con la famiglia anagrafica).
E’ uno strumento semplice, di facile leggibilità e visibilità per gli
utenti, che permette di individuare - seguendo una procedura
di calcolo basata su criteri omogenei, unificati su tutto il territorio
nazionale, e prevista dalla normativa succitata - un ben
determinato valore numerico, oggi espresso in euro.
Non è, però, una semplice somma dei vari
redditi o cespiti posseduti da tutti i componenti della
famiglia, ma, dovendo tenere conto sia di elementi economici che
socio-sanitari del nucleo familiare, è il
risultato di una studiata correlazione fra i sotto elencati parametri:
q
Numero componenti nucleo familiare
q
Presenza nel nucleo di persone con handicap permanente o
invalidità superiore al 66%
q
Presenza di un solo genitore con figli minori
q
Presenza di figli minori con entrambi i genitori
impegnati in attività di lavoro o di impresa
q
Patrimonio Immobiliare (PI)
(valore ICI di case e terreni posseduti al 31 dicembre dell’anno
precedente) al netto o dell’eventuale mutuo ancora da pagare o di una
franchigia di 51.645,69 euro per la casa di abitazione
q
Patrimonio Mobiliare (PM)
(depositi e c/c bancari/postali, BOT, azioni, etc.) posseduto al 31
dicembre dell’anno precedente al netto di una franchigia di 15.493,71
euro
q
Reddito Complessivo (RC)
dei componenti del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi IRPEF,
redditi agrari IRAP e Rendimento
Patrimonio Mobiliare (RPM) (cioè,
oggi, il 5,04% del patrimonio mobiliare), al 31 dicembre dell’anno
precedente
q
Canone annuo di locazione (DC)
per la casa di abitazione fino ad un massimo di 5.164,57 euro, purché il
contratto di affitto risulti regolarmente registrato.
2.
Come si calcola
Il
patrimonio (mobiliare più immobiliare – sigla ISP)
entra nel conteggio solo nella misura del 20%, il reddito complessivo,
depurato del canone di locazione, prende il nome di Indicatore Situazione
Reddituale (ISR), mentre i dati dei
primi quattro parametri, combinati tra loro, danno luogo alla cosiddetta “scala
di equivalenza”, che individua un coefficiente (sigla
SE), che aumenta all’aumentare dei componenti del nucleo
(vedi tabella sottostante):
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Componenti
nucleo familiare
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Coefficiente(SE)
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Maggiorazioni
del coefficiente SE
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1
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1
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a)
maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo
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2
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1,57
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b)
maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli
minori e di un solo genitore;
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3
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2,04
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c)
maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente, di cui all’art. 3, comma 3, legge 5.2.92n. 104, o
con invalidità superiore al 66%
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4
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2,46
|
c)
maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente, di cui all’art. 3, comma 3, legge 5.2.92n. 104, o
con invalidità superiore al 66%
|
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5
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2,85
|
d)
maggiorazione di 0,2 per nuclei con figli minori in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro o di
impresa.
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6
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3,2
|
d)
maggiorazione di 0,2 per nuclei con figli minori in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro o di
impresa.
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Secondo
la normativa il calcolo effettivo dell’ISEE è di competenza degli Enti
erogatori, dei CAF (Centri Assistenza Fiscale) o dell’INPS, che poi, in
definitiva, è l’unica autorizzata, disponendo di una specifica banca
dati, a certificarne la validità.
Se,
però, volessimo, solo a titolo esemplificativo, provare ad effettuarne il
calcolo, utilizzando le sigle dei parametri summenzionati, la formula da
applicare sarà:
ISEE
= ISR + 20% ISP Þ ISEE = ISE
dove l’ISE individua l’Indicatore
SE SE
della Situazione Economica.
