La giurisdizione contabile in materia previdenziale, ai sensi degli articoli 13 e 62 del Reggio Decreto 12 luglio 1934 n° 1214, è competente nei confronti dei pensionati ex ferrovieri solo nei casi in cui l’onere della domanda ricada, anche se parzialmente, sul bilancio dello stato.
Alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro è invece demandata la controversia che abbia quale oggetto la prestazione integrativa di fonte contrattuale e di natura privatistica.
Il cosiddetto premio di esercizio, sebbene sia divenuto un elemento di carattere retributivo, dalla obbligatorietà, continuità e fissità della erogazione e della sua estraneità alla natura ed entità delle mansioni, non rientra quale emolumento di carattere retributivo utile alla determinazione dell’indennità di buonuscita.
Si tratta di tre orientamenti recentemente espressi dalla Corte Suprema di Cassazione che meritano alcuni poiché possono interessare secondo il soggetto approfondimenti. Ciò in virtù del fatto che possono essere di interesse a secondo della posizione di ogni soggetto.
Nonostante l’entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n° 210, istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, e la successiva trasformazione in Società per Azioni in virtù della delibera Cipe del 12 agosto 1992, è rimasta immutata la devoluzione alla giurisdizione del giudice contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti FS.
Tale decisione si fonda sul presupposto che il trattamento pensionistico grava su un apposito Fondo (oggi presso l’INPS) che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato. Quest’ultimo infatti partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra spese ed entrate dello stesso Fondo.
La domanda che riguarda un “petitum” sostanziale alla stregua di criteri interpretativi e non il rapporto previdenziale che implica l’intervento del già detto Fondo, bensì una spettanza di natura retributiva che trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, va invece rivolta alla giurisdizione del giudice ordinario dal momento che, ai sensi dell’articolo 386 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina dalla domanda.
Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di buonuscita) anche se erogato dalle FS in funzione di Azienda Autonoma, di Ente o di S.p.A. è rimasto regolato dalla vecchia disciplina. Ai sensi dell’articolo 14 della Legge 14 dicembre 1973 n° 829, l’Opera di assistenza per i ferrovieri dello Stato (Opafs) era tenuta a corrispondere l’indennità di buonuscita. L’assunzione dell’obbligo è stato successivamente posta a carico delle Ferrovie dello Stato S.p.A. in forza dell’articolo 1 comma 43 della Legge 24 dicembre 1993 n° 537. Dal 1° gennaio 1996 trova invece applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 del codice civile come modificato dall’articolo 1 della Legge 29 maggio 1982 n° 297.
Alla stregua delle suddette disposizioni, il premio di esercizio deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell’indennità di buonuscita per tutti i ferrovieri collocati a riposo antecedentemente al 31 dicembre 1995 anche se il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo.
Ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile degli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, in applicazione dell’articolo 12 della Legge 153/1969, solo a decorrere dal 1/1/1996 come previsto dall’articolo 2 comma 9 della Legge 335/95 si considera  retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
La decisione della Suprema Corte non ci convince totalmente dal momento che un orientamento ripetutamente espresso dalla stessa stabilisce che in tutti i rapporti di lavoro di natura privatistica (quello dei ferrovieri dall’introduzione della Legge 210/85) tutti gli emolumenti percepiti in modo continuativo rientrano nella cosiddetta retribuzione.
A questo punto solo una decisione che scaturisca dalle Sezioni Unite potrà definire in modo inequivocabile il diritto più volte rivendicato.

GiuseppeTorrente


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