L’articolo 25 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151 nel regolare le disposizioni in materia  di accredito figurativo e di riscatto, rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenuta al di fuori di un qualsiasi rapporto di lavoro, aveva sollevato una serie di dubbi interpretativi che sono stati posti al vaglio della Corte Costituzionale. Questa ultima con Ordinanza pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo 16 settembre 1996 n° 564 ha costretto gli Istituti di Previdenza a riconsiderare le disposizioni precedentemente emanate, riconoscendo la facoltà dell’accredito figurativo, nella durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria, e facoltativa. Tutto quanto a prescindere della circostanza che l’evento da riconoscere si collocasse temporalmente successivamente al 1 gennaio 1994, alla sola condizione che l’interessato potesse far valere il requisito di 5 anni di contribuzione. Sostanzialmente viene riconosciuto il diritto ai benefici previdenziali anche per le mamme che hanno partorito in anni in cui non avevano un impiego. I periodi di astensione obbligatoria del lavoro prima dell’entrata in vigore della Legge 1204/71 erano così stabiliti:
a) per le addette all’industria: tre mesi precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto;
b) per le addette ai lavori agricoli: otto settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto;
c) per le addette ad altri lavori subordinati, con esclusione delle lavoratrici a domicilio e delle lavoratrice addette ai servizi domestici: sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto.


Il decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151 riconosce la copertura del periodo mediante l’accredito di contributi figurativi senza nessun onere a carico. Per la donna, un trattamento equivalente al riscatto del servizio militare svolto dall’uomo. Per quanto riguarda invece i periodi relativi alle assenze facoltative post partum, sempre in assenza di rapporto di lavoro, le disposizioni sono un po’ più complesse ed in certi casi favoriscono oltre alla mamma anche il papà:
1)      per il periodo compreso tra il 4 gennaio 1951 ed il 17 dicembre 1977, nel rispetto della Legge 860/1950, il riconoscimento spetta esclusivamente alla madre e non può eccedere la durata di sei mesi (oltre le otto settimane obbligatorie) collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino;
2)      con l’emanazione della Legge 9 dicembre 1977 n° 903, in vigore dal 18 dicembre 1977, il diritto di assentarsi dal lavoro, sempre per sei mesi entro il primo anno di vita del nascituro, è stato riconosciuto anche al padre in alternativa alla madre. Conseguentemente, il diritto al riscatto è possibile alternativamente a ciascun genitore per le maternità/paternità fino alla data del 27 marzo 2000;
3)      per gli eventi collocabili in applicazione della Legge 8 marzo 2000 n° 53, il riscatto dei periodo corrispondenti all’astensione facoltativa è possibile sulla base dei criteri, limiti temporali e stessi soggetti individuati per le maternità/paternità intervenute in costanza di rapporto di lavoro.


La citata Legge 53/2000 riconosce al padre il diritto alla fruizione dell’astensione facoltativa introducendo nuovi limiti quali otto anni dell’età del bambino, sei/sette mesi il periodo fruibile e dieci mesi elevabili ad undici i limiti temporali complessivi per i casi di astensione da parte di entrambi i genitori. A detta degli Enti di previdenza, la domanda di riscatto andrebbe presentata (il condizionale è d’obbligo) in costanza di rapporto di lavoro ovvero entro 90 giorni dalla cessazione del servizio. Per coloro i quali sono collocati a riposo per limiti di età, la stessa domanda va inoltrata almeno due anni prima, pena la decadenza. In caso di morte dell’interessato, i superstiti aventi diritto alla pensione sono titolati alla presentazione della domanda. Una vera rivoluzione nel riconoscimento dell’accredito figurativo e del riscatto dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, sicuramente molto complesse nella autentica interpretazione cui le sedi S.A.PENS. sono in grado di dare risposte concrete.

Giuseppe Chiazzese

 

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