Esempio
di calcolo:
Nucleo composto da n. 4 persone, senza minori e senza disabili
- patrimonio mobiliare € 4.500 - patrimonio
immobiliare € 56.288 - casa di proprietà - IRPEF € 10.931
IRAP € 0 - canone di locazione (DC) € 0 - Rendimento Patr. Mob. (RPM)
€ 226,80 Essendo
ISR = IRPEF+IRAP+RPM-DC
ISP
= PI-51.645,69+PM-15.493,71
Si
avrà: ISR = 11.157,80
ISP = 5.154,30
SE = 2,46
11.157,80 + 20% 5.154,30 12.192,71 (ISE)
Per
cui
ISEE = 11.157,80+20%
5.154,30 =
12.192,71
(ISE) =
4.956,39
2,46
2,46
Come
si può notare il valore dell’ISEE è molto più basso della somma dei
redditi posseduti, risultando quasi irrilevante il contributo fornito dai
redditi patrimoniali.
3.
A cosa serve
In un sistema equo di offerta di servizi sociali, l’ISEE
serve per calcolare la capacità di ogni singolo cittadino a partecipare
alle spese per il costo dei servizi di pubblica utilità e, più in
generale, per determinare il diritto a richiedere ed usufruire di
prestazioni agevolate.
Permette, in altre parole, agli Enti erogatori di servizi (Stato, Regioni,
Comuni, INPS, INPDAP, ASL, Scuole, IACP, etc.) di poter assicurare ai
soggetti ed ai nuclei più deboli una omogenea ed equa priorità di
accesso a provvidenze/servizi di pubblica utilità e/o a prestazioni
sociali agevolate, nel rispetto delle fasce economiche prefissate in modo
discrezionale dagli stessi Enti. Ed è proprio nell’ambito
dell’applicazione locale dello strumento ISEE che si esplica al meglio
il potere degli Enti erogatori, potendo quest’ultimi fissare (e
modificare) non solo i valori indicatori socio-economici ritenuti soglia
non superabile per accedere alle varie tipologie di prestazioni agevolate,
ma anche determinare criteri diversi da quelli standard nella definizione
del nucleo familiare.
Le più comuni prestazioni sociali/assistenziali, alle quali si può
accedere, nel rispetto, come già detto, della normativa ISEE e delle
fasce/condizioni socio-economiche fissate da ogni singolo Ente erogatore,
sono:
Ø
assegno di maternità,
concesso dall’INPS (tramite il Comune);
Ø
assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli, concesso dall’INPS (tramite il Comune);
Ø
asili nido ed altri servizi
educativi per l’infanzia, offerti da Comuni, Regioni,
Stato;
Ø
servizi sportivi e
culturali, offerti dai Comuni;
Ø
prestazioni scolastiche
(borse di studio, libri scolastici, scuolabus, etc.), previste
per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori ed
erogate da vari Enti (Comuni, Regioni, Stato, etc.);
Ø
mense scolastiche,
erogate da vari Enti (Comuni, Regioni, Stato, etc.);
Ø
prestazioni per il diritto
allo studio universitario, erogate da Università pubbliche o
private;
Ø
agevolazioni per tasse
universitarie, erogate da Università pubbliche o
private;
Ø
assistenza domiciliare,
erogata da Comuni e ASL;
Ø
soggiorni climatici per
anziani, offerti dagli Enti Locali;
Ø
centri estivi per minori,
offerti dagli Enti Locali;
Ø
centri estivi per orfani e
figli di iscritti ad Istituti specifici (es. INPDAP);
Ø
assistenza economica,
concessa dagli Enti Locali;
Ø
sconti su tasse locali,
concessi dagli Enti Locali;
Ø
canone agevolato per
affitto immobili, concesso da vari Istituti/Fondazioni
(es. IACP);
Ø
prestazioni infermieristiche
specifiche, erogate dalle ASL;
Ø
servizi di pubblica utilità:
telefono, luce, gas, trasporti, etc:
es: - tariffe telefoniche ridotte del 50% sul canone di
abbonamento;
-
contributi ai cittadini in condizioni economiche disagiate concessi dai
Comuni per
alleggerire
le spese sostenute per il consumo del gas;
-
tariffe elettriche o dei trasporti agevolate;
E’ bene ricordare che le informazioni sulle varie tipologie di
prestazione agevolata e sui requisiti economici e socio-sanitari da
rispettare devono essere acquisite, di volta in volta, direttamente presso
i singoli Enti erogatori, essendo offerte a loro discrezione.
