|

Un
indennità <<una a tantum>> per i superstiti senza pensione
Quando
il lavoratore muore di solito il coniuge e i figli possono contare sulla
pensione di reversibilità. Ma se al momento dell´evento il deceduto non aveva
maturato il requisito minimo previsto dalla legge, i familiari superstiti non
possono rivendicare tale diritto e devono accontentarsi di una indennità una
tantum. Con la riforma Dini questa prestazione è stata estesa a coloro che
avendo cominciato a lavorare dal primo gennaio 1996 in poi ricadono nel sistema
di calcolo contributivo.
Ma di fatto è rimasta lettera morta fino a febbraio di quest´anno, quando è
stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n° 34/2003) il decreto
interministeriale di attuazione. Il via libera definitivo per la liquidazione
dell´indennità agli aventi diritto è arrivato di recente con le istruzioni
operative emanate dall´Inps e dall´Inpdap rispettivamente con le circolari n°
104 e n° 37/2003.
Quanto spetta
Va detto anzitutto che il sistema di calcolo di quella che sarebbe stata la
pensione del deceduto incide in modo rilevante sull´importo della prestazione.
Con il retributivo i familiari hanno diritto a una cifra ridicola rimasta ferma
al 1952, un vero e proprio obolo che non può superare i 67 euro. Mentre per l´una
tantum con il sistema contributivo si può arrivare anche a 4/5 mila euro. L´indennità
è pari infatti all´importo dell´assegno sociale Inps (in vigore alla
morte del lavoratore) moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione
utile, considerando quindi valida a tutti gli effetti anche quella figurativa e
da riscatto. Quest´anno ad esempio, ai superstiti di un dipendente o lavoratore
autonomo che al momento del decesso poteva far valere 4 anni di contributi viene
liquidata una somma pari 1.436,96 euro.
Le condizioni
I familiari superstiti hanno diritto all´indennità se si verificano le
seguenti condizioni:
1) Il deceduto non aveva raggiunto i requisiti minimi (5 anni di
contributi di cui almeno 3 nell´ultimo quinquennio o in alternativa 15 anni di
versamenti in qualsiasi epoca) per consentire ai familiari di avere la pensione
indiretta.
2) In seguito alla morte del lavoratore i familiari non hanno acquisito il
diritto a rendite INAIL per infortunio o malattia professionale.
Ma ciò non basta. Per avere l´indennità, bisogna essere nullatenenti o quasi.
I redditi personali non devono superare infatti l´importo annuo dell´assegno
sociale e se sono coniugati il reddito della coppia deve restare al di
sotto del doppio di tale cifra.
Nel computo dei redditi vanno considerati gli introiti di qualsiasi natura. Sono
esclusi soltanto quelli derivanti dalla casa di abitazione, dai trattamenti di
fine rapporto, da arretrati soggetti a tassazione separata, dell´assegno
sociale e della pensione contributiva, fino ad un massimo di 1/3, di cui sono
eventualmente titolari gli eredi che chiedono l´indennità una tantum.
La domanda
Per istruire la pratica ci si può rivolgere alle sedi SAPENS su tutto il
territorio nazionale, dove si troverà disponibilità, professionalità ed
efficienza.
ORFANI DI GUERRA : NON PIU’ "PENSIONABILI
" IN ANTICIPO
Mio fratello di 51 anni di età, raggiungerà nel marzo 2004 i 35 anni
contributivi (ha dovuto iniziare a lavorare ancora minorenne perché orfano di
guerra). Ho sentito dire che gli orfani di guerra hanno la possibilità di
richiedere la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento dell´età
pensionabile, se sono stati costretti a lavorare quando erano ancora minorenni.
Esiste una normativa a cui possiamo fare riferimento?
Firmato
Il beneficio previsto dall´art. 3 della legge 336/70 (riconoscimento di 7
oppure 10 anni di contributi ai fini pensionistici) a favore degli orfani di
guerra, qualifica risultante dal certificato rilasciato, secondo la legge 365
del 13 marzo 1958, dal comitato provinciale dell´Opera nazionale orfani di
guerra è già scaduto dal 31 dicembre 1979 . Non risulta altra normativa nella
stessa direzione dell´anticipo del pensionamento.
