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La
giurisdizione contabile in materia previdenziale, ai sensi degli articoli
13 e 62 del Reggio Decreto 12 luglio 1934 n° 1214, è competente nei
confronti dei pensionati ex ferrovieri solo nei casi in cui l’onere
della domanda ricada, anche se parzialmente, sul bilancio dello stato.
Alla
giurisdizione del giudice ordinario del lavoro è invece demandata la
controversia che abbia quale oggetto la prestazione integrativa di fonte
contrattuale e di natura privatistica.
Il cosiddetto premio di esercizio, sebbene sia divenuto un elemento di
carattere retributivo, dalla obbligatorietà, continuità e fissità della
erogazione e della sua estraneità alla natura ed entità delle mansioni,
non rientra quale emolumento di carattere retributivo utile alla
determinazione dell’indennità di buonuscita.
Si tratta di tre orientamenti recentemente espressi dalla Corte Suprema di
Cassazione che meritano alcuni poiché possono interessare secondo il
soggetto approfondimenti. Ciò in virtù del fatto che possono essere di
interesse a secondo della posizione di ogni soggetto.
Nonostante l’entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n° 210,
istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, e la successiva
trasformazione in Società per Azioni in virtù della delibera Cipe del 12
agosto 1992, è rimasta immutata la devoluzione alla giurisdizione del
giudice contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei
dipendenti FS.
Tale decisione si fonda sul presupposto che il trattamento pensionistico
grava su un apposito Fondo (oggi presso l’INPS) che continua ad essere
alimentato parzialmente dallo Stato. Quest’ultimo infatti partecipa alla
copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio
finanziario, in misura pari alla differenza fra spese ed entrate dello
stesso Fondo.
La domanda che riguarda un “petitum” sostanziale alla stregua di
criteri interpretativi e non il rapporto previdenziale che implica
l’intervento del già detto Fondo, bensì una spettanza di natura
retributiva che trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro,
va invece rivolta alla giurisdizione del giudice ordinario dal momento
che, ai sensi dell’articolo 386 del codice di procedura civile, la
giurisdizione si determina dalla domanda.
Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del
rapporto di lavoro (indennità di buonuscita) anche se erogato dalle FS in
funzione di Azienda Autonoma, di Ente o di S.p.A. è rimasto regolato
dalla vecchia disciplina. Ai sensi dell’articolo 14 della Legge 14
dicembre 1973 n° 829, l’Opera di assistenza per i ferrovieri dello
Stato (Opafs) era tenuta a corrispondere l’indennità di buonuscita.
L’assunzione dell’obbligo è stato successivamente posta a carico
delle Ferrovie dello Stato S.p.A. in forza dell’articolo 1 comma 43
della Legge 24 dicembre 1993 n° 537. Dal 1° gennaio 1996 trova invece
applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto ex articolo
2120 del codice civile come modificato dall’articolo 1 della Legge 29
maggio 1982 n° 297.
Alla stregua delle suddette disposizioni, il premio di esercizio deve
ritenersi escluso dalla base di calcolo dell’indennità di buonuscita
per tutti i ferrovieri collocati a riposo antecedentemente al 31 dicembre
1995 anche se il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri
tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio,
determinato e continuativo.
Ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile degli
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria, in applicazione dell’articolo 12 della Legge 153/1969,
solo a decorrere dal 1/1/1996 come previsto dall’articolo 2 comma 9
della Legge 335/95 si considera retribuzione tutto ciò che il
lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di
qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
La decisione della Suprema Corte non ci convince totalmente dal momento
che un orientamento ripetutamente espresso dalla stessa stabilisce che in
tutti i rapporti di lavoro di natura privatistica (quello dei ferrovieri dall’introduzione della Legge 210/85) tutti gli
emolumenti percepiti in modo continuativo rientrano nella cosiddetta retribuzione.
A questo punto solo una decisione che scaturisca dalle Sezioni Unite potrà
definire in modo inequivocabile il diritto più volte rivendicato.
GiuseppeTorrente
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