Sono invece esclusi dalla normativa ISEE: l’integrazione
della pensione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni,
l’assegno e la pensione sociale e d’invalidità civile, l’indennità
di accompagnamento ed ogni altra prestazione previdenziale.
4.
Come e a chi si richiede
La
normativa prevede:
- la
compilazione, da parte del cittadino interessato di una Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), con l’assistenza gratuita degli Enti
erogatori, dei CAF o dell’INPS, contenente informazioni sul proprio
nucleo familiare, sui redditi ed sul patrimonio di tale nucleo. Detta
dichiarazione, avente validità annuale, una volta firmata, avrà
valore di autocertificazione;
- la
presentazione della DSU, redatta esclusivamente secondo il tracciato
previsto dal modello-tipo, direttamente agli Enti erogatori delle
prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai CAF, alle sedi INPS presenti
sul territorio in qualunque momento dell’anno. Entro il
periodo di validità potrà essere presentata una nuova DSU in
presenza di cambiamenti nelle condizioni familiari ed economiche. Le
modalità di presentazione sono:
Ø
consegna a mano all’addetto dell’Ufficio e
sottoscrizione della dichiarazione in sua presenza;
Ø
trasmissione all’Ufficio con firma autenticata,
corredata da fotocopia del documento di riconoscimento se inviata
tramite fax;
- la
presentazione della domanda per ottenere le prestazioni sociali
agevolate direttamente all’Ente erogatore;
- il
rilascio gratuito da parte dei soggetti che hanno ricevuto la DSU
di un’attestazione provvisoria, contenente le informazioni
riportate nella stessa DSU, gli elementi necessari al calcolo dell’ISEE
ed il risultato del calcolo sia per l’ISE che per l’ISEE;
- la
trasmissione (da parte degli Enti riceventi) dei dati della
DSU al sistema informativo dell’INPS, mediante la procedura
informatizzata predisposta dall’Istituto;
- il
rilascio gratuito, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori, ai
CAF ed al dichiarante di una definitiva attestazione;
- la
possibilità di utilizzare sia l’attestazione che la dichiarazione
sostitutiva, nel periodo di validità, da parte di ogni componente il
nucleo familiare.
Controlli
formali e sostanziali sulla veridicità dei dati possono essere effettuati
dagli Enti erogatori, dall’INPS e dalla Guardia di Finanza.
Considerazioni
finali
La dichiarazione del proprio ISEE, obbligatoria solo nel
momento in cui una persona intende richiedere una prestazione agevolata
per sé o per un congiunto del medesimo nucleo familiare, non comporta
alcuna spesa per il cittadino e può essere richiesta in qualunque momento
dell’anno. Chi non desidera dichiarare la propria situazione economica
pagherà ovviamente rette/tariffe intere, senza agevolazioni.
Sono, quindi, interessati all’ISEE tutti i cittadini, in particolare
quelli che intendono usufruire di agevolazioni, facilitazioni e sconti su
tutte quelle prestazioni/servizi sociali o assistenziali a domanda
individuale, che prevedono una compartecipazione alla spesa.
Sia per l’assistenza nella compilazione della DSU che per il calcolo
dell’ISEE ed il rilascio dell’attestazione (provvisoria prima e
definitiva poi), nonché per la consegna dei modelli RED, è possibile
rivolgersi alle sedi del nostro Sindacato che, tramite il proprio CAF, è
in grado di fornire tempestiva e qualificata assistenza.
Giorgio
Vagaggini
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