CO.CO.CO.: I REQUISITI MINIMI PER LA
"VECCHIAIA"
Sono un dipendente dello stato di 63 anni, con 43 anni di servizio.
Sono revisore di una banca e rientro tra i Co.co.co. . Sono iscritto all´INPS
dal 1996. Vorrei sapere:
è possibile ottenere la pensione come Co.co.co. prima di essere collocato in
pensione come statale?
Visto che i contributi versati sono oltre 16mila euro, a quanto potrebbe
ammontare la pensione Inps?
Come conteggiare gli ulteriori contributi versati dopo la concessione
della pensione per l´attività ancora prestata presso la stessa banca?
firmato
Ecco
i requisiti per la pensione di vecchiaia nella gestione separata:
età di almeno 57 anni (con 40 anni di contributi effettivi si prescinde dal
requisito anagrafico);
5 anni di contributi effettivi;
Importo minimo di pensione, pari all´assegno sociale più il 20% del
medesimo, ovvero 65 anni di età e 5 anni di contributi effettivi;
indipendentemente dall´importo della pensione.
Con il montante di 16mila euro, il lettore avrà diritto a un importo
annuo di 755,20 euro, inferiore all´importo minimo dell´assegno sociale più
il 20 per cento.
Questo significa pensionamento al compimento del 65° anno di età. I contributi
versati alla gestione separata riferiti a periodi successivi alla
decorrenza della pensione di vecchiaia daranno luogo, a domanda, a un
supplemento di pensione con periodicità biennale dalla data di decorrenza
della pensione, per una sola volta, e poi con periodicità quinquennale.
E´
SOGGETTO ALL´IMPOSTA SOLO IL CONIUGE SUPERSTITE
Il 29 agosto scorso è deceduto mio padre, che era proprietario
insieme a mia madre di un appartamento. Come ci si dovrà comportare per il
pagamento dell´ICI , tenuto conto che ho un altro fratello e che la quota
del 50% di mio padre dovrà essere suddivisa in 3 (io, mio fratello e mia
madre)? I relativi bollettini di pagamento dovranno riportare con esattezza i
dati e gli importi relativi, o esiste la possibilità di effettuare un
unico versamento a nome di mia madre?
firmato
Nel caso prospettato, non sussiste alcun obbligo in capo agli altri
soggetti (nella specie, figli). Questo perché, trattandosi di casa adibita
a residenza familiare, la soggettività passiva di imposta ( Irpef e Ici)
compete esclusivamente al coniuge superstite in forza del diritto di abitazione
sancito dal secondo comma dell´articolo 540 del Codice civile. Sul punto, è
opportuno altresì rimarcare che questo diritto, che il coniuge superstite
acquisisce immediatamente dal momento dell´apertura della successione e che si
estende alle relative pertinenze, si concretizza solo abitando nella casa
familiare.
AGLI
EREDI LE QUOTE NON DETRATTE DAL DE CUIUS
Se
il titolare di una detrazione Irpef per lavori edili ripartita in 10 anni muore
prima di questo termine, le residue rate sono utilizzabili dagli eredi? Se sì,
con quali modalità ?
firmato
La risposta è affermativa. Come precisato nello stesso articolo 1 della legge
449/97, il trasferimento dell´immobile ristrutturato, sia inter vivos che
mortis causa, comporta il trasferimento del diritto alla detrazione per le quote
non detratte. In tal caso nessun adempimento è richiesto al nuovo
proprietario (l´erede nel caso di specie), che è tenuto a indicare nella
dichiarazione dei redditi in cui si detrae la prima delle quote non ancora
detratte dal de cuius, il codice fiscale del defunto che aveva inviato la
comunicazione all´amministrazione finanziaria. In sede di richiesta di
chiarimenti da parte degli uffici finanziari, sarà poi l´erede che documenterà
il sostenimento delle spese da parte del defunto e il suo diritto, quale erede,
a continuare nel recupero dell´importo detraibile.
|