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PENSIONE
DI REVERSIBILITA’
Un
primo e sicuramente non ultimo successo è stato ottenuto
dall’Avvocato Alessandrini, legale rappresentante del S.A.PENS., il
24 novembre scorso nel giudizio pilota intentato presso la Corte dei
Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ed inerente il
diritto alla misura intera dell’indennità integrativa speciale, già
percepita dal dante causa, a favore dell’erede titolare di pensione
di reversibilità.
L’argomento è stato ripetutamente trattato su questo nostro
notiziario e riguarda il diritto alla liquidazione del 100% dell’i.i.s.
a tutti i titolari di pensione di reversibilità con decorrenza
successiva al 16/08/1995 correlata a trattamento diretto liquidato
antecedentemente al 1 gennaio 1995. Un principio sentenziato dalle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di risoluzione di
questione di massima in base al quale in ipotesi di decesso di
pensionato titolare di trattamento di riposo, liquidato fino al
31/12/1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve
essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’articolo
15 comma 5 della Legge 23/12/1994 n° 724, indipendentemente dalla
data della morte del dante causa. L’articolo 1 comma 41 della Legge
08/08/1995 n° 335, non ha effetto abrogativo dell’articolo 15 comma
5 della Legge n° 724 del 1994.
Le considerazioni esposte nella sentenza hanno fatto ritenere sempre
più difficile sostenere il contraddittorio di merito da parte degli
Enti di Previdenza. L’aumento dei ricorsi sia amministrativi che
giudiziari comporta inevitabilmente una sensibile lievitazione dei
costi che risulterebbero praticamente nulli nel caso di una
liquidazione d’ufficio agli aventi titolo.
Il S.A.PENS. ritiene indispensabile un intervento Governativo e
Parlamentare finalizzato ad impedire l’aumento del contenzioso
giudiziario con l’emanazione di provvedimenti ad hoc.
Trattandosi di un diritto prescrivibile, è indispensabile l’invio
di una richiesta avente effetto interruttivo della stessa prescrizione
per avviare successivamente il ricorso nel caso di risposta negativa o
di silenzio da parte dell’Istituto di Previdenza. Riportiamo qui di
seguito un fac-simile della richiesta da inoltrare nei confronti
dell’INPS o dell’INPDAP a secondo del soggetto erogatore
della pensione di reversibilità.
Giuseppe
Torrente

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