Un indennità <<una a tantum>> per i superstiti senza pensione

Quando il lavoratore muore di solito il coniuge e i figli possono contare sulla pensione di reversibilità. Ma se al momento dell´evento il deceduto non aveva maturato il requisito minimo previsto dalla legge, i familiari superstiti non possono rivendicare tale diritto e devono accontentarsi di una indennità una tantum. Con la riforma Dini questa prestazione è stata estesa a coloro che avendo cominciato a lavorare dal primo gennaio 1996 in poi ricadono nel sistema di calcolo contributivo.
Ma di fatto è rimasta lettera morta fino a febbraio di quest´anno, quando è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n° 34/2003) il decreto interministeriale di attuazione. Il via libera definitivo per la liquidazione dell´indennità agli aventi diritto è arrivato di recente con le istruzioni operative emanate dall´Inps e dall´Inpdap rispettivamente con le circolari n° 104 e n° 37/2003.
Quanto spetta
Va detto anzitutto che il sistema di calcolo di quella che sarebbe stata la pensione del deceduto incide in modo rilevante sull´importo della prestazione. Con il retributivo i familiari hanno diritto a una cifra ridicola rimasta ferma al 1952, un vero e proprio obolo che non può superare i 67 euro. Mentre per l´una tantum con il sistema contributivo si può arrivare anche a 4/5 mila euro. L´indennità è pari infatti all´importo dell´assegno sociale  Inps (in vigore alla morte del lavoratore) moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione utile, considerando quindi valida a tutti gli effetti anche quella figurativa e da riscatto. Quest´anno ad esempio, ai superstiti di un dipendente o lavoratore autonomo che al momento del decesso poteva far valere 4 anni di contributi viene liquidata una somma pari 1.436,96 euro.
Le condizioni
I familiari superstiti hanno diritto all´indennità se si verificano le seguenti condizioni:
1)  Il deceduto non aveva raggiunto i requisiti minimi (5 anni di contributi di cui almeno 3 nell´ultimo quinquennio o in alternativa 15 anni di versamenti in qualsiasi epoca) per consentire ai familiari di avere la pensione indiretta.
2) In seguito alla morte del lavoratore i familiari non hanno acquisito il diritto a rendite INAIL per infortunio o malattia professionale.
Ma ciò non basta. Per avere l´indennità, bisogna essere nullatenenti o quasi. I redditi personali non devono superare infatti l´importo annuo dell´assegno sociale e se sono coniugati il reddito della coppia deve restare  al di sotto del doppio di tale cifra.
Nel computo dei redditi vanno considerati gli introiti di qualsiasi natura. Sono esclusi soltanto quelli derivanti dalla casa di abitazione, dai trattamenti di fine rapporto, da arretrati soggetti a tassazione separata, dell´assegno sociale e della pensione contributiva, fino ad un massimo di 1/3, di cui sono eventualmente titolari gli eredi che chiedono l´indennità una tantum.
La domanda
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  ORFANI DI GUERRA : NON PIU’ "PENSIONABILI " IN ANTICIPO

Mio fratello di 51 anni di età, raggiungerà nel marzo 2004 i 35 anni contributivi (ha dovuto iniziare a lavorare ancora minorenne perché orfano di guerra). Ho sentito dire che gli orfani di guerra hanno la possibilità di richiedere  la pensione di vecchiaia  prima del raggiungimento dell´età pensionabile, se sono stati costretti a lavorare quando erano ancora minorenni. Esiste una normativa a cui possiamo fare riferimento?

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Il beneficio previsto dall´art. 3 della legge 336/70 (riconoscimento di 7 oppure 10 anni di contributi ai fini pensionistici) a favore degli orfani di guerra, qualifica risultante dal certificato rilasciato, secondo la legge 365 del 13 marzo 1958, dal comitato provinciale dell´Opera nazionale orfani di guerra è già scaduto dal 31 dicembre 1979 . Non risulta altra normativa nella stessa direzione dell´anticipo del pensionamento.


