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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 č stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo dell’articolo 47 del decreto-legge 269/2003 convertito con modificazioni nella legge 326/2003. Tre i punti salienti: 1) il 15 giugno 2005 č fissata quale data ultima ed inderogabile, per la presentazione all’Inail della domanda di rilascio del certificato di esposizione all’amianto, pena la decadenza del diritto previdenziale. La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto pubblicato sulla citata G.U.; 2) il 02 ottobre 2003 č stabilito come data ultima di esposizione all’amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali; 3) previsti due percorsi diversi, a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all’amianto fosse soggetto o meno all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestito dall’Inail. Successivamente alla pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, la Direzione Centrale Prestazioni dell’Inail ha emanato una circolare operativa nella quale sono evidenziate le prime istruzioni operative in ordine a: - lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail; - lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail e che abbiano maturato, alla data del 02 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali; - lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi cosiddetti “misti” e cioč in parte soggetti ed in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail; - procedure in merito alla presentazione della domanda ed agli accertamenti e certificazioni dell’esposizione all’amianto; - presentazione del curriculum lavorativo. Il decreto in Gazzetta determina i valori e la durata dell’esposizione all’amianto oltre al coefficiente per la determinazione dell’importo della prestazione pensionistica. Sono inoltre menzionate le attivitŕ lavorative comportanti esposizione all’amianto. Permangono dubbi su alcuni punti non meglio definiti, quale ad esempio: a) l’avvio del procedimento dell’Inail subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro. Il tutto tenendo conto che la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto deve essere presentata entro il 15 giugno 2005 pena la decadenza del diritto ai benefici ( 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto); b) la riproposizione della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori che alla data del 02 ottobre 2003 non erano soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail. Tutte le nostre sedi sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. Roma 24 gennaio 2005
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