Nonostante siano trascorsi anni dalla sua introduzione nella normativa socio-economica italiana, potremmo ancora dire, parafrasando Manzoni: “ISEE, chi era costui?”. Cerchiamo allora di spiegare meglio, anche se succintamente:

1.      Cosa è
L’ISEE, meglio conosciuto forse come Riccometro, è uno strumento, introdotto con il Decreto Legislativo 31.3.98 n.109 e successivamente modificato e reso operativo con il Decreto Legislativo 3.5.2000 n. 130, attraverso il quale è possibile valutare la situazione economica di un nucleo familiare. (Salvo casi particolari il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica).
E’ uno strumento semplice, di facile leggibilità e visibilità per gli utenti, che permette di individuare  -  seguendo una procedura di calcolo basata su criteri omogenei, unificati su tutto il territorio nazionale, e prevista dalla normativa succitata  -  un ben determinato valore numerico, oggi espresso in euro.
Non è, però, una semplice somma dei vari redditi o cespiti posseduti da tutti i componenti  della famiglia, ma, dovendo tenere conto sia di elementi economici che socio-sanitari del nucleo familiare, è il risultato di una studiata correlazione fra i sotto elencati parametri:

q       Numero componenti nucleo familiare
q       Presenza nel nucleo di persone con handicap permanente o invalidità superiore al 66%
q       Presenza di un solo genitore con figli minori
q       Presenza di figli minori con entrambi i genitori impegnati in attività di lavoro o di impresa
q       Patrimonio Immobiliare (PI) (valore ICI di case e terreni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente) al netto o dell’eventuale mutuo ancora da pagare o di una franchigia di 51.645,69 euro per la casa di abitazione
q       Patrimonio Mobiliare (PM) (depositi e c/c bancari/postali, BOT, azioni, etc.) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente al netto di una franchigia di 15.493,71 euro
q       Reddito Complessivo (RC) dei componenti del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi IRPEF, redditi agrari IRAP e Rendimento Patrimonio Mobiliare (RPM) (cioè, oggi, il 5,04% del patrimonio mobiliare), al 31 dicembre dell’anno precedente
q       Canone annuo di locazione (DC) per la casa di abitazione fino ad un massimo di 5.164,57 euro, purché il contratto di affitto risulti regolarmente registrato.

2.      Come si calcola

Il patrimonio (mobiliare più immobiliare – sigla ISP) entra nel conteggio solo nella misura del 20%, il reddito complessivo, depurato del canone di locazione, prende il nome di Indicatore Situazione Reddituale (ISR), mentre i dati dei primi quattro parametri, combinati tra loro, danno luogo alla cosiddetta “scala di equivalenza”, che individua un coefficiente (sigla SE), che aumenta all’aumentare dei componenti del nucleo (vedi tabella sottostante):

Componenti
nucleo familiare

Coefficiente(SE)

Maggiorazioni del coefficiente SE

1

1

a) maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo

2

1,57

b) maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

3

2,04

c) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, di cui all’art. 3, comma 3, legge 5.2.92n. 104, o con invalidità superiore al 66%

4

2,46

c) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, di cui all’art. 3, comma 3, legge 5.2.92n. 104, o con invalidità superiore al 66%

5

2,85

d) maggiorazione di 0,2 per nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro  o  di  impresa.

6

3,2

 d) maggiorazione di 0,2 per nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro  o  di  impresa.

Secondo la normativa il calcolo effettivo dell’ISEE è di competenza degli Enti erogatori, dei CAF (Centri Assistenza Fiscale) o dell’INPS, che poi, in definitiva, è l’unica autorizzata, disponendo di una specifica banca dati, a certificarne la validità.

Se, però, volessimo, solo a titolo esemplificativo, provare ad effettuarne il calcolo, utilizzando le sigle dei parametri summenzionati, la formula da applicare sarà:

ISEE = ISR + 20% ISP  Þ    ISEE = ISE      dove l’ISE individua l’Indicatore
      
               SE                                    SE         della Situazione Economica.

Esempio di calcolo:
Nucleo composto da n. 4 persone, senza minori e senza disabili  - patrimonio mobiliare  €  4.500  -  patrimonio immobiliare €  56.288 - casa di proprietà - IRPEF  € 10.931  IRAP € 0 - canone di locazione (DC) € 0 - Rendimento Patr. Mob. (RPM) €  226,80
Essendo ISR = IRPEF+IRAP+RPM-DC

ISP = PI-51.645,69+PM-15.493,71

Si avrà:  ISR = 11.157,80                  ISP =  5.154,30                      SE = 2,46

                                     11.157,80 + 20% 5.154,30       12.192,71 (ISE)

Per cui             ISEE = 11.157,80+20% 5.154,30 = 12.192,71 (ISE) = 4.956,39
                                                      2,46                                 2,46

Come si può notare il valore dell’ISEE è molto più basso della somma dei redditi posseduti, risultando quasi irrilevante il contributo fornito dai redditi patrimoniali.