CO.CO.CO.: I REQUISITI  MINIMI PER LA "VECCHIAIA"


Sono un dipendente dello stato di 63 anni, con 43 anni  di servizio. Sono revisore di una banca e rientro tra i Co.co.co. . Sono iscritto all´INPS dal 1996. Vorrei sapere:
è possibile ottenere la pensione come Co.co.co. prima di essere collocato in pensione come statale?
Visto che i contributi versati sono oltre 16mila euro, a quanto potrebbe  ammontare la pensione Inps?
Come  conteggiare gli ulteriori contributi versati dopo la concessione della pensione per l´attività ancora prestata presso la stessa banca?

firmato

Ecco i requisiti per la pensione  di vecchiaia nella gestione separata:
età di almeno 57 anni (con 40 anni di contributi effettivi si prescinde dal requisito anagrafico);
5 anni di contributi effettivi;
Importo minimo di pensione, pari all´assegno sociale più il 20% del medesimo, ovvero 65 anni di età e 5 anni di contributi effettivi; indipendentemente dall´importo della pensione.
Con il montante di 16mila euro, il lettore avrà diritto a  un importo annuo di 755,20 euro, inferiore all´importo minimo dell´assegno sociale più il 20 per cento.
Questo significa pensionamento al compimento del 65° anno di età. I contributi versati  alla gestione separata riferiti a periodi successivi alla decorrenza della pensione di vecchiaia daranno luogo, a domanda, a un supplemento di pensione con periodicità biennale dalla  data di decorrenza della pensione, per una sola volta, e poi con periodicità quinquennale.

E´ SOGGETTO ALL´IMPOSTA SOLO IL CONIUGE SUPERSTITE

Il 29 agosto scorso è deceduto mio padre, che  era proprietario insieme a mia madre di un appartamento. Come ci si dovrà comportare per il pagamento dell´ICI , tenuto conto che ho un altro fratello e che la quota del 50% di mio padre dovrà essere suddivisa in 3 (io, mio fratello e mia madre)? I relativi bollettini di pagamento dovranno riportare con esattezza i  dati e gli importi relativi, o esiste la  possibilità di effettuare un unico versamento a nome di mia madre?

 firmato


 Nel caso prospettato, non sussiste alcun obbligo in capo agli altri soggetti (nella specie,  figli). Questo perché, trattandosi di casa adibita a residenza familiare, la soggettività passiva di imposta ( Irpef e Ici) compete esclusivamente al coniuge superstite in forza del diritto di abitazione sancito dal secondo comma dell´articolo 540 del Codice civile. Sul punto, è opportuno altresì rimarcare che questo diritto, che il coniuge superstite acquisisce immediatamente dal momento dell´apertura della successione e che si estende alle relative pertinenze, si concretizza solo abitando nella casa familiare.

AGLI EREDI LE QUOTE NON DETRATTE DAL DE CUIUS

Se il titolare di una detrazione Irpef per lavori edili ripartita in 10 anni muore prima di questo termine, le residue rate sono utilizzabili dagli eredi? Se sì, con quali modalità ?

firmato


La risposta è affermativa. Come precisato nello stesso articolo 1 della legge 449/97, il trasferimento dell´immobile ristrutturato, sia  inter vivos che mortis causa, comporta il trasferimento del diritto alla detrazione per le quote non detratte. In tal caso nessun adempimento è richiesto al nuovo  proprietario (l´erede nel caso di specie), che è tenuto a indicare  nella dichiarazione dei redditi in cui si  detrae la prima delle quote non ancora detratte dal de cuius, il codice fiscale del defunto che aveva inviato la comunicazione all´amministrazione finanziaria. In sede di richiesta di chiarimenti da parte degli uffici finanziari, sarà poi l´erede che documenterà il sostenimento delle spese da parte del defunto e il suo diritto, quale erede, a continuare nel recupero dell´importo detraibile.



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