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L’articolo
25 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151 nel regolare le
disposizioni in materia di accredito figurativo e di riscatto,
rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per
maternità avvenuta al di fuori di un qualsiasi rapporto di lavoro, aveva
sollevato una serie di dubbi interpretativi che sono stati posti al vaglio
della Corte Costituzionale. Questa ultima con Ordinanza pronunciata nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 comma 4 del
Decreto Legislativo 16 settembre 1996 n° 564 ha costretto gli Istituti di
Previdenza a riconsiderare le disposizioni precedentemente emanate,
riconoscendo la facoltà dell’accredito figurativo, nella durata
corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria, e facoltativa.
Tutto quanto a prescindere della circostanza che l’evento da riconoscere
si collocasse temporalmente successivamente al 1 gennaio 1994, alla sola
condizione che l’interessato potesse far valere il requisito di 5 anni
di contribuzione. Sostanzialmente viene riconosciuto il diritto ai
benefici previdenziali anche per le mamme che hanno partorito in anni in
cui non avevano un impiego. I periodi di astensione obbligatoria del
lavoro prima dell’entrata in vigore della Legge 1204/71 erano così
stabiliti:
a)
per le addette all’industria: tre mesi precedenti la data del parto e
otto settimane successive al parto;
b) per le addette ai lavori agricoli: otto settimane precedenti la data
del parto e otto settimane successive al parto;
c) per le addette ad altri lavori subordinati, con esclusione delle
lavoratrici a domicilio e delle lavoratrice addette ai servizi domestici:
sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al
parto.
Il decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 151 riconosce la copertura del
periodo mediante l’accredito di contributi figurativi senza nessun onere
a carico. Per la donna, un trattamento equivalente al riscatto del
servizio militare svolto dall’uomo. Per quanto riguarda invece i periodi
relativi alle assenze facoltative post partum, sempre in assenza di
rapporto di lavoro, le disposizioni sono un po’ più complesse ed in
certi casi favoriscono oltre alla mamma anche il papà:
1)
per il periodo compreso tra il 4 gennaio 1951 ed il 17 dicembre
1977, nel rispetto della Legge 860/1950, il riconoscimento spetta
esclusivamente alla madre e non può eccedere la durata di sei mesi (oltre
le otto settimane obbligatorie) collocabili temporalmente entro il primo
anno di vita del bambino;
2)
con l’emanazione della Legge 9 dicembre 1977 n° 903, in vigore
dal 18 dicembre 1977, il diritto di assentarsi dal lavoro, sempre per sei
mesi entro il primo anno di vita del nascituro, è stato riconosciuto
anche al padre in alternativa alla madre. Conseguentemente, il diritto al
riscatto è possibile alternativamente a ciascun genitore per le maternità/paternità
fino alla data del 27 marzo 2000;
3)
per gli eventi collocabili in applicazione della Legge 8 marzo 2000
n° 53, il riscatto dei periodo corrispondenti all’astensione
facoltativa è possibile sulla base dei criteri, limiti temporali e stessi
soggetti individuati per le maternità/paternità intervenute in costanza
di rapporto di lavoro.
La citata Legge 53/2000 riconosce al padre il diritto alla fruizione
dell’astensione facoltativa introducendo nuovi limiti quali otto anni
dell’età del bambino, sei/sette mesi il periodo fruibile e dieci mesi
elevabili ad undici i limiti temporali complessivi per i casi di
astensione da parte di entrambi i genitori. A detta degli Enti di
previdenza, la domanda di riscatto andrebbe presentata (il condizionale è
d’obbligo) in costanza di rapporto di lavoro ovvero entro 90 giorni
dalla cessazione del servizio. Per coloro i quali sono collocati a riposo
per limiti di età, la stessa domanda va inoltrata almeno due anni prima,
pena la decadenza. In caso di morte dell’interessato, i superstiti
aventi diritto alla pensione sono titolati alla presentazione della
domanda. Una vera rivoluzione nel riconoscimento dell’accredito
figurativo e del riscatto dei periodi di astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, sicuramente
molto complesse nella autentica interpretazione cui le sedi S.A.PENS. sono
in grado di dare risposte concrete.
Giuseppe
Chiazzese
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