3.      A cosa serve
In un sistema equo di offerta di servizi sociali, l’ISEE serve per calcolare la capacità di ogni singolo cittadino a partecipare alle spese per il costo dei servizi di pubblica utilità e, più in generale, per determinare il diritto a richiedere ed usufruire di prestazioni agevolate.
Permette, in altre parole, agli Enti erogatori di servizi (Stato, Regioni, Comuni, INPS, INPDAP, ASL, Scuole, IACP, etc.) di poter assicurare ai soggetti ed ai nuclei più deboli una omogenea ed equa priorità di accesso a provvidenze/servizi di pubblica utilità e/o a prestazioni sociali agevolate, nel rispetto delle fasce economiche prefissate in modo discrezionale dagli stessi Enti. Ed è proprio nell’ambito dell’applicazione locale dello strumento ISEE che si esplica al meglio il potere degli Enti erogatori, potendo quest’ultimi fissare (e modificare) non solo i valori indicatori socio-economici ritenuti soglia non superabile per accedere alle varie tipologie di prestazioni agevolate, ma anche determinare criteri diversi da quelli standard nella definizione del nucleo familiare.
Le più comuni prestazioni sociali/assistenziali, alle quali si può accedere, nel rispetto, come già detto, della normativa ISEE e delle fasce/condizioni socio-economiche fissate da ogni singolo Ente erogatore, sono:
Ø      assegno di maternità, concesso dall’INPS (tramite il Comune);
Ø      assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli, concesso dall’INPS (tramite il Comune);
Ø      asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia, offerti da Comuni, Regioni, Stato;
Ø      servizi sportivi e culturali, offerti dai Comuni;
Ø      prestazioni scolastiche (borse di studio, libri scolastici, scuolabus, etc.), previste per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori ed erogate da vari Enti (Comuni, Regioni, Stato, etc.);
Ø      mense scolastiche, erogate da vari Enti (Comuni, Regioni, Stato, etc.);
Ø      prestazioni per il diritto allo studio universitario, erogate da Università pubbliche o private;
Ø      agevolazioni per tasse universitarie, erogate da Università pubbliche o private;
Ø      assistenza domiciliare, erogata da Comuni e ASL;
Ø      soggiorni climatici per anziani, offerti dagli Enti Locali;
Ø      centri estivi per minori, offerti dagli Enti Locali;
Ø      centri estivi per orfani e figli di iscritti ad Istituti specifici (es. INPDAP);
Ø      assistenza economica, concessa dagli Enti Locali;
Ø      sconti su tasse locali, concessi dagli Enti Locali;
Ø      canone agevolato per  affitto immobili, concesso da vari Istituti/Fondazioni (es. IACP);
Ø      prestazioni infermieristiche specifiche, erogate dalle ASL;
Ø      servizi di pubblica utilità: telefono, luce, gas, trasporti, etc:
es: - tariffe telefoniche ridotte del 50% sul canone di abbonamento;
     - contributi ai cittadini in condizioni economiche disagiate concessi dai Comuni per         alleggerire le spese sostenute per il consumo del gas;
     - tariffe elettriche o dei trasporti agevolate;
E’ bene ricordare che le informazioni sulle varie tipologie di  prestazione agevolata  e sui requisiti economici e socio-sanitari da rispettare devono essere acquisite, di volta in volta, direttamente presso i singoli Enti erogatori, essendo offerte a loro discrezione. 
Sono invece esclusi dalla normativa ISEE: l’integrazione della pensione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno e la pensione sociale e d’invalidità civile, l’indennità di accompagnamento ed ogni altra prestazione previdenziale.

4.      Come e a chi si richiede

       La normativa prevede:

  • la compilazione, da parte del cittadino interessato di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con l’assistenza gratuita degli Enti erogatori, dei CAF o dell’INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi ed sul patrimonio di tale nucleo. Detta dichiarazione, avente validità annuale, una volta firmata, avrà valore di autocertificazione;
  •  la presentazione della DSU, redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo, direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai CAF, alle sedi INPS presenti sul territorio  in qualunque momento dell’anno. Entro il periodo di validità potrà essere presentata una nuova DSU in presenza di cambiamenti nelle condizioni familiari ed economiche. Le modalità di presentazione sono:
    Ø      consegna a mano all’addetto dell’Ufficio e sottoscrizione della dichiarazione in sua presenza;
    Ø      trasmissione all’Ufficio con firma autenticata, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento se inviata tramite fax;
  • la presentazione della domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate direttamente all’Ente erogatore;
  • il rilascio gratuito da parte dei soggetti che hanno ricevuto la DSU di un’attestazione provvisoria, contenente le informazioni riportate nella stessa DSU, gli elementi necessari al calcolo dell’ISEE ed il risultato del calcolo sia per l’ISE che per l’ISEE;
  • la trasmissione (da parte degli Enti riceventi) dei dati della DSU al sistema informativo dell’INPS, mediante la procedura informatizzata predisposta dall’Istituto;
  • il rilascio gratuito, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori, ai CAF ed al dichiarante di una definitiva attestazione;
  • la possibilità di utilizzare sia l’attestazione che la dichiarazione sostitutiva, nel periodo di validità, da parte di ogni componente il nucleo familiare.

Controlli formali e sostanziali sulla veridicità dei dati possono essere effettuati dagli Enti erogatori, dall’INPS e dalla Guardia di Finanza.

Considerazioni finali
La dichiarazione del proprio ISEE, obbligatoria solo nel momento in cui una persona intende richiedere una prestazione agevolata per sé o per un congiunto del medesimo nucleo familiare, non comporta alcuna spesa per il cittadino e può essere richiesta in qualunque momento dell’anno. Chi non desidera dichiarare la propria situazione economica pagherà ovviamente rette/tariffe intere, senza agevolazioni.
Sono, quindi, interessati all’ISEE tutti i cittadini, in particolare quelli che intendono usufruire di agevolazioni, facilitazioni e sconti su tutte quelle prestazioni/servizi sociali o assistenziali a domanda individuale, che prevedono una compartecipazione alla spesa.
Sia per l’assistenza nella compilazione della DSU che per il calcolo dell’ISEE ed il rilascio dell’attestazione (provvisoria prima e definitiva poi), nonché per la consegna dei modelli RED, è possibile rivolgersi alle sedi del nostro Sindacato che, tramite il proprio CAF, è in grado di fornire tempestiva e qualificata assistenza.

Giorgio Vagaggini

 



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