PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Un primo e sicuramente non ultimo successo è stato ottenuto dall’Avvocato Alessandrini, legale rappresentante del S.A.PENS., il 24 novembre scorso nel giudizio pilota intentato presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ed inerente il diritto alla misura intera dell’indennità integrativa speciale, già percepita dal dante causa, a favore dell’erede titolare di pensione di reversibilità.
L’argomento è stato ripetutamente trattato su questo nostro notiziario e riguarda il diritto alla liquidazione del 100% dell’i.i.s. a tutti i titolari di pensione di reversibilità con decorrenza successiva al 16/08/1995 correlata a trattamento diretto liquidato antecedentemente al 1 gennaio 1995. Un principio sentenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di risoluzione di questione di massima in base al quale in ipotesi di decesso di pensionato titolare di trattamento di riposo, liquidato fino al 31/12/1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’articolo 15 comma 5 della Legge 23/12/1994 n° 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa. L’articolo 1 comma 41 della Legge 08/08/1995 n° 335, non ha effetto abrogativo dell’articolo 15 comma 5 della Legge n° 724 del 1994.
Le considerazioni esposte nella sentenza hanno fatto ritenere sempre più difficile sostenere il contraddittorio di merito da parte degli Enti di Previdenza. L’aumento dei ricorsi sia amministrativi che giudiziari comporta inevitabilmente una sensibile lievitazione dei costi che risulterebbero praticamente nulli nel caso di una liquidazione d’ufficio agli aventi titolo.
Il S.A.PENS. ritiene indispensabile un intervento Governativo e Parlamentare finalizzato ad impedire l’aumento del contenzioso giudiziario con l’emanazione di provvedimenti ad hoc.
Trattandosi di un diritto prescrivibile, è indispensabile l’invio di una richiesta avente effetto interruttivo della stessa prescrizione per avviare successivamente il ricorso nel caso di risposta negativa o di silenzio da parte dell’Istituto di Previdenza. Riportiamo qui di seguito un fac-simile della richiesta da inoltrare nei confronti dell’INPS o dell’INPDAP a secondo del soggetto erogatore  della pensione di reversibilità.

Giuseppe Torrente